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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15102/2026

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entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.S. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMauro Longo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 546/2020depositata il 30/11/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

La [OSCURATO:SOCIETA]. citava innanzi al Tribunale di Perugia la societàagricola [OSCURATO:PERSONA] s.s., esponendo di aver stipulato conquest’ultima, in data 27.04.2012, un contratto per la fornitura einstallazione, da parte sua, di un impianto fotovoltaico dietro previsionedel pagamento del corrispettivo determinato in euro 660.000,00,precisando che detto impianto doveva essere installato sul tetto di unfabbricato di proprietà della società Sposini, sito in Marsciano.Sosteneva l’attrice di non avere ricevuto l’integrale saldo delcorrispettivo, residuando l’importo di euro 118.372,80, che la societàcommittente si era rifiutata di saldare con il pretesto che l’impianto,che doveva anche assolvere alla funzione di copertura del fabbricato,presentava vizi di impermeabilizzazione tali per cui si erano verificateinfiltrazioni.Costituitasi, la committente chiedeva in via riconvenzionale chefosse dichiarata l’intervenuta risoluzione del contratto in questione perinadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l., con condanna di quest’ultima alrisarcimento dei danni.Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, condannava lacommittente al pagamento del saldo, rigettava la domandariconvenzionale e regolava le spese.2.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla societàSposini Silvestro s.s. innanzi alla Corte d’appello di Perugia che – inparziale riforma della pronuncia di prime cure – condannava lacommittente al pagamento della somma di euro 75.000,00, pari alladifferenza tra il saldo preteso dalla fornitrice appellata (euro118.372,80) e i costi accertati dal CTU per i lavori necessariall’eliminazione delle infiltrazioni (euro 62.808,18).A sostegno della sua decisione, osservava la Corte territoriale che:Numero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026- diversamente da quanto affermato dal primo giudice, dalla letturacomplessiva del contratto in essere tra le parti, e dalla stessaterminologia utilizzata in atti dall’appellata, il negozio doveva esserequalificato come appalto, non già compravendita;- in sede di accertamento tecnico preventivo il CTU aveva attribuitole infiltrazioni di pioggia sia ad una installazione non a regola d’arte,sia a vizi delle staffe sottostanti, forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], ed oggettodi garanzia;- risultava dall’art. 7 lett. c) del menzionato contratto d’appalto chela garanzia per i componenti dell’impianto prodotto da altri sarebbestata operante in conformità a quanto previsto nei certificati di garanziache la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. avrebbe dovuto consegnare alla committente,fatto questo non verificatosi;- in mancanza della consegna dei certificati relativi e, quindi, dellanon operatività della sopra menzionata garanzia contrattuale,trattandosi di contratto d’appalto, l’appaltatrice era chiamata arispondere dell’idoneità dell’opera commissionata nel suo complesso.3.

Avverso la sentenza in epigrafe propone ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. affidandosi a tre motivi.Resiste la società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.s. con controricorso.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno presentatomemorie.All’esito della camera di consiglio del 18.03.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362, 1470 e 1655 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c.Numero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026La ricorrente lamenta la non corretta applicazione dei criteriermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., in assenza in motivazione diqualsivoglia esame e valutazione dell’intenzione delle parti in meritoall'oggetto del contratto (inteso come insieme delle obbligazioniassunte) e alla finalità da esse perseguita.

Sostiene la ricorrente chel'obbligazione principale assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. era rappresentatadalla fornitura e vendita alla committente di impianto fotovoltaico,rispetto alla quale l'installazione costituiva una mera prestazioneaccessoria (ancorché necessaria).

Pertanto, la prevalenza del bene sullavoro avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale ad applicare ladisciplina della vendita, trattandosi di contratto misto.1.1.

Il motivo è inammissibile.Benché, infatti, la doglianza si fondi sull’asserita violazione dellenorme ermeneutiche, essa si traduce nella proposizione diun’interpretazione alternativa della volontà delle parti, rispetto a quellaaccolta dal giudice di seconde cure.In tema di ermeneutica contrattuale, l’interpretazione di un attonegoziale è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito,incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione deicanoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 ss. c.c., odi motivazione omessa o manifestamente illogica, ossia non idonea aconsentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alladecisione.

Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi dellasentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazionefaccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione,mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed aiprincipi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi inqual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne siadiscostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base diNumero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026argomentazioni illogiche od insufficienti (per tutte: Cass. Sez.

U, n.2061 del 28/01/2021, Rv. 660307 – 02).Nel caso che ci occupa, in conformità con quanto prescritto dall’art.1362 c.c., la Corte d’appello è pervenuta alla qualificazione delcontratto come appalto deducendo l’intenzione delle parti dalla letturacomplessiva del negozio (valutati, cioè, i rischi di impresa assunti dalladitta appaltatrice, le modalità di pagamento a stati di avanzamento, lafacoltà data alla fornitrice di affidare a terzi determinate prestazione),nonché dal dato letterale risultante dagli atti difensivi prodotti dallastessa fornitrice (v. sentenza pag. 6, quinto capoverso).A fronte della motivazione del giudice, la ricorrente da un latooppone l’insufficienza del criterio logico, teleologico e/o sistematico cheavrebbe guidato la Corte d’appello, quale pretesa violazione deiparametri ermeneutici; dall’altro suggerisce gli indici che il secondogiudice avrebbe dovuto prendere in considerazione per pervenire allafinalità cristallizzata dalle parti nel contratto, cioè la venditadell’impianto, che poi è quella preferita dalla ricorrente, senza peròspiegare a questa Corte come e perché la Corte d’appello si sarebbediscostata dai canoni ermeneutici prescritti dal codice civile.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362, 1470 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c.Lamenta la ricorrente che l’interpretazione della clausola di cuiall’art. 7, lett. c) del contratto in questione fornita dalla Corte di meritosarebbe contraria alla lettera e all’intenzione delle parti, nella parte incui il secondo giudice subordina l’attribuzione di responsabilità perdifetti di fabbrica dell’impianto, dovuti al terzo costruttore,all’adempimento della consegna dei certificati di garanzia da parte dellafornitrice.

Di contro, osserva la ricorrente che la clausola in questioneNumero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026è costituita da due differenti parti: la prima, con la quale si radica laresponsabilità della fornitrice alla sola ipotesi del difetto di installazione(«per la durata di anni 5 (cinque) dalla avvenuta entrata in funzionedell’Impianto, la ditta installatrice garantisce lo stesso da difetti diinstallazioni […]»); la seconda, con la quale si attribuisce in viaesclusiva al costruttore la responsabilità per i difetti di fabbricadell’impianto, rinviando per i concreti contenuti della garanzia ai relativicertificati («[…] mentre i componenti dell’Impianto sono garantiti, peri soli difetti di fabbrica, dal costruttore degli stessi come indicato neicertificati di garanzia che saranno consegnati al Cliente»).La ricorrente contesta, inoltre, l’assunto dal quale ha preso lemosse l’argomentazione del giudice d’appello, ossia che i «certificati digaranzia» non sarebbero stati mai consegnati alla committente.Assunto smentito dal fatto – emergente pacificamente agli atti – che lacommittente aveva ottenuto dal GSE l’ammissione alle tariffe«incentivanti», per ottenere la quale è obbligatoria l’esistenza deicertificati di garanzia dell’impianto fotovoltaico, ai sensi del d.m. 7luglio 2012.2.1.

Il motivo è inammissibile sotto due diversi profili.Riguardo la consegna dei certificati, il mezzo difetta di specificità eautosufficienza ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. (per tutte: Sez.

U, n.7701 del 19/4/2016).

