CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 11190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2236/2017proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi in giudizio quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] A. MORDINI N. 14 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 254/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 485/2014; [OSCURATO:PERSONA] della scuola Reiterazione contratti a tempo determinato Risarcimento danni Parità di trattamento nelle condizioni di impiego Prescrizione R.G.N.2236/2017 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 - CC udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Ancona, adita da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva rigettato tutte le domande, formulate nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e ha condannato il MIUR al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell’anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a tempo determinato succedutesi tra le parti nonché al risarcimento dei danni in favore degli appellanti Moretti, Perugini e Mariani, i quali erano stati destinatari di supplenze annuali, oltre che di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche; 2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede ancora rileva, ha rilevato che: a) sulla domanda principale di conversione dei contratti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato era cessata la materia del contendere, tranne che per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli altri appellanti avevano rinunciato alla domanda de qua e la rinuncia era stata accettata dal Ministero; b) il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini dell’attribuzione degli «scatti di anzianità» contrasta con il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego sancito dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e, pertanto, il differenziale retributivo deve essere riconosciuto a titolo risarcitorio, nei limiti della prescrizione decennale; c) la sistematica reiterazione del contratto a termine per coprire cattedre o posti vacanti integra un abuso da sanzionare ai sensi della clausola 5 del richiamato [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che deve essere riconosciuto e liquidato il risarcimento del danno sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5076/2016;3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi, contrastati dagli originari ricorrenti, i quali hanno anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] UNICE, CEEP e CES allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 4 della legge n. 124/1999, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2697 cod. civ. , dell’art. 1, commi da 95 a 132, della legge n. 107/2015 e deduce, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno, pur a fronte dell’intervenuta «stabilizzazione» dei rapporti che costituisce misura idonea a sanzionare l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione; 1.1. il Ministeroinvoca la sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 nonché i principi di diritto enunciati da Cass. n. 22552/2016 e rileva che negli atti introduttivi del giudizio d’appello (pag. 3 del ricorso e pag. 5 della memoria di costituzione) era stato dato atto dell’avvenuto immissione in ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 1° settembre 2012; 1.2. aggiunge, poi, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che è idonea a cancellare l’illecito l’immissione in ruolo «che sia avvenuta per effetto della legge n.107/2015 o per effetto di un sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento»; 2. il secondo motivo, egualmente ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., censura il capo della sentenza che ha ritenuto applicabile il termine decennale, non quinquennale, di prescrizione, in violazione degli artt. 2947 e 2948 cod. civ., dell’art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; il Ministero ricorrente rileva che la direttiva 1999/70/CE è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 368/2001, sicché non è configurabile alcun inadempimento agli obblighi assunti in sede eurounitaria e la domanda va qualificata retributiva, con conseguente applicazione dell’art. 2948 cod. civ.; 3. non è fondata l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla difesa delle controricorrenti; risulta dagli atti che la sentenza impugnata è stata notificata all’Avvocatura distrettuale di Ancona il 15 novembre 2016,sicché tempestivo si deve ritenere l’avvio del procedimento notificatorio avvenuto lunedì 16 gennaio 2017, posto che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., andava a scadere il 14 gennaio 2017 nella giornata del sabato, con conseguentedifferimento, ex art. 155, commi 4 e 5, cod .proc. civ., al primo giorno feriale successivo; 4. infondata è anche l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa dei controricorrenti sul rilievo che il Ministero, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 nn. 3 e 6 cod. proc. civ., non avrebbe