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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 35239/2022

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ZA sul ricorso 20019/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 51/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 476/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 15 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Genova, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Genova, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Aulla, aveva condannato l'Ente datore al risarcimento del danno biologico professionale e da mobbing conseguente al demansionamento subito a decorrere dal 19.9.2005 a motivo del trasferimento dall'Ufficio di Protezione Civile, ove aveva da ultimo svolto un ruolo di responsabilità alla [OSCURATO:PERSONA] "ove invece - dopo un'iniziale assenza di compiti - svolse semplici attività esecutive nell'archiviazione del materiale bibliotecario e nel servizio di accoglienza dell'utente, tra cui quello di prestito dei libri", in parziale riforma della predetta decisione rigettava tutte le domande della Amorfini e condannava la medesima alla restituzione delle somme corrispostele dal Comune di Aulla in forza della sentenza di primo grado; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non valutabile nel merito la pretesa, giacché, tenuto conto che nel lavoro pubblico il demansionamento assume rilievo meramente formale, ravvisandosi soltanto laddove le mansioni non risultino coerenti con l'inquadramento posseduto, la Amorfini, una volta individuate tutte le criticità relative alle nuove mansioni, avrebbe dovuto dedurre la mancata corrispondenza delle stesse a quelle descritte nella declaratoria contrattuale relativa all'inquadramento di appartenenza, deduzione la cui carenza implica un difetto di allegazione ostativo della pronunzia giudiziale oggetto della domanda; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Amorfini, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune)-CM t-t (11-i e-a., 441 el/lé -- PSY)-t (MA i 6>) CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del principio operante anche nell'ambito del lavoro pubblico che vieta lo svuotamento delle mansioni, imputa alla Corte territoriale il mancato apprezzamento della fattispecie sotto tale specifico profilo pur puntualmente allegato e provato; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente ripropone sotto il peculiare profilo dell'error in procedendo la medesima censura di cui al motivo che precede relativa al mancato accertamento dello svuotamento di mansioni; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 2011/2017 citata nel ricorso cui adde, da ultimo, Cass. n. 23219/2022) secondo cui lo svuotamento dell'attività lavorativa, qui puntualmente allegato e fatto oggetto di prova, è questione che esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi nella diversa ipotesi della sottrazione pressocchè integrale delle mansioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, - )adun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 20019/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 51/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 476/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 15 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Genova, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Genova, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Aulla, aveva condannato l'Ente datore al risarcimento del danno biologico professionale e da mobbing conseguente al demansionamento subito a decorrere dal 19.9.2005 a motivo del trasferimento dall'Ufficio di Protezione Civile, ove aveva da ultimo svolto un ruolo di responsabilità alla [OSCURATO:PERSONA] "ove invece - dopo un'iniziale assenza di compiti - svolse semplici attività esecutive nell'archiviazione del materiale bibliotecario e nel servizio di accoglienza dell'utente, tra cui quello di prestito dei libri", in parziale riforma della predetta decisione rigettava tutte le domande della Amorfini e condannava la medesima alla restituzione delle somme corrispostele dal Comune di Aulla in forza della sentenza di primo grado; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non valutabile nel merito la pretesa, giacché, tenuto conto che nel lavoro pubblico il demansionamento assume rilievo meramente formale, ravvisandosi soltanto laddove le mansioni non risultino coerenti con l'inquadramento posseduto, la Amorfini, una volta individuate tutte le criticità relative alle nuove mansioni, avrebbe dovuto dedurre la mancata corrispondenza delle stesse a quelle descritte nella declaratoria contrattuale relativa all'inquadramento di appartenenza, deduzione la cui carenza implica un difetto di allegazione ostativo della pronunzia giudiziale oggetto della domanda; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Amorfini, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune)-CM t-t (11-i e-a., 441 el/lé -- PSY)-t (MA i 6>) CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del principio operante anche nell'ambito del lavoro pubblico che vieta lo svuotamento delle mansioni, imputa alla Corte territoriale il mancato apprezzamento della fattispecie sotto tale specifico profilo pur puntualmente allegato e provato; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente ripropone sotto il peculiare profilo dell'error in procedendo la medesima censura di cui al motivo che precede relativa al mancato accertamento dello svuotamento di mansioni; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 2011/2017 citata nel ricorso cui adde, da ultimo, Cass. n. 23219/2022) secondo cui lo svuotamento dell'attività lavorativa, qui puntualmente allegato e fatto oggetto di prova, è questione che esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi nella diversa ipotesi della sottrazione pressocchè integrale delle mansioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione. Così deciso in Roma, - )adun
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