CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Campania n. 5886/19/2024, depositata il 16.10.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Napoli rigettava il ricorso proposto dalla Stanleybet MaltaLimited (bookmaker) e da [OSCURATO:PERSONA] (Centro TrasmissioneDati o CTD) avverso l’avviso di accertamento n. M12160009000U,Numero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e relativoall'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2016, oltre ad interessie sanzioni;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Campaniarigettava l’appello proposto dai contribuenti, osservando, in sintesi eper quanto qui rileva, che:- la normativa invocata (art. 1, comma 945 della l. n. 208/2015) siapplicava alla generalità delle scommesse, escluse quelle ippiche, manon era stato abrogato l’art. 1, commi 643 e 644 lett. g), della l. n.190/2014, che disciplinava la fattispecie in esame, in cui la raccoltadelle scommesse sul territorio nazionale è effettuata da soggetti,anche esteri, che, come la Stanleybet, non sono collegati altotalizzatore nazionale;- in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi dell’imposta andavaseguito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.8757 del 2021);- era infondata la censura con la quale si contestava l’applicazionepresuntiva del tributo (l’aliquota massima sul triplo della raccoltaprovinciale) in quanto non risultava che il CTD avesse trasmesso ireport o altra documentazione attestante l’entità e la tipologia dellescommesse raccolte, per cui correttamente l’ADM aveva utilizzato ilmetodo presuntivo applicando l’aliquota dell’8% al triplo della mediadella provincia dove venivano raccolte le scommesse;- anche le sanzioni erano state correttamente irrogate, non potendotrovare applicazione l’esimente prevista dagli artt. 10 dello Statutodei diritti del contribuente e 6, comma 2, del d.lgs n. 472/97, permanifesta incertezza normativa, visto che il periodo oggetto direcupero dell’imposta era l’anno 2017 e, pertanto, le violazioni di cuisi discuteva erano state commesse dopo l’entrata in vigore dellanorma di interpretazione autentica di cui al d.l. n. 98/2011;Numero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026- i contribuenti impugnavano la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a sei motivi;- l’ADM resisteva con controricorso;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione delgiudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nelsenso della manifesta infondatezza del ricorso, e il difensore dellaricorrente ha depositato tempestiva istanza per la decisione delricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il difensore ha, quindi, depositato memoria nonchèistanza di riunione e discussione in pubblica udienza.CONSIDERATO CHE1. Preliminarmente va disattesa l’istanza della Stanleybet ditrattazione della causa in pubblica udienza, in adesione all'indirizzoespresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegiogiudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi didiritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez. U. 5 giugno 2018,n. 14437) e allorquando non si verta in ipotesi di decisioni aventirilevanza nomofilattica (Cass. Sez. U. 23 aprile 2020, n. 8093).1.2 Ed invero, nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio nonè nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (come di qui a poco sidirà) e non è nemmeno inedito, in quanto compiutamente affrontatoin tutti i suoi risvolti sia dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14febbraio 2018, n. 27) sia da quella unionale (con la sentenza in causaC-788/18, relativa, peraltro, alla [OSCURATO:PERSONA]); èpreferibile, dunque, la scelta del procedimento camerale, funzionalealla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione noncaratterizzate da peculiare complessità (Cass. n. 26480 del 2020).Numero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/20262. Va altresì disattesa l’istanza di riunione con le cause n. 1475/2025,n. 18195/2024, n. 9229/2025, n. 12805/2024 e 13531/2025,avanzata in quanto si tratta di ricorsi aventi il medesimo oggetto.2.1 In proposito occorre rammentare che nel giudizio di cassazione, lefinalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relativea casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art.151 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19, lett. f), deld.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, inmancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione algiudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesimaudienza e davanti allo stesso giudice di più cause riunibili,verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmenteassimilabile a quella del «simultaneus processus» in senso tecnico(Cass. n. 28686 del 2017; Cass. n. 4357 del 2010), situazione nellaspecie sussistente, posto che alcune delle cause suindicate, per lequali la riunione è stata richiesta, sono state fissate per la medesimaudienza innanzi a questa Sezione, con la conseguenza che, anche perragioni di speditezza processuale, non appare necessario disporre lariunione dei procedimenti.2.2 Per le altre l’istanza va comunque disattesa, non sussistendoragione alcuna di opportunità o di economicità che può consigliare ildifferimento del presente procedimento, già pronto per la decisione,per consentire la trattazione congiunta con altri.3. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dellasentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e per violazione e/o falsa applicazionedella l. n. 220 del 2010, con specifico riferimento alla ratio legisindividuata nell’art. 1, comma 64, per non avere la CGT di secondogrado rilevato che tale normativa non poteva essere applicata neiNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026confronti del bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessasvolgeva attività lecita e l’intento del legislatore era quello disanzionare esclusivamente l’attività di gioco illecita.4. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, non avendo la CGT-2rilevato l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto emesso ai sensidella l. n. 220 del 2010 e dell’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n.190 del 2014, anziché ai sensi dell’art. 1, comma 945, della l. n. 208del 2015, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, allescommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’impostaunica si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincitecorrisposte e, quindi, viene stabilito che l’imposizione deve esserecalcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker che è l’unico edesclusivo titolare dell’attività economica, con totale esonero del CTD.4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, comemodificato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, nonchédell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111del 2011, per non avere la CGT-2 rilevato che l’avviso diaccertamento, relativo all’anno 2015, non era soggetto al criterio diquantificazione dell’imposta previsto dall’art. 1, comma 644, lett. g)della l. n. 190 del 2014, che si applica a decorre dal 1° gennaio 2016.5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità ditrattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs.n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge220/2010 nonché con riferimento all’art 1, comma 644 L. 190/2014;Numero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026al