Rispetto all’affermazione della Corte d’appellosecondo la quale le certificazioni non sarebbero state fornite, spettavaalla ricorrente precisare in quale occasione esse sarebbero state invececonsegnate, indicando la collocazione nel fascicolo dell’evidenzaprobatoria, a prescindere dalla deduzione della loro asserita consegnadal fatto che Sposini era stata pacificamente ammessa al beneficiodelle «tariffe incentivanti».Numero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026Sotto diverso profilo, la doglianza sollecita inammissibilmente inquesta sede una diversa lettura delle risultanze probatorie.La questione dell’avere o meno garantito la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. anche icomponenti dell’impianto forniti da un terzo produttore ([OSCURATO:PERSONA])è stata affrontata dal giudice di seconde cure alla luce della complessivaidoneità dell’opera, commissionata nell’ambito di un rapportoqualificato come di appalto.

La Corte territoriale, infatti, nel definire gliobblighi assunti dall’appaltatrice, non si è limitata alla lettura isolata eal senso letterale della clausola di cui all’art. 7, lett. c) del contratto,bensì – in conformità con quanto richiesto dall’art. 1362, comma 1, c.c.– ha agganciato la seconda parte della suddetta clausola di garanziasia all’obbligo di consegna dei certificati assunto da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. (v.sentenza pag. 7, 2° - 5° capoverso); sia a quanto emerso in sede diCTU, ossia che l’effettiva sussistenza dei vizi rappresentati dainfiltrazioni di pioggia era attribuibile intanto ad un’installazione non aregola d’arte (gravante su [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l.), e inoltre a vizi delle staffesottostanti, componenti fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza pag. 7,1° capoverso).3.

Con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.Lamenta la ricorrente l’esame non corretto delle risultanze dellaCTU e, quindi, il mancato esame di un aspetto essenziale della vicendasulla quale la Corte neanche si sarebbe pronunciata: ossia,l’insussistenza di alcun difetto inerente all’installazione dell’impiantoche, invece, come afferma la CTU, attenevano alla sua fabbricazione.3.1.

