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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28600/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 doc. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta a far dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale in relazione alla sentenza di condanna della locale Corte di appello alla pena residua di mesi 3 e giorni 3 di reclusione, tra gli altri, per il delitto di cui all'art.612 bis, secondo e terzo comma, cod. pen.

Ha a tal fine condiviso l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'ostatività del reato oggetto di condanna in riferimento alla sospensione dell'ordine di esecuzione non viene meno pur quando siano state ritenute prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti, essenziali per la qualificazione del reato come ostativo, in quanto il giudizio di comparazione rileva solo per la pena e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 656, commi 5, 6, 7 e 9, cod. proc. pen. e 69 cod. pen. nonché vizio di motivazione La Corte distrettuale - sostiene il ricorrente - ha trascurato che la sentenza in esecuzione, a seguito del riconoscimento, in aggiunta alle circostanze attenuanti generiche, anche del vizio parziale di mete di cui all'art. 89 cod. pen., ha espressamente dichiarato «elise» tutte le conseguenze correlate alle aggravanti contestate.

Il giudice della cognizione, quindi, non ha formulato un giudizio di equivalenza fra le concesse attenuanti e le aggravati, ma di prevalenza delle prime sulle seconde Ne segue che il l'unico reato ostativo di cui all'art. 612 bis, commi secondo e terzo, cod. pen. non può ritenersi aggravato atteso che anche sul piano dell'afflittività sanzionatoria l'aggravante che rende operativo il divieto di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 659, comma 9 lett. a), cod. proc. pen. risulta tamquam non esset [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

1. La giurisprudenza di legittimità è concordemente assestata sul principio per il quale "la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta" (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312; Sez. 1, n. 18248 del 9/04/2019, Pm in proc.

Esposito, non massimata; Sez. 1, n. 9569 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pugliese, non massimata; sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.M. in proc.

Chilelli, Rv. 253784; Sez. 1, n. 16741 del 02/04/2008, P.M. in proc.

Russo, rv. 240128; Sez. 2, n. 36764 del 20/09/2001, Maglione, rv. 219612; Sez. 2, n. 3731 del 29/9/2000, Grasso, Rv. 217096; Sez.

U, n. 20 del 13/07/1998, PM in proc.

Griffa, Rv. 211467) D'altra parte, la formulazione testuale della disposizione in esame e il richiamo esplicito, quale condizione ostativa, all'intervenuta condanna per uno dei delitti indicati nell'art. 4-bis Ord. pen. manifesta l'intento del legislatore, ai fini del diniego del beneficio, di assegnare esclusivo rilievo a tale profilo oggettivo sulla scorta del mero titolo del reato giudicato.

Tanto si giustifica in ragione della presunzione di specifica pericolosità di quanti ne siano stati ritenuti responsabili, a prescindere dalla modulazione delle decisioni assunte in tema di bilanciamento tra circostanze eterogenee.

In altri termini, sulla operatività del divieto non esplica alcuna influenza l'eventuale comparazione ex art. 69 cod. pen. tra aggravanti contestate e attenuanti riconosciute e la sua risoluzione in termini di equivalenza e persino prevalenza di queste ultime: il bilanciamento investe i soli elementi accidentali, specializzanti la concreta condotta antigiuridica dell'agente e rileva ai fini della commisurazione della pena, lasciando immutato il titolo dell'imputazione, per la quale è irrogata la condanna con la pronuncia definitiva.

Soltanto qualora con la sentenza di condanna si fosse esclusa la sussistenza dell'elemento aggravante per carenza dei presupposti di fatto o di diritto, allora verrebbe meno la condizione ostativa prevista dal legislatore.

2. Né in senso contrario può argomentarsi dal riconoscimento in sede cognitiva della diminuente della pena prevista in tema di imputabilità dall'art. 89 cod. pen.

