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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36834/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Torino che, in data 10/09/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino in data 24/05/2019 in relazione al reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze difensive dedotte nell'unico motivo di ricorso, peraltro costituite da censure in fatto tese a sollecitare diversa e non consentita rivalutazione degli elementi emersi, infatti, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla corretta qualificazione giuridica per il contestato reato

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Torino che, in data 10/09/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino in data 24/05/2019 in relazione al reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive dedotte nell'unico motivo di ricorso, peraltro costituite da censure in fatto tese a sollecitare diversa e non consentita rivalutazione degli elementi emersi, infatti, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla corretta qualificazione giuridica per il contestato reato 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 36834/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris