CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 22387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1961-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, (cod. fisc.00491920583), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc.02890720176), con sede inBrescia, [OSCURATO:PERSONA] degli Abruzzi n. 157, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] enico Petracca , elettivamente domiciliatoin Roma presso l ’indirizzo di posta elettronica di quest’ultimo. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato in data 14 dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Brescia, con decreto del 14 dicembre 2015, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO diZAMPREDI COMMERCIALE s.p.a. pr oposta da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito GMI) s.r.l. per ottenere l’accoglimento della propria domanda ex art. 103 l. fall., di rivendica e restituzione di 218 autovetture acquisite all’attivo della procedura. Il G.D. aveva respinto la domanda con la motivazione che la “riserva di proprietà” dei veicoli era “inopponibile alla massa” e GMI, in sede di opposizione, aveva lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato sul rilievo di avere documentato la ricorrenza nel caso di specie di tutti e tre i requisiti previsti per l’opponibilità ai creditori della riserva di proprietà dalla norma specialedi cui all’art. 11, 3 ° comma, d.lgs. n. 231/2002 (contratto quadro contemplante la riserva, fatture di fornitura –richiamanti come tali la riserva di proprietà –aventi data certa, registrazione delle fatture stesse nelle scritture contabili). Il tribunale ha rilevato , per q uanto qui ancora di interesse, che : a) la questione concernente l’applicabilità o meno in sede concorsuale della disposizione speciale- di cui al sopra ricordato art. 11, 3 comma, d.lgs. n. 231/2002 – tenuto conto dell’ espressa esclusione contenuta nell’art. 1, 2 ° comma, lett. a) del d.lgs. n. 231/2002,doveva essere inquadrata nell’ambito dell’operatività della disposizione sulla riserva di proprietà nei confronti dei debitori in concordato preventivo, posto che con ricorso del 6 agosto 2013 Zampedri aveva chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 161, 6° comma, l. fall. e che, per altro, la procedura concordataria era poi sfociata, senza soluzione di continuità, nel fallimento sulla base di una istanza presentata in proprio dalla società debitrice; b) eranoinconferenti i richiami -contenuti nelle note di replica di GMI d el 6.11.2014 - ad elementi estrinseci successivi al deposito del ricorso per concordato preventivo, attraverso i quali si sarebbe voluto fornire data certa alla riserva di proprietà (quali l’accordo del 9 agosto intercorso tra le parti, l’istanza della società del settembre 2013, indirizzata al tribunale e diretta ad ottenere la restituzione delle autovetture, il ricorso ex art. 700 c.p.c. del mese di ottobre del 2013, sempre volto alla riconsegna degli autoveicoli), in quanto la causa petendi posta a sostegno della domanda di rivendica non riguardava la generica certezza della data delle riserve di proprietà contemplate nei vari contratti di fornitura in riferimento alla disciplina codicistica dettata dall’art. 1524 cod. civ., ma l’ operatività nella fattispecie delle speciali previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2002, sulle quali era peraltro fondata tutta la prassi contrattuale inter partes, in coerenza alle linee guida dell’organizzazione commerciale facente capo alla stessaGMI; c) il disposto dell’ art. 1, 2 ° comma, lett. a, del d.lgs. n. 231/2002, che prevede espressamente l’inapplicabilità ai debiti oggetto di procedure concorsuali di tutte le “disposizioni del presente decreto”,non era superabile e depon eva nel senso dell’inapplicabilità alle procedure concorsuali anche della disciplina dettata dal successivo art. 11, 3° comma ; d) pur tenendo in considerazione gli ulteriori canoni esegetici,rispetto a quello letterale,non ricorrevano ragioni per ritenere che l’operatività dell’art. 11 cit. si dovesse estendere oltre l’ambito segnato dall’art. 1, quanto alla delimitazione positiva (come disposta dal primo comma) ed alle esclusioni (previste dal secondo comma), in quanto la riserva di proprietà non è altro che una clausola posta a tutela del venditore-creditore ed il debito del compratore è perfettamente rientrante nel concetto di transazione commerciale e dunque nel campo applicativo della normativa speciale. 2. Il decreto, pubblicatoil 14 dicembre 2015 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cuiil FALLIMENTO della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo GMI lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 11, 3° comma, e 1, 2°comma, lett. a, del d.lgs. 9.10.2002, n. 231, “Attuazione della Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, così come modificato dal d.lgs. 9.11.2012, n. 192, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. 1.1 La ricorrenterileva che le norme di cui denuncia la violazione, siccome attuative della Direttiva europea 29 giugno 2000 (35/2000), avrebbero dovuto essere interpretate alla luce della fonte extranazionaleed evidenzia che la “ratio” della predetta Direttiva si concretizzain due aspetti: la severità di trattamento nei confronti dei debitori inadempienti e la tutela dei creditori che si avvalgono della clausola di riserva della proprietà. Osserva che, sotto il primo profilo, viene in rilievo il rapporto tra creditore e debitore e, sotto il secondo, il rapporto fra venditore e compratore, ovvero, più precisamente, il rapporto fra titolare della riserva di proprietà e creditori del compratore inadempiente: il testo dell’art. 11, 3° comma, d.lgs. n. 231/2002 non disciplina affatto i “ritardi di pagamento” (e, dunque, le disposizioni sul trattamento dei debiti che il legislatore italiano, avvalendosi della facoltà in tal senso riconosciuta agli Stati membri dall’art. 6 della Direttiva, ha scelto di non applicare alle procedure concorsuali) m a il conflitto tra venditore riservatario e creditori del compratore. 