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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31546/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23343/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LIGURIA , n. 1 305 / 2016 depositata il 15/11/2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.

Il ricorso è stato noti ficato anche all’Agenzia delle e ntrate riscossione, terzo chiamato in causa nel giudizio di merito, che , ugualmente,non ha svolto attività difensiva.

2. Il contribuente, con separati ricorsi, impugnava due distinte cartelle di pagamento.

La C.t.p. di Genova emetteva separate sentenze:con la sentenza n. 281 del 2013 rigettava integralmente il primo ricorso; con la sentenza n. 2322 del 2014 lo accoglieva solo per le sanzioni.

Il contribuente appellava la prima sentenza e spiegava appello incidentale avverso la seconda, a propria volta appellata in via principale dall’Ufficio.

3. La C.t.r., previa riunione dei due ricorsi, con la sentenza impugnata, a fronte dei vari vizi denunciati, accoglieva quello relativo alla mancata rituale indicazione, in entrambe le cartelle, del responsabile del procedimento e, per l’effetto, annullava «i ruoli - cartelle di pagamento impugnati».

Affermava , sul punto, che la disposizione di cui all’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 249 del 2007 – la quale prevedeva espressamente , a pena di nullità , l’indicazione del responsabile del procedimento – non poteva essere elusa dall’indicazione generica del direttore dell’Ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato; che lo spirito della norma era quello di mettere il contribuente nella condizione di conoscere la persona fisica che aveva seguito il procedimento; che, con l’indicazione generica del funzionario apicale, che certamente non poteva essere a conoscenza effettiva della pratica, l’Ufficio non aveva rispettato la norma.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36, comma 4 - ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge28 febbraio 2008, n. 31. cod. proc. civ.dell’art. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L’Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il precetto normativo non potesse ritenersi soddisfatto dalla genericaindicazione del dirigente dell’ufficio ed nella parte in cui ha affermato che lo spirito della norma è quello di mettere il contribuente in condizione di conoscere la persona fisica che ha effettivamente seguito il procedimento.

Evidenzia che entrambe le cartelle recavano la precisa indicazione del nome e del cognome del Direttore in carica all’epoca della loro emissione.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Ai sensi dell’art. 36 d.l. n. 248 del 2007, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, a pena di nullità.

2.2. Come già ritenuto in numerosi precedenti,in base al tenore letterale di detta disposizione è sufficiente, al fine di non incorrerenella detta nullità, l'indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere, quindi , dalla funzione (apicale o meno) della s tessa effettivamente esercitata.

Si è precisato, infatti, che siffatta indicazione assicura la tutela de gli interessi sottostanti e , cioè , la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa (Cass. 11/02/2022, n. 4458, Cass. 14/11/2019, n. 29652, Cass. 09/05/2018, n. 11130, Cass. 23/02/2016, n. 3533).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

2.3. La C.t.r., nel ritenereche fosse insufficiente l’indicazione di cui alle cartelle, che nella specie recavano l’indicazione del nome e del cognome del Direttore in carica all’epoca della loro emissione, e che occorresse, invece, l’individuazione della persona fisica che aveva «effettivamente» seguito il procedimento, non si è attenuta a questi principi.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23343/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA , n. 1 305 / 2016 depositata il 15/11/2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Il ricorso è stato noti ficato anche all’Agenzia delle e ntrate riscossione, terzo chiamato in causa nel giudizio di merito, che , ugualmente,non ha svolto attività difensiva. 2. Il contribuente, con separati ricorsi, impugnava due distinte cartelle di pagamento. La C.t.p. di Genova emetteva separate sentenze:con la sentenza n. 281 del 2013 rigettava integralmente il primo ricorso; con la sentenza n. 2322 del 2014 lo accoglieva solo per le sanzioni. Il contribuente appellava la prima sentenza e spiegava appello incidentale avverso la seconda, a propria volta appellata in via principale dall’Ufficio. 3. La C.t.r., previa riunione dei due ricorsi, con la sentenza impugnata, a fronte dei vari vizi denunciati, accoglieva quello relativo alla mancata rituale indicazione, in entrambe le cartelle, del responsabile del procedimento e, per l’effetto, annullava «i ruoli - cartelle di pagamento impugnati». Affermava , sul punto, che la disposizione di cui all’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 249 del 2007 – la quale prevedeva espressamente , a pena di nullità , l’indicazione del responsabile del procedimento – non poteva essere elusa dall’indicazione generica del direttore dell’Ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato; che lo spirito della norma era quello di mettere il contribuente nella condizione di conoscere la persona fisica che aveva seguito il procedimento; che, con l’indicazione generica del funzionario apicale, che certamente non poteva essere a conoscenza effettiva della pratica, l’Ufficio non aveva rispettato la norma. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 36, comma 4 - ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge28 febbraio 2008, n. 31. cod. proc. civ.dell’art. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il precetto normativo non potesse ritenersi soddisfatto dalla genericaindicazione del dirigente dell’ufficio ed nella parte in cui ha affermato che lo spirito della norma è quello di mettere il contribuente in condizione di conoscere la persona fisica che ha effettivamente seguito il procedimento. Evidenzia che entrambe le cartelle recavano la precisa indicazione del nome e del cognome del Direttore in carica all’epoca della loro emissione. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Ai sensi dell’art. 36 d.l. n. 248 del 2007, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, a pena di nullità. 2.2. Come già ritenuto in numerosi precedenti,in base al tenore letterale di detta disposizione è sufficiente, al fine di non incorrerenella detta nullità, l'indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere, quindi , dalla funzione (apicale o meno) della s tessa effettivamente esercitata. Si è precisato, infatti, che siffatta indicazione assicura la tutela de gli interessi sottostanti e , cioè , la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa (Cass. 11/02/2022, n. 4458, Cass. 14/11/2019, n. 29652, Cass. 09/05/2018, n. 11130, Cass. 23/02/2016, n. 3533). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 2.3. La C.t.r., nel ritenereche fosse insufficiente l’indicazione di cui alle cartelle, che nella specie recavano l’indicazione del nome e del cognome del Direttore in carica all’epoca della loro emissione, e che occorresse, invece, l’individuazione della persona fisica che aveva «effettivamente» seguito il procedimento, non si è attenuta a questi principi. 3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda
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