CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2020
Cassazione n. 35883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti: -ricorso iscritto al n. 17607/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. COOP A RESP. LIMITATA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNOn. 6192/2020 depositata i l 15/12/2020 , cui è riunito il -ricorso iscritto al n. 17391/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. COOP A RESP. LIMITATA, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.6192/2020 depositata i l 15/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: A seguito della presentazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l., di dichiarazione diretta all'ottenimento della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione per il quarto trimestre del 2015, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli di Salerno, con nota prot. n. 25673 del 17/08/2016, invitava la ricorrente società ad integrare documentalmente detta dichiarazione. Rimasto l’invito inottemperato, l'Ufficio, con provvedimento dì diniego n. 38759 del 13/12/2016, comunicava di non potere accogliere l’istanza. In particolare, dal controllo in merito al corretto utilizzo in compensazione del credito derivante dalla riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di autotrasporto di merci, emergeva che la società, in data 28/04/2016 ed in data 25/05/2016, a fronte dì un credito riconosciuto pari a zero, aveva utilizzato in compensazione un credito dì euro 31.534,11, effettuando quindi un'indebita compensazione dì pari importo. L'Ufficio pertanto emetteva nei confronti della società, oltre ad avviso di pagamento per il recupero dell'imposta indebitamente compensata, atto dì contestazione n. 533 prot. 21690 del 06/07/17 irrogativo della sanzione ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471 del 1997, che costituisce l’oggetto del presente giudizio. La società invero impugnava detto atto dinanzi alla CTP di Salerno, che, giusta sentenza n. 1699/2018, depositata il 23/04/2018, rigettava il ricorso, compensando le spese. La società proponeva appello, parimenti respinto, con compensazione delle spese, giusta sentenza in epigrafe, dalla CTR della Campania-Sez. Dist. di Salerno. Segnatamente la CTR, ricostruito come segue lo svolgimento del processo: La odierna parte appellante, rapp.ta e difesa come in atti, propone atto di appello per l'annullamento e la riforma della sentenza n. 1699/2018 del 23 aprile 2018 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, sezione III, lamentando che erroneamente i giudici di prime cure avevano rigettato il ricorso proposto avverso l'atto impugnato in intestazione. Si costituiva nel presente grado di appello la parte appellata, rapp.ta e difesa come in atti, che chiedeva rigettarsi l'appello per assoluta genericità delle censure proposte e, per l'effetto, confermarsi nella sua interezza la sentenza della C.T.P. di Salerno. Vinte le spese del giudizio. La parte appellante depositava note aggiuntive. All'udienza del 11 dicembre 2020 la Commissione adita decideva la controversia, così motivava in diritto: L'appello va rigettato. In primo luogo va osservato che esso è del tutto generico e comunque ripropone questioni già affrontate e risolte dai Giudici di prime cure in modo del tutto condivisibile. Del resto nel merito le questioni sono state trattate ampiamente nella decisione di primo grado e meritano di essere confermate. Si ritiene equo compensare le spese di giudizio tra le parti in ragione dell'esito del giudizio. La società propone ricorso per cassazione – iscritto a ruolo due volte: una prima nel proc. n. 17607 del 2021ed una seconda nel proc. n. 17391 del 2021 – con quattro motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso nel solo proc. n. 17391 del 2021. Considerato che: 1. Preliminarmente deve darsi atto della riunione del proc. n. 17391 del 2021 al proc. n. 17607 del 2021. 2. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 36 e 61 del D.lgs 546/92 comma 2 n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. per errata ed insufficiente motivazione della sentenza n. 6192/2020 CTR Campania”. 2.1. È nulla “la sentenza della commissione tributaria regionale che - come nel caso di specie - si profili completamente carente, non solo dell'illustrazione specifica delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado, ma anche delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle”. “La ricorrente […] aveva mosso delle puntuali critiche alla sentenza di primo grado, non solo nel corpo dell'atto, ma enucleando dei precisi motivi di appello […]”. 2.2. Il motivo – che si sottrae ai rilievi di inammissibilità di cui al controricorso dal momento che denuncia un radicale, prima ancora che insufficiente, difetto di motivazione della sentenza impugnata, in violazione delle norme di legge puntualmente identificate come violate –è fondato e merita accoglimento. In giurisprudenza ricorre il principio per cui la sentenza d'appello può essere motivata ''per relationem", purché il giudice dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero dell’identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr., “ex multis”, Sez. 5, n. 14996 del 2019, dep. 2020). Nella specie, a fronte di un articolato atto di appello (riassunto a fini di autosufficienza in ricorso, parr. 15 e 16, pp. 5 e 6), la sentenza impugnata non dà minimamente conto delle doglianze devolute ala CTR, limitandosi a scrivere, con formula priva di alcuna efficacia descrittiva, che la società “lamenta[va] che erroneamente i giudici di prime cure avevano rigettato il ricorso proposto avverso l'atto impugnato in intestazione”. Inoltre, nella parte motiva, che di per sé sconta detto difetto originario di mancata enunciazione dei motivi d’appello, essa, parimenti, non dà minimamente conto né dell’affermata genericità dei motivi stessi, né dell’essere comunque state le questioni ai medesimi sottesi risolte dal primo giudice (con specifica individuazione di soluzioni e giustificazioni) né delle ragioni della condivisione del percorso logico-argomentativo da questi esposto e dalla CTR condiviso. In tal guisa, la sentenza impugnata dimostra di essere del tutto carente di un’effettiva motivazione. 3. L’accoglimento del motivo in disamina assorbe i rimanenti tre, siccome volti a denunciare: “Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 comma 3 decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2000 n. 277, per aver l'Ufficio richiesto dati e notizie non previsti dalla norma che stabilisce il contenuto delle dichiarazioni” (il secondo); “Violazione e falsa applicazione dell'articolo art. 4 (controllo delle dichiarazioni) del d.P.R. n. 277 del 2000[,] per aver l'Ufficio svolto attività di verifica e controllo in violazione [di] quanto previsto dalla norma” (il terzo) e “Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge 212/2000, in relazione all'art. 360, n. 3[,] c.p.c.[,] per aver l'Ufficio svolto attività in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente” (il quarto). 4. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quello del presente grado di legittimità. P.Q.M. Dato atto della riunione del proc. n. 17391 del 2021 al proc. n. 17607 del 2021, accoglie il primo motivo dell’identico ricorso per cassazione in entrambi detti procedimenti, assorbiti tutti gli altri motivi. In relazion