2 Il motivo è fondato. 2.1L’art. 11 cit., rubricato “Norme transitorie finali”, dopo aver precisato che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”e che “ Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore”, dispone, al terzo comma (e per quanto qui rileva), che “La riserva della proprietà di cui all' articolo 1523 del codice civile , preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili”.2.3 L’art. 1 del medesimo decreto legislativo stabilisce invece che “ Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in unatransazione commerciale” (primo comma), ma “ … non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;…” (secondo comma). 2.4 Come c orrettamente rilevato dalla società ricorrente , l’art. 1 è riferito, con tutta evidenza, allesoledisposizioni del decreto disciplinanti il pagamento dei debiti, e non già aquelle regolatrici della riserva di proprietà. 2.5. Sono pertanto solo “ i debiti ” oggetto di procedure concorsuali che, continuandoad essere sottoposti alle previsioni della legg e nazional e , sono sottratti al trattamento previsto(in termini di ritardi, interessi moratori e pretese risarcitorie) dagli artt. 3 e 6 del d.lgs. in esame: invero, la disciplina dei debiti –come pure correttamente osserva la difesa della società ricorrente – è “ disciplina delle obbligazioni ”, e dunque dell’adempimento ovvero dell’inadempimento di esse. 2.6.La disciplina della “riserva di proprietà” riguarda, invece, la “tutela della proprietà” nei confronti di soggetti (nella specie la curatela fallimentare, in rappresentanza della massa), i quali aggredirebbero il bene per il soddisfacimento dei loro crediti, se la predetta riserva non fosse loro opponibile.Con la conseguenza che la “riserva di proprietà” –ove ne ricorrano i presupposti normativamente previsti (e già sopra ricordati) –impedisce che il bene sia attratto nella procedura esecutiva (individuale e collettiva) promossa dai creditori del compratore.. 2.7. La tutela della “riserva di proprietà” è, del resto, proprio tra le finalità perseguite dalla Direttiva e dalle norme attuative, le quali, da un lato, richiamano l’istituto previsto nel codice civile (artt. 1523 e segg.) e, dall’altro, ne rendono la disciplina più agile e coerente con la natura delle “transazioni commerciali”, “spostando” il requisito della data certa alle fatture ed aggiungendovi, tuttavia , l’ulteriore elemento della registrazione di quest’ultimenei libri contabili. 2.8. Il citato art. 11 rappresenta, in buona sostanza, “ norma speciale ” , dettata per le “transazioni commerciali”, per come definite dall’art. 2, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002, e cioè per “i contratti comunque denominati tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva e prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. 2.9. E il profilo di specialità non si delinea in una nuova regolamentazionedel conflitto fra venditore e creditori dell’acquirente, ma solo nel meccanismo semplificato che consente al primo di rendere opponibile ai secondi la riserva di proprietà. 2.10Va ancora rimarcato che, contrariamente a quanto sembra aver ritenuto il tribunale, il d.lgs. n. 231/2002, non costituisce un corpus normativo unitario, contenendo disposizioni tra loro eterogenee (cfr. artt. 9 e 10, ove si introducono modifiche al codice civile e alla legge 192/1998); e tale eterogeneità conferma che la disposizione sulla riserva di proprietà è del tutto autonoma rispetto a quelle che regolano gli interessi e i ritardi nel pagamento, toccando, invece, l’istituto generale previsto dal codice civile negli artt. 1523 e segg. Cod. civ. 2.11 Va da ultimo ricordato che q uesta Corte - pur non essendosi mai occupata ex professo del l’interpretazione dell’art. 1, 2° comma, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002-ha sempre ritenuto applicabile alle procedure concorsuali il disposto dell’art. 11, 3° comma, d el decreto medesimo (cfr. Cass. Sez. 1 , ord.n. 36541del 2021; Sez. 1 , o rd . n. 33234 del 2019; Sez. 1 , s ent . n. 3990 del 19/02/2010). 2.11.1.In particolare,Cass. n. 36541/2021 cit. ha espressamente affermato che “il d. l gs. n. 231 del 2002, art. 11, comma 3, innovativamente […] stabilisce che l a riserva della proprietà di cui all'art. 1523 c.c., preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili; appare in realtà pacifico, per acquisizione giurisprudenziale risalente[ … ] che, in primo luogo, la riportata nozione di opponibilità trova applicazione anche nei confronti della procedura fallimentare…in quanto l'opponibilità erga omnes della riserva di proprietà è proprio l'in sé della disposizione, idonea a reagire oltre il rapporto bilaterale tra venditore e compratore e, appunto perciò, a regolare il conflitto anche con i terzi, come il fallimento”. 3. Il decreto impugnato va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Brescia in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame alla luce dei principi sopra affermati e liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. 4 Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale GMI lamenta l’omessa pronuncia del tribunale in ordine alla questione concernente la ricorrenza dei presupposti di fatto per l’accoglimento della domanda anche ai sensi dell’art. 1524cod. civ.. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Brescia che, in diversa composizione, deciderà anch