riguardo propone o invita a sollevare d’ufficio il rinvio pregiudizialeex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104,terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, in combinatodisposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16 dellostatuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57e 52 del TFUE; contesta la soggettività passiva all’imposta unica delbookmaker comunitario Stanleybet che è già gravata da imposizionespecifica in altro Paese membro dell’Unione (Malta), essendo taledoppia imposizione diretta ed incolpevole conseguenza dellediscriminazioni subite ad opera dello Stato italiano che le ha preclusoil diritto di stabilimento in Italia; chiede, altresì, stante la manifestaviolazione del diritto dell’UE, di disapplicare la l. n. 220 del 1010 el’art. 1, comma 644, l. n. 190/2014 per contrarietà agli artt. 49 e 56TFUE e ai principi comunitari; sollecita il rinvio degli atti alla Corte diGiustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267 TFUE sui seguenti quesiti: «Se gliartt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, lagiurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa,ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativanazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge 220/2010 cheprevede l’assoggettamento alla [OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse e i ConcorsiPronostici di cui agli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998, no. 504, come modificatidall’art. 1, comma 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediarinazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessastabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi lecaratteristiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed in via eventuale, dei medesimioperatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali»; «Se gli artt. 52,56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di paritàdi trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo diquella italiana contenuta nell’art. 1, comma 644 lett g) L. 190/2014 che impone agliintermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori diNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare,aventi le caratteristiche della società [OSCURATO:PERSONA]., ed in via eventuale, deimedesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, ilpagamento dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di unimponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai datiregistrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello diriferimento»; chiede, infine, di sollevare la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 1-3 del d.lgs. 23.12.1998 n. 504, comemodificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011,e dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, in relazione agliartt. 3, 53 e 97 Cost.6. Il primo e il quarto motivo, che sono connessi, vanno esaminaticongiuntamente e sono infondati.6.1 Come è stato già precisato da questa Corte, il quadro normativodi riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n.220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma644, lett. g), della legge n. 190 del 2014) è stato sottopostoall’esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’UE,che ne hanno compiutamente esaminato la compatibilità,rispettivamente, con la Costituzione e con il diritto unionale (cfr.Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn.9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n.9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass.,26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7marzo 2023, n. 6761).6.2 In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del2018, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art.3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedenteNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto sela pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti deisoggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio),riconoscendo che l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 hastabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolteal di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorie operanti perconto di bookmakers privi di concessione sono obbligate alversamento del tributo e delle relative sanzioni; a questo riguardo haescluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per contoterzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio»(ossia al bookmaker) fosse irragionevole. Entrambi i soggetti,secondo la Corte costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversie secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di«organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette aimposizione.6.3 Il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria,benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contrattodi scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perchéassicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, sioccupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione dellascommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate,nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e leistruzioni fornite dal bookmaker, sicché l’attività gestoria checostituisce il presupposto dell’imposizione va riferita alla raccolta dellescommesse, il volume delle quali determina anche la provvigionedella ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale.6.4 La Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta diassoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto disoggetti privi di concessione non viola il principio di capacitàNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoriache agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da uncontratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare dellaricevitoria per il servizio prestato: ciò perché attraverso la regolazionedelle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità ditrasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacitàcontributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker ericevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo,alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale inrelazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.6.5 Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale,nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cuiprevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, sianoassoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sullescommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione. In relazione a quel periodo, infatti, non si può procederealla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni giàpattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla basedel quadro precedente alla l. n. 220 del 2010.6.6 Il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, inmancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazionedella natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), dellalegge n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapportinegoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con laconseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, nonrispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senzaconcessione in base alla combinazione dell’art. 3 decreto legislativo n.Numero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.6.7 A diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poie con riferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservareche la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dallaCorte «in ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslarel’imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguenteviolazione dell’art. 53, Cost., «giacché l’entità delle commissionipattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla basedel quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedentealla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, della pronunciadi incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenutadefinizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti, in dataantecedente alla introduzione della soggettività passiva dellaricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievoal fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolarediversamente la misura delle commissioni al fine di procedereall’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sullaricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. Lasuddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisataper i «rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventualirapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore della normainterpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in dataantecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore della medesimanorma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definirenegozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapportisorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi,potendo le parti, proprio in considerazione della scelta normativa diassoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti perNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazionenegoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sulbookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito,invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità ditraslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessaportata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che,anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia nonsiano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenzadella legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore diconformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legaledel rapporto (Cass. 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione).6.8 La Corte costituzionale ha, dunque, concluso affermando che icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia purein vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo.7. La CTR si è attenuta ai richiamati principi, affermando che ilpresupposto di imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD(l’avviso di accertamento riguarda l’anno 2016), con la conseguenzache entrambi i soggetti sono tenuti all’adempimento dell’obbligazioneimpositiva in via solidale paritetica, avendo la Corte costituzionale,diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, chiaramente riferitoil presupposto oggettivo dell’imposta ad entrambi, con laconseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti a risponderesolidalmente dell’obbligazione tributaria.7.1 Deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questaCorte (Cass. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione dellarilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta dellescommesse, esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualoral'attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti allarete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unioneeuropea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di garaNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o discommessa,previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, della l. 13 dicembre1989, n. 401 nessuna influenza produce sulla soggettività passivadella imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 del d. Lgs. n.504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce iconcorsi pronostici o le scommesse» (Cass. n. 25450 del 2021).7.2 Per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale (e disospensione del giudizio) avanzata sul punto dalla ricorrente, occorreconsiderare che la Corte di Giustizia ha deciso, con la sentenza del 26febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente per oggetto ladomanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo267 TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] diCantarelli Pietro C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delleDogane e dei Monopoli.7.3 La Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che«L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso nonosta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti adimposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti intale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori discommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro,indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori edall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse».7.4 Nel rispondere al primo e al secondo quesito («sel’articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro cheassoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Statomembro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse,loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro»), i giudici unionalihanno premesso che la libera prestazione dei servizi, di cui all’articolo56 TFUE, esigeva non soltanto l’eliminazione nei confronti delNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasidiscriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche lasoppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, aostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatorestabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizianaloghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C‑344/13e C‑367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvatonel settore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni,ritenendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficaceche consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore,allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali ofraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, Stanley InternationalBetting e [OSCURATO:PERSONA], C‑375/17, EU:C:2018:1026, punto 66);per determinare se sussisteva una discriminazione, occorrevaverificare che situazioni analoghe non fossero trattate in manieradiversa e che situazioni diverse non fossero trattate in manierauguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamentegiustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C‑264/18,EU:C:2019:472, punto 28).7.5 Con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte diGiustizia ha affermato che:-) come risultava dagli atti di causa, l’imposta unica era relativaall’attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell’articolo 1,comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggettipassivi di tale imposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemidi scommesse, indipendentemente dal fatto che operassero perproprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che fossero omeno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trovava la lorosede, anche all’estero;Numero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026-) alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio, risultava