fornito alla Corte gli elementi necessari per apprezzare, ex actis, la rilevanza e la fondatezza della censura; 4.1. in premessa occorre rilevareche la Corte territoriale ha dato lettura del dispositivo della sentenza qui impugnata all’udienza del 16 giugno 2016 e, pertanto, la pronuncia non ha potuto tenere conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016, depositata il 20 luglio 2016 ( alla quale infatti non fa cenno la motivazione della pronuncia gravata, seppure depositata il 31 ottobre 2016), atteso che nel rito del lavoro, ove la motivazione non sia letta contestualmente al dispositivo, è quest’ultimo che cristallizza la decisione; 4.2. questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. n. 24286/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) che nell’ipotesi di ius superveniens (al quale vanno assimilatele sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) il giudice di legittimità è tenuto adare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia e, ove questa richieda accertamenti su elementi di fatto non desumibili dagli atti, a cassare la sentenza impugnata, rimettendo al giudice del merito il relativo compito; 4.3. ha precisato, altresì, che a questo orientamento si sono attenute le pronunce rese, in relazione alle controversie in tema di precariato scolastico, nei giudizi già pendenti in Cassazione al momento della pronuncia della Corte Costituzionale n. 187/2016, successiva al rinvio pregiudiziale definito dalla Corte UE con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri; 4.4. in quel caso, infatti, come già evidenziato in motivazione da Cass.n.10538/2020, occorreva tener conto dello ius superveniens ed in particolare della pronuncia di incostituzionalità nella sua interezza (punto 59 della sentenza n. 22552/2016) e, quindi, anche di quanto osservato dal Giudice delle leggi in merito alla cancellazione dell’illecito; 4.5. la Corte, pertanto, anche al fine di garantire la durata ragionevole del processo, ha esercitato il potere di cui all’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., nei casi in cui gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, seppure acquisiti in pendenza del giudizio di legittimità, risultavano incontestati fra le parti, mentre in difetto ha rimesso l’accertamento al giudice del merito (cfr. Cass. n. 24038/2016; Cass. n. 24815/2016; Cass. n. 26932/2016), dando continuità all’orientamento già richiamato al punto 4.2.; 4.6. la fattispecie che qui viene in rilievo è assimilabile a quella del giudizio pendente in Cassazione alla data della pronuncia di incostituzionalità, giacché il giudizio di appello si era già concluso con la lettura del dispositivo e solo attraverso il ricorso per cassazione poteva essere fatta valere l’intervenuta stabilizzazione dei rapporti ( sull’ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sullo ius supervenienssi rimanda a Cass. S.U. n. 21691/2016); 4.7. la circostanza che gli originari ricorrenti siano stati immessi in ruolo in pendenza del giudizio, può dunque essere apprezzata in questa sede con le conseguenze che dall’immissione sono state fatte derivare da Cass. n. 22552/2016 e dalle successive pronunce conformi, conseguenze ribadite da Cass. n. 3472/2020, all’esito della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia l’8 maggio 2019, nella causa C-494/17 Rossato; 4.8. sulla base delle richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sia per i docenti che per il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a «cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione», secondo le indicazioni date dalla Corte Costituzionale nonché dalla Corte di Giustizia UE, non solo la stabilizzazione ottenuta per effetto della legge n. 107/2015 ma anche quella conseguita grazie al previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto, necessaria nei soli casi in cui, in assenza diuna misura equiparabile alla conversione ai sensi della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, si debba conformare il diritto interno a quello dell’Unione; 4.9. tornando all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dei controricorrentie premesso che la stabilizzazione rileva in relazione alle sole posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alle quali la domanda risarcitoria è stata accolta), va detto che il ricorso è specificocon riferimento all’immissione in ruolo della Moretti e della Mariani, in quanto alle pagine 10 e 11, anche attraverso il richiamo agli atti introduttivi del giudizio di appello, fornisce specifiche indicazioni sui tempi e modi della stabilizzazione,contestata nel controricorso solo limitatamente alla Perugini; 4.10. in tale contesto una pronuncia di inammissibilità,motivata solo dalla mancata specifica indicazione dei documenti attestanti l’avvenuta immissione in ruolo,sarebbe espressione di eccessivo formalismo, censurato dalla Corte EDU con la sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , che ha ritenuto il cosiddetto principio di autosufficienza non lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore,ma solo a condizione che l’onere formale venga richiesto in fattispecie nelle quali, altrimenti, la Corte di Cassazione non sarebbe posta in condizione di comprendere il contenuto delle doglianze e di valutarne la rilevanza in relazione ai fatti di causa ( punti 78, 104 e 105); 4.11. emerge, inoltre, dalla motivazione della pronuncia impugnata che gli originari ricorrenti non avevano allegato danni diversi ed ulteriori, sicché, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sulla base deiprincipi di diritto richiamati nei punti che precedono, accolto il motivo, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda di risarcimento del danno; 5. alle medesime conclusioni si perviene quantoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sebbene in relazione alla stessa l’immissione in ruolo, espressamente esclusa dalla sentenza impugnata, non risulti dagli atti e sia stata contestata nel controricorso (pagg. 5 e 6); 5.1. è ius receptum l’orientamento secondo cui la Corte di cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ. ( cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata); 5.2. risulta dalla sentenza impugnata che la Perugini è stata destinataria di incarichi annuali limitatamente a due annualità (pag. 12 della motivazione, punto 6.1.) e detta circostanza di fatto è ribadita alla pag. 5 del controricorso; 5.3. la ritenuta illegittimità della reiterazione si pone, dunque, in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui «per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi»( Cass. n. 22552, punto 119, lett. b);5.4. per gli incarichi temporanei e per quelli sino al termine delle attività didattiche si è detto, invece, che anche in presenza di reiterazione «non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima» ( punto 125, lett. h); 5.5. la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Perugini non poteva, quindi, trovare accoglimento, sia pure per ragioni diverse dall’intervenuta stabilizzazione; 6. inammissibile è la seconda censura, per le ragioni già indicate da questa Corte in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto di causa (cfr. Cass. nn. 12503, 12443, 11379, 10219 del 2020 nonché Cass. nn. 23073 e 23074 del 2021); 6.1. è consolidato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicché va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass.n.20689/2016, Cass.n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006); 6.2. dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata; l’esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richiamato art.366 cod. proc. civ. è, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all’art. 384 cod. proc. civ., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale; 6.3. inoltre, nei casi in cui, come nella fattispecie, si sia in presenza di domande di identico contenuto proposte, con unico atto, da diversi lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio che lascia distinte le singole domande (cfr. Cass. 8570/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata), sicché il ricorrente è tenuto a specificare le ragioni per le quali il motivo è riferibile a tutte le posizioni, posto che in detta ipotesi la sentenza, seppure formalmente unica, in realtà consta di tante pronunzie quante sono le cause riunite, con la conseguenza che il vizio deve rilevare per ciascuna di esse; 6.4. nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto assorbente, per respingere l'eccezione di prescrizione prospettata ai sensi dell'invocato art. 2948 n. 4 cod. civ., la circostanza che nella specie non si discutesse di inadempimento di obblighi retributivi, bensì di risarcimento del danno da mancata trasposizione ed attuazione della direttiva europea e non ha effettuato alcuna verifica in merito all'incidenza del termine quinquennale, sicché era onere del Ministero indicare nel ricorso, nel rispetto dei requisiti di forma imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., gli elementi necessari per consentire il preliminare esame sulla rilevanza della questione; 6.5. a tanto il Ministero non ha provveduto,perché dal ricorso non si desumono i periodi ai quali le domande si riferivano e dette indicazioni non possono neppure essere tratte dalla pronuncia impugnata, silente sul punto; 7. in via conclusiva merita accoglimento il solo primo motivo di ricorso e la causa, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (per le altre l’inammissibilità del secondo motivo determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata), deve essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda di risarcimento del danno, ferme le ulteriori statuizioni della pronuncia impugnata; 8. la soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo;9. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n.228. P.Q.M. La Corte – ritenendo che non sussistano i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380bis 1, comma 2, cod. proc. civ.–accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ferme le ulteriori statuizioni con