E' pacifico, infatti, che il vizio parziale di mente abbia la natura giuridica di circostanza inerente alla persona del colpevole, cui è applicabile la disciplina del giudizio di comparazione fra attenuanti e aggravanti prevista dall'art. 69 cod. pen. (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 48168 del 24/10/2019, Iacomino, Rv. 277806).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 doc. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta a far dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale in relazione alla sentenza di condanna della locale Corte di appello alla pena residua di mesi 3 e giorni 3 di reclusione, tra gli altri, per il delitto di cui all'art.612 bis, secondo e terzo comma, cod. pen. Ha a tal fine condiviso l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'ostatività del reato oggetto di condanna in riferimento alla sospensione dell'ordine di esecuzione non viene meno pur quando siano state ritenute prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti, essenziali per la qualificazione del reato come ostativo, in quanto il giudizio di comparazione rileva solo per la pena e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 656, commi 5, 6, 7 e 9, cod. proc. pen. e 69 cod. pen. nonché vizio di motivazione La Corte distrettuale - sostiene il ricorrente - ha trascurato che la sentenza in esecuzione, a seguito del riconoscimento, in aggiunta alle circostanze attenuanti generiche, anche del vizio parziale di mete di cui all'art. 89 cod. pen., ha espressamente dichiarato «elise» tutte le conseguenze correlate alle aggravanti contestate. Il giudice della cognizione, quindi, non ha formulato un giudizio di equivalenza fra le concesse attenuanti e le aggravati, ma di prevalenza delle prime sulle seconde Ne segue che il l'unico reato ostativo di cui all'art. 612 bis, commi secondo e terzo, cod. pen. non può ritenersi aggravato atteso che anche sul piano dell'afflittività sanzionatoria l'aggravante che rende operativo il divieto di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 659, comma 9 lett. a), cod. proc. pen. risulta tamquam non esset [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1. La giurisprudenza di legittimità è concordemente assestata sul principio per il quale "la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta" (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312; Sez. 1, n. 18248 del 9/04/2019, Pm in proc. Esposito, non massimata; Sez. 1, n. 9569 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pugliese, non massimata; sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.M. in proc. Chilelli, Rv. 253784; Sez. 1, n. 16741 del 02/04/2008, P.M. in proc. Russo, rv. 240128; Sez. 2, n. 36764 del 20/09/2001, Maglione, rv. 219612; Sez. 2, n. 3731 del 29/9/2000, Grasso, Rv. 217096; Sez. U, n. 20 del 13/07/1998, PM in proc. Griffa, Rv. 211467) D'altra parte, la formulazione testuale della disposizione in esame e il richiamo esplicito, quale condizione ostativa, all'intervenuta condanna per uno dei delitti indicati nell'art. 4-bis Ord. pen. manifesta l'intento del legislatore, ai fini del diniego del beneficio, di assegnare esclusivo rilievo a tale profilo oggettivo sulla scorta del mero titolo del reato giudicato. Tanto si giustifica in ragione della presunzione di specifica pericolosità di quanti ne siano stati ritenuti responsabili, a prescindere dalla modulazione delle decisioni assunte in tema di bilanciamento tra circostanze eterogenee. In altri termini, sulla operatività del divieto non esplica alcuna influenza l'eventuale comparazione ex art. 69 cod. pen. tra aggravanti contestate e attenuanti riconosciute e la sua risoluzione in termini di equivalenza e persino prevalenza di queste ultime: il bilanciamento investe i soli elementi accidentali, specializzanti la concreta condotta antigiuridica dell'agente e rileva ai fini della commisurazione della pena, lasciando immutato il titolo dell'imputazione, per la quale è irrogata la condanna con la pronuncia definitiva. Soltanto qualora con la sentenza di condanna si fosse esclusa la sussistenza dell'elemento aggravante per carenza dei presupposti di fatto o di diritto, allora verrebbe meno la condizione ostativa prevista dal legislatore. 2. Né in senso contrario può argomentarsi dal riconoscimento in sede cognitiva della diminuente della pena prevista in tema di imputabilità dall'art. 89 cod. pen. E' pacifico, infatti, che il vizio parziale di mente abbia la natura giuridica di circostanza inerente alla persona del colpevole, cui è applicabile la disciplina del giudizio di comparazione fra attenuanti e aggravanti prevista dall'art. 69 cod. pen. (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 48168 del 24/10/2019, Iacomino, Rv. 277806). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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