chel’imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivanoscommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcunadistinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori,cosicché l’applicazione di tale imposta alla [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva essere considerata discriminatoria;-) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principalenon prevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazionedi servizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;-) per quanto riguardava l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondocui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimentoprincipale, essa era soggetta a doppia imposizione, a Malta e in Italia,andava rilevato che, allo stato attuale dello sviluppo del dirittodell’Unione, gli Stati membri godevano, fatto salvo il rispetto di talediritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi nonavevano l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemidi tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, dieliminare la doppia imposizione che risultava dal parallelo esercizio daparte di detti Stati membri della loro competenza fiscale (vedi, peranalogia, sentenza del 1o dicembre 2011, Commissione/Ungheria,C‑253/09, EU:C:2011:795, punto 83);-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgevale proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la StanleybetMalta non subiva alcuna restrizione discriminatoria a causadell’applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, comequella di cui trattavasi nel procedimento principale. Inoltre, dettanormativa non appariva atta a vietare, ostacolare o rendere menoStato membro interessato;Numero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026-) per quanto riguarda la Stanleyparma, essa esercitava, in qualità diintermediario della [OSCURATO:PERSONA] e in cambio di unaremunerazione, un’attività di offerta e di raccolta di scommesse. Talesocietà esercitava in particolare, allo stesso titolo degli operatori discommesse nazionali, un’attività di gestione di scommesse, la qualecostituiva una condizione necessaria ai fini dell’assoggettamentoall’imposta unica. Per tale ragione, in forza dell’articolo 1, comma 66,lettera b), della legge di stabilità 2011, la Stanleyparma era soggetta,in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di tale imposta;-) inoltre, dall’articolo 16 del decreto del Ministero dell’Economia edelle Finanze del 1° marzo 2006, n. 111, emergeva che gli operatorititolari di una concessione per l’organizzazione delle scommesse inItalia assolvevano anch’essi l’imposta unica. Secondo il giudice delrinvio, i loro CTD tuttavia, al contrario della Stanleyparma, non eranosoggetti al pagamento in solido di tale imposta;-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenzadei CTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali, la Stanleyparma raccoglieva scommesse perconto della [OSCURATO:PERSONA], che aveva sede in un altro Statomembro. Essa non si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi dellalegge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella deglioperatori nazionali;-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nelprocedimento principale non comportava alcuna restrizionediscriminatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dellaStanleyparma e non pregiudicava, per quanto le riguardava, la liberaprestazione dei servizi.7.6 La Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivogliadiscriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri,perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestisconoNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna infunzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativaitaliana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere menoStato membro interessato»; ha affermato che, secondo costantegiurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste indanaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzionedell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché diprevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituisconomotivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni allalibera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza diun'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogniStato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala divalori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, acondizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità;ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questavalutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per latutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordinepubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni dellacriminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando baseimponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasionefiscale nel medesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine divalori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri nonhanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi ditassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppiaimposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettivacompetenza fiscale; ha stabilito, in relazione al bookmaker, che lalibera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare,ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatoreNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che«...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principalenon prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione diservizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, haconcluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge leproprie attività alle stesse condizioni di tale società, la StanleybetMalta non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causadell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, comequella di cui trattasi nel procedimento principale»; in ultimo, quantoal centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker esteroesercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo deglioperatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro ditrasmissione dati che opera quale suo intermediario rispondedell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n.220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissionedati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione cheli trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Statomembro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per ilfatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse perconto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d'azzardo,difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...unmeccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi inquesto settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività perfini criminali o fraudolenti» (Cass. n. 6761 del 2023).7.7 Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenutepronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale,considerati anche i precedenti di questa Corte in relazione acontroversie aventi il medesimo contenuto, come sopra richiamati,non sussistono i presupposti né per una disapplicazione dellaNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026disciplina nazionale nè per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art.267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia o per un rinviointerpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, delReg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dallasocietà ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 15041 del2017; Cass. Sez. U. n. 20701 del 2013).7.8 Peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese allequestioni prospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata laCorte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18),escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali ebookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti glioperatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano,senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti,di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare,ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società… nelloStato membro interessato», in relazione ai quali rileva anche lasentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, per quanto sopraampiamente rilevato.8. Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia UE non siravvisa la necessità di promuovere un nuovo rinvio pregiudizialeneppure con riguardo all’assunta contrarietà, con il diritto unionale,dell’art. 1, comma 644 della l. n. 190/2014. Né, alla luce di quantosopra esposto, si ravvisano i presupposti per la richiestadisapplicazione dell’art. 1, comma 644, della l. n. 190/2014 percontrarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari.8.1 Questa Corte ha già precisato (Cass. n. 3052 del 2025) che laprevisione di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014,che si limita a stabile i criteri di determinazione della base imponibiledi riferimento ai fini dell’imposta unica ove la ricevitoria non siacollegata al totalizzatore nazionale, in alcun modo ha naturaNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026sanzionatoria, né determina alcun irragionevole trattamentoimpositivo, posto che è proprio il mancato collegamento altotalizzatore nazionale che osta ad una valutazione analiticadell’attività effettivamente svolta, da cui la necessità di criteri per unadeterminazione induttiva. In particolare, l’art. 1, comma 644, lett. g)cit. disciplina una modalità di determinazione della base imponibile invia presuntiva (iuris tantum), stante la non ricostruibilità dellaraccolta totale realizzata dagli operatori non autorizzati per mancatocollegamento al totalizzatore nazionale, fatto salvo l’onere a caricodel contribuente di fornire (a contrario) gli elementi probatori(dimostrando le concrete tipologie di eventi oggetto di scommessa e,dunque, l’effettivo ammontare delle giocate effettuate), atti agiustificare la non applicazione della base imponibile forfetaria pari altriplo della media provinciale (nella specie, peraltro neanche dedottidal bookmaker estero).8.2 Quanto alla prospettata questione di illegittimità costituzionaledell’art.1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014 (nel testo vigenteratione temporis), in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., lastessa è stata già dichiarata manifestamente infondata da questaCorte, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che nonaderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendoaderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di unimponibile forfetario, coincidente con il triplo della media dellaraccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il puntodi raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per ilperiodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquotamassima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n.504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa laposizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto aglioperatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccoltaNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, erealizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che nonesclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivoammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenzedi difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva edi imparzialità dell'azione amministrativa (Cass. n. 7673 del 2025).9. Anche il secondo motivo è infondato.9.1 L’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 prevede che: “Adecorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, esclusele scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le sommegiocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se laraccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccoltaavviene a distanza.”.9.2 Premesso che la modifica riguarda solo le modalità di calcolodell’imposta e non incide sui suoi presupposti oggettivi e soggettivi, larichiamata disposizione si applica in ogni caso ai soli operatoricollegati con il totalizzatore nazionale e a quelli che hannoregolarizzato la propria posizione mediante la procedura di sanatoria;9.3 La nuova norma, infatti, non ha abrogato né il comma 643dell’art. 1, della l. n. 190 del 2014, che aveva previsto una proceduradi regolarizzazione per i soggetti che “comunque offrono scommessecon vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggettiterzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionaledell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, né il comma 644, lett. g)del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art.1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, secondo il quale l'impostaunica di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 si applica, per i periodi diimposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, su di un imponibile forfetarioNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nellaprovincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta daidati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'impostaantecedente a quello di riferimento, nonchè con l'aliquota massimastabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citatod.lgs. n. 504 del 1998, mentre per i periodi di imposta precedenti sicontinua ad applicare il metodo previsto dall’art. 24, comma 10, deld.l. n. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del2011.9.4 Il nuovo metodo più “favorevole” di determinazionedell’imponibile e dell’imposta, introdotto dall’art. 1, comma 945, dellal. n. 208 del 2015, è evidentemente destinato a regolare la situazionedi coloro che esercitano un’attività di raccolta (fissa o a distanza)gestita in modo regolare e verificabile, in quanto si inserisce nell’alveodelle misure dirette a sanare le situazioni irregolari favorendonel’emersione.9.5 Il fatto che l'interessato si sia sottratto ad ogni forma diregolarizzazione (che avrebbe permesso all’Amministrazionefinanziaria di comprendere l’ambito e l’entità della sua attività diraccolta), lo pone tout court in una situazione di non conformità aiprincipi di buona fede e di legittimo affidamento, sicché non puòinvocare, a proprio favore, una disposizione diretta a disciplinaresituazioni imprenditoriali regolarmente gestite.9.6 Né va trascurato, in questa prospettiva, che la riconduzionedell'attività di gioco sotto la sfera del controllo istituzionale assolveanche ad altre esigenze di particolare rilevanza pubblica, quali laprevenzione dalle patologie da gioco, la tutela dell’ordine pubblico edella sicurezza pubblica.9.7 Poiché è pacifico che i ricorrenti non hanno regolarizzato lapropria posizione, agli stessi continua ad applicarsi il metodo diNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026calcolo