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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 25451/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza resa in data 4 novembre 2025 ex art. 599-bis cod. proc.pen. la Corte d’Appello di Bologna rideterminava in anni due e mesi due direclusione ed euro 1.000,00 di multa la pena inflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] inflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentataestorsione e false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autoritàgiudiziaria (tale ultimo reato ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA]).2.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintil’annullamento.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di doglianza.3.1 Con il primo motivo deduceva omessa motivazione e violazione degliartt. 125 e 129 cod. proc. pen.Assumeva che la Corte d’appello aveva omesso ogni valutazione in relazioneall’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., considerato che con l’atto di appellosi era chiesta la riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 612 e 393 cod. pen.e la conseguente emissione di sentenza di non doversi procedere per difetto diquerela; seguivano una serie di considerazioni di merito a sostegno dellachiesta riqualificazione.3.2. con il secondo motivo deduceva contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione in relazione alla condanna alla rifusione delle spese sostenutedalla parte civile nel giudizio di appello, considerato che la stessa Corted’appello aveva affermato che la persona offesa doveva ritenersi integralmenterisarcita, già nel corso del giudizio di primo grado, con il pagamento da parte diciascuno dei due coimputati di una somma pari alla provvisionale.4.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza,con il quale deduceva illogicità della motivazione e violazione dell’art. 416-bis.1cod. pen.Contestava la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., assumendo che non erano emersi comportamenti posti inessere dal ricorrente idonei ad esercitare una particolare coartazione psicologicasulla vittima, non essendo l’azione delittuosa ascritta all’[OSCURATO:PERSONA] collegata alledinamiche di clan mafiosi.5.

Entrambi i motivi dedotti per il [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, espressoanche da questa Sezione e condiviso da questo Collegio, in tema di concordatoin appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge (v., ex multis,Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01).Nella specie, per l’appunto, i due motivi dedotti per [OSCURATO:PERSONA] hanno adoggetto motivi rinunciati, avendo gli imputati rinunciato a tutti i motivi diappello diversi da quelli che trovavano espressione nell’accordo sulla pena,nonché la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129cod. proc. pen., motivi entrambi inammissibili.6.

Il ricorso dedotto per l’[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per essere l’unicomotivo non consentito in quanto, oltre ad avere ad oggetto motivi rinunciati,risulta teso a una rivalutazione nel merito degli elementi probatori assunti,inammissibile nella presente sede.7.

Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiaratiinammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 4 novembre 2025 ex art. 599-bis cod. proc.pen. la Corte d’Appello di Bologna rideterminava in anni due e mesi due direclusione ed euro 1.000,00 di multa la pena inflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] inflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentataestorsione e false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autoritàgiudiziaria (tale ultimo reato ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA]).2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintil’annullamento.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di doglianza.3.1 Con il primo motivo deduceva omessa motivazione e violazione degliartt. 125 e 129 cod. proc. pen.Assumeva che la Corte d’appello aveva omesso ogni valutazione in relazioneall’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., considerato che con l’atto di appellosi era chiesta la riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 612 e 393 cod. pen.e la conseguente emissione di sentenza di non doversi procedere per difetto diquerela; seguivano una serie di considerazioni di merito a sostegno dellachiesta riqualificazione.3.2. con il secondo motivo deduceva contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione in relazione alla condanna alla rifusione delle spese sostenutedalla parte civile nel giudizio di appello, considerato che la stessa Corted’appello aveva affermato che la persona offesa doveva ritenersi integralmenterisarcita, già nel corso del giudizio di primo grado, con il pagamento da parte diciascuno dei due coimputati di una somma pari alla provvisionale.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza,con il quale deduceva illogicità della motivazione e violazione dell’art. 416-bis.1cod. pen.Contestava la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., assumendo che non erano emersi comportamenti posti inessere dal ricorrente idonei ad esercitare una particolare coartazione psicologicasulla vittima, non essendo l’azione delittuosa ascritta all’[OSCURATO:PERSONA] collegata alledinamiche di clan mafiosi.5. Entrambi i motivi dedotti per il [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, espressoanche da questa Sezione e condiviso da questo Collegio, in tema di concordatoin appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge (v., ex multis,Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01).Nella specie, per l’appunto, i due motivi dedotti per [OSCURATO:PERSONA] hanno adoggetto motivi rinunciati, avendo gli imputati rinunciato a tutti i motivi diappello diversi da quelli che trovavano espressione nell’accordo sulla pena,nonché la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129cod. proc. pen., motivi entrambi inammissibili.6. Il ricorso dedotto per l’[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per essere l’unicomotivo non consentito in quanto, oltre ad avere ad oggetto motivi rinunciati,risulta teso a una rivalutazione nel merito degli elementi probatori assunti,inammissibile nella presente sede.7. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiaratiinammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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