CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 16265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/09/2025 del Tribunale di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FurnariRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 30 settembre 2025, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudicemonocratico, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro1.000,00 di multa in ordine al delitto di furto aggravato dalla destrezza, commesso in data 5luglio 2019; è stata indicata la pena base di anni 1 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa,ridotta in ragione del rito abbreviato prescelto dalla parte.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso ilmedesimo Tribunale, deducendo un motivo di impugnazione.Ha evidenziato come, alla data del commesso delitto, la pena base fissata per il delitto difurto aggravato fosse quella di anni 2 di reclusione e come dunque il giudice, applicandoquella di anni 1, abbia stabilito una pena illegale.3. È pervenuta requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questaCorte, con la quale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Va premesso che il Pubblico Ministero è legittimato a proporre il presente ricorso, inragione del combinato disposto degli artt. 443, 593 e 608, comma 2, cod.proc.pen. Lesentenze di condanna rese all’esito del giudizio abbreviato, infatti, non possono essereappellate dalla parte pubblica (art.443, comma 1, n.3 cod.proc.pen); l’art.608, comma 2,cod.proc.pen.(anche attraverso il richiamo all’art.593), consente espressamente che, per talipronunce, il Pubblico Ministero possa ricorrere in cassazione.Oltre ad essere consentita, l’impugnazione è, in tali casi, anche necessaria, atteso che ilgiudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte delpubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale dimaggior favore per il reo. (Sez. 2 n. 30198 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279905 – 01)Venendo al merito della questione proposta, si osserva che l’art.625 cod.pen. disciplina leipotesi in cui il delitto di furto di cui all’art. 624 cod.pen. sia aggravato da specifichecircostanze; al momento della commissione del delitto, i parametri edittali della fattispecieerano stati modificati con legge del 23 giugno 2017 n.103, la quale aveva stabilito, con l'art.1, comma 7, che all'articolo 625, primo comma, cod.pen le parole: «La pena per il fattoprevisto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 aeuro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 èdella reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500»". I parametriedittali introdotti nel 2017 sono poi rimasti invariati, restando i medesimi anche nel momentoin cui è stata emessa la sentenza e attualmente.Nella presente vicenda processuale il giudice, ritenendo sussistente l’aggravante dell’usodella destrezza, di cui al n.4 del primo comma dell’art.625 cod.pen., avrebbe dovutoapplicare i relativi parametri edittali.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la pena deve ritenersi illegale quandonon corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quellaastrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al difuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. L'ambito dell'illegalità dellapena si riferisce anche ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalladeterminazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisceper quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali.Il principio è stato più volte affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, daultimo con sentenza Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, P.P.M., dep. 06/02/2024, Rv. 285851– 01, la quale ha richiamato l’elaborazione precedente, evidenziando che è illegale «solo lapena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento» erichiamando sul punto le sentenze Sez. U, n. 47182 del 31/3/2022, Savini, Rv. 283818 – 01,Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, le quali hannoosservato che «pena illegale è quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatoriocome delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità daquella positivamente prevista».Nel presente caso il giudice, fissando la pena base sul minimo edittale di anni uno direclusione, laddove la norma fissava e fissa il minimo di anni due, ha evidentementeapplicato una pena che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dalcodice penale, incorrendo in un vizio di violazione di legge.La sentenza deve dunque essere annullata con esclusivo riferimento alla quantificazionedella pena, ferme restando le statuizioni in ordine alla responsabilità penale dell’imputato,con rinvio al giudice di primo grado che dovrà rideterminare la pena secondo i principi didiritto indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Ancona, indiversa persona fisica.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]