forfetario introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n.190 del 2014, e successive modificazioni, dato che il mancatocollegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzioneanalitica dell’attività effettivamente svolta.9.8 Né si può ritenere che tale differenza determini – come sostenutodalla parte – una diversità di base impositiva o, addirittura, lapersistenza di un meccanismo di imposizione indiretta a fronte delgenerale regime di imposizione diretta.Il meccanismo introdotto, difatti, in assenza degli elementi utili allaricostruzione analitica dell’attività, ha una chiara valenza induttiva, afronte della quale, tuttavia, il contribuente può sempre fornire glielementi probatori ritenuti rilevanti (nella specie, peraltro, neppurededotti), al fine di dimostrare la tipologia e l’entità degli eventioggetto di scommessa.La determinazione induttiva dell'imposta, come si è prima detto,corrisponde a un criterio ragionevole e non esclude la prova contrariada parte del contribuente, essendo così sempre garantite le esigenzedi difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva edi imparzialità dell'azione amministrativa (Cass. n. 7673 del 2025).In altri termini, ove fornisca la prova dell’effettivo ammontare dellegiocate effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmentesostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione previstodall’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, in luogo del metododi accertamento fondato sulla determinazione forfetaria della baseimponibile di cui all’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del2014.10. Va enunciato, quindi, il seguente principio:«in tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo dideterminazione dell'imponibile e dell'imposta, introdotto dall'art. 1,comma 945, della l. n. 208 del 2015, si applica solo nei confronti diNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026chi esercita un'attività di raccolta gestita in modo regolare everificabile, mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propriaposizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetariointrodotto dall'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014 esuccessive modificazioni, dato che il mancato collegamento altotalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analiticadell'attività effettivamente svolta. Il contribuente, tuttavia, puòsempre fornire gli elementi ritenuti utili per dimostrare la tipologia el'entità degli eventi oggetto di scommessa e solo se prova l'effettivoammontare delle giocate in concreto effettuate, delle vincite pagatee, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regimeordinario di tassazione, previsto dall'art. 1, comma 945, della l. n.208 del 2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulladeterminazione forfetaria della base imponibile di cui all'art. 1,comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014.»11. il terzo motivo è infondato.11.1 Il criterio di calcolo dell’imposta, previsto dall’art. 1, comma644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1,comma 926, della l. n. 208 del 2015, si applica per i periodi diimposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, mentre per quelliprecedenti continua ad applicarsi il precedente metodo disciplinatodall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111del 2011 (cfr. Cass. n. 5924 del 2026), che non può essere applicatoalla ripresa oggetto dell’atto impositivo impugnato, perché riguardal’anno d’imposta 2016, come si evince sia dal frontespizio dellasentenza impugnata sia dallo stesso ricorso per cassazione (p. 2).12. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, deld.lgs. n. 472 del 1997, 10, comma 4, della l. n. 212 del 2000, perNumero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026non avere considerato le «obiettive condizioni di incertezza sullaportata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria», le qualivalevano ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e,conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria.12.1 Il motivo è infondato.12.2 Occorre rammentare che in tema di sanzioni amministrative,fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazioneautentica di cui all'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010effettivamente esisteva una condizione di obiettiva incertezzanormativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del1997. Sennonché, nella specie, si controverte di riprese relative adoperazioni di giuoco risalenti al 2016 e, quindi, ad un periodosuccessivo a quello di promulgazione della l. n. 220 del 2010, che harisolto ogni incertezza sul punto. sicché, correttamente la CGT-2 haescluso l’operatività dell’esimente in commento (cfr. Cass. n. 31678del 2021 e Cass. n. 10495 del 2024).13. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d.lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c., per avere la CGT-2 confermato lacondanna alle spese del grado precedente e condannato gliappellanti, in solido, alla rifusione delle spese del grado di appello(quantificandole in € 9.500/00). In particolare, ad avviso deiricorrenti, la CGT-2 avrebbe dovuto prendere in considerazione lacomplessità e peculiarità della materia, disapplicare il principio dellasoccombenza e, nel rispetto del citato art. 92 c.p.c., avrebbe dovutocompensare le spese di lite tra le parti.13.1 Il motivo è inammissibile avendo il giudice di appello, nelliquidare le spese in favore dell'Agenzia, stante il rigetto dell'appellodella contribuente, fatto corretta applicazione del generale principiodella soccombenza, essendo la compensazione, in tutto o in parte,Numero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026delle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2, cit., vigente rationetemporis, applicabile soltanto «in caso di soccombenza reciproca oqualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate». Peraltro, in materia di procedimento civile,il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito èdiretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principiosecondo cui esse non possono essere poste a carico della partetotalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione ditotale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenzail giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. n. 26912 del2020; n. 23310 del 2024).14. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate indispositivo, seguono la soccombenza.14.1 Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta dicui all’art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione anche il terzoe quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 27195 del2023).14.2 La ricorrente va, pertanto, condannata a pagare allacontroricorrente una somma equitativamente determinata nellamisura indicata in dispositivo e a versare una ulteriore somma,determinata in euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00, oltre alle speseprenotate a debito;Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e4, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della controricorrente,della ulteriore somma pari ad euro 2.000,00, nonché al pagamentodella somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende;Numero registro generale 9213/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 9347/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaparte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]