Il motivo è infondato.Come già rilevato supra (punto 2.1.), la Corte d’appello ha presoferma posizione sulla lettura delle risultanze della CTU, nella parte dellaNumero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026motivazione in cui afferma che «il CTU, in sede di accertamento tecnicopreventivo ha verificato la effettiva sussistenza dei vizi, rappresentatida infiltrazioni di pioggia per il difetto di copertura attribuendolo sia aduna installazione non a regola d’arte sia a vizi delle staffe sottostanti,forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], ed oggetto di garanzia» (pag. 7, 1°capoverso).Sì che, intanto, non può essere evidenziata un’omessa pronunciasul punto; in secondo luogo, si deve ribadire il principio in virtù delquale l'art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. (come riformulato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, applicabileratione temporis al caso che ci occupa) consente di censurare l'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cuiambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dalgiudice, risolvendosi la critica ad essa nell'esposizione di mereargomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (per tutte:Cass, Sez. 1, n. 8584 del 16/03/2022, Rv. 664367 – 01; Sez. 6 - 3, n.12387 del 24/06/2020, Rv. 658062 - 01).4.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellaNumero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026controricorrente, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre adeuro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%,IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 18 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.S. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMauro Longo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 546/2020depositata il 30/11/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/20261. La [OSCURATO:SOCIETA]. citava innanzi al Tribunale di Perugia la societàagricola [OSCURATO:PERSONA] s.s., esponendo di aver stipulato conquest’ultima, in data 27.04.2012, un contratto per la fornitura einstallazione, da parte sua, di un impianto fotovoltaico dietro previsionedel pagamento del corrispettivo determinato in euro 660.000,00,precisando che detto impianto doveva essere installato sul tetto di unfabbricato di proprietà della società Sposini, sito in Marsciano.Sosteneva l’attrice di non avere ricevuto l’integrale saldo delcorrispettivo, residuando l’importo di euro 118.372,80, che la societàcommittente si era rifiutata di saldare con il pretesto che l’impianto,che doveva anche assolvere alla funzione di copertura del fabbricato,presentava vizi di impermeabilizzazione tali per cui si erano verificateinfiltrazioni.Costituitasi, la committente chiedeva in via riconvenzionale chefosse dichiarata l’intervenuta risoluzione del contratto in questione perinadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l., con condanna di quest’ultima alrisarcimento dei danni.Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, condannava lacommittente al pagamento del saldo, rigettava la domandariconvenzionale e regolava le spese.2. La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla societàSposini Silvestro s.s. innanzi alla Corte d’appello di Perugia che – inparziale riforma della pronuncia di prime cure – condannava lacommittente al pagamento della somma di euro 75.000,00, pari alladifferenza tra il saldo preteso dalla fornitrice appellata (euro118.372,80) e i costi accertati dal CTU per i lavori necessariall’eliminazione delle infiltrazioni (euro 62.808,18).A sostegno della sua decisione, osservava la Corte territoriale che:Numero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026- diversamente da quanto affermato dal primo giudice, dalla letturacomplessiva del contratto in essere tra le parti, e dalla stessaterminologia utilizzata in atti dall’appellata, il negozio doveva esserequalificato come appalto, non già compravendita;- in sede di accertamento tecnico preventivo il CTU aveva attribuitole infiltrazioni di pioggia sia ad una installazione non a regola d’arte,sia a vizi delle staffe sottostanti, forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], ed oggettodi garanzia;- risultava dall’art. 7 lett. c) del menzionato contratto d’appalto chela garanzia per i componenti dell’impianto prodotto da altri sarebbestata operante in conformità a quanto previsto nei certificati di garanziache la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. avrebbe dovuto consegnare alla committente,fatto questo non verificatosi;- in mancanza della consegna dei certificati relativi e, quindi, dellanon operatività della sopra menzionata garanzia contrattuale,trattandosi di contratto d’appalto, l’appaltatrice era chiamata arispondere dell’idoneità dell’opera commissionata nel suo complesso.3. Avverso la sentenza in epigrafe propone ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. affidandosi a tre motivi.Resiste la società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.s. con controricorso.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno presentatomemorie.All’esito della camera di consiglio del 18.03.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362, 1470 e 1655 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c.Numero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026La ricorrente lamenta la non corretta applicazione dei criteriermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., in assenza in motivazione diqualsivoglia esame e valutazione dell’intenzione delle parti in meritoall'oggetto del contratto (inteso come insieme delle obbligazioniassunte) e alla finalità da esse perseguita. Sostiene la ricorrente chel'obbligazione principale assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. era rappresentatadalla fornitura e vendita alla committente di impianto fotovoltaico,rispetto alla quale l'installazione costituiva una mera prestazioneaccessoria (ancorché necessaria). Pertanto, la prevalenza del bene sullavoro avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale ad applicare ladisciplina della vendita, trattandosi di contratto misto.1.1. Il motivo è inammissibile.Benché, infatti, la doglianza si fondi sull’asserita violazione dellenorme ermeneutiche, essa si traduce nella proposizione diun’interpretazione alternativa della volontà delle parti, rispetto a quellaaccolta dal giudice di seconde cure.In tema di ermeneutica contrattuale, l’interpretazione di un attonegoziale è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito,incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione deicanoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 ss. c.c., odi motivazione omessa o manifestamente illogica, ossia non idonea aconsentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alladecisione. Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi dellasentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazionefaccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione,mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed aiprincipi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi inqual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne siadiscostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base diNumero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026argomentazioni illogiche od insufficienti (per tutte: Cass. Sez. U, n.2061 del 28/01/2021, Rv. 660307 – 02).Nel caso che ci occupa, in conformità con quanto prescritto dall’art.1362 c.c., la Corte d’appello è pervenuta alla qualificazione delcontratto come appalto deducendo l’intenzione delle parti dalla letturacomplessiva del negozio (valutati, cioè, i rischi di impresa assunti dalladitta appaltatrice, le modalità di pagamento a stati di avanzamento, lafacoltà data alla fornitrice di affidare a terzi determinate prestazione),nonché dal dato letterale risultante dagli atti difensivi prodotti dallastessa fornitrice (v. sentenza pag. 6, quinto capoverso).A fronte della motivazione del giudice, la ricorrente da un latooppone l’insufficienza del criterio logico, teleologico e/o sistematico cheavrebbe guidato la Corte d’appello, quale pretesa violazione deiparametri ermeneutici; dall’altro suggerisce gli indici che il secondogiudice avrebbe dovuto prendere in considerazione per pervenire allafinalità cristallizzata dalle parti nel contratto, cioè la venditadell’impianto, che poi è quella preferita dalla ricorrente, senza peròspiegare a questa Corte come e perché la Corte d’appello si sarebbediscostata dai canoni ermeneutici prescritti dal codice civile.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362, 1470 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c.Lamenta la ricorrente che l’interpretazione della clausola di cuiall’art. 7, lett. c) del contratto in questione fornita dalla Corte di meritosarebbe contraria alla lettera e all’intenzione delle parti, nella parte incui il secondo giudice subordina l’attribuzione di responsabilità perdifetti di fabbrica dell’impianto, dovuti al terzo costruttore,all’adempimento della consegna dei certificati di garanzia da parte dellafornitrice. Di contro, osserva la ricorrente che la clausola in questioneNumero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026è costituita da due differenti parti: la prima, con la quale si radica laresponsabilità della fornitrice alla sola ipotesi del difetto di installazione(«per la durata di anni 5 (cinque) dalla avvenuta entrata in funzionedell’Impianto, la ditta installatrice garantisce lo stesso da difetti diinstallazioni […]»); la seconda, con la quale si attribuisce in viaesclusiva al costruttore la responsabilità per i difetti di fabbricadell’impianto, rinviando per i concreti contenuti della garanzia ai relativicertificati («[…] mentre i componenti dell’Impianto sono garantiti, peri soli difetti di fabbrica, dal costruttore degli stessi come indicato neicertificati di garanzia che saranno consegnati al Cliente»).La ricorrente contesta, inoltre, l’assunto dal quale ha preso lemosse l’argomentazione del giudice d’appello, ossia che i «certificati digaranzia» non sarebbero stati mai consegnati alla committente.Assunto smentito dal fatto – emergente pacificamente agli atti – che lacommittente aveva ottenuto dal GSE l’ammissione alle tariffe«incentivanti», per ottenere la quale è obbligatoria l’esistenza deicertificati di garanzia dell’impianto fotovoltaico, ai sensi del d.m. 7luglio 2012.2.1. Il motivo è inammissibile sotto due diversi profili.Riguardo la consegna dei certificati, il mezzo difetta di specificità eautosufficienza ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. (per tutte: Sez. U, n.7701 del 19/4/2016). Rispetto all’affermazione della Corte d’appellosecondo la quale le certificazioni non sarebbero state fornite, spettavaalla ricorrente precisare in quale occasione esse sarebbero state invececonsegnate, indicando la collocazione nel fascicolo dell’evidenzaprobatoria, a prescindere dalla deduzione della loro asserita consegnadal fatto che Sposini era stata pacificamente ammessa al beneficiodelle «tariffe incentivanti».Numero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026Sotto diverso profilo, la doglianza sollecita inammissibilmente inquesta sede una diversa lettura delle risultanze probatorie.La questione dell’avere o meno garantito la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. anche icomponenti dell’impianto forniti da un terzo produttore ([OSCURATO:PERSONA])è stata affrontata dal giudice di seconde cure alla luce della complessivaidoneità dell’opera, commissionata nell’ambito di un rapportoqualificato come di appalto. La Corte territoriale, infatti, nel definire gliobblighi assunti dall’appaltatrice, non si è limitata alla lettura isolata eal senso letterale della clausola di cui all’art. 7, lett. c) del contratto,bensì – in conformità con quanto richiesto dall’art. 1362, comma 1, c.c.– ha agganciato la seconda parte della suddetta clausola di garanziasia all’obbligo di consegna dei certificati assunto da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. (v.sentenza pag. 7, 2° - 5° capoverso); sia a quanto emerso in sede diCTU, ossia che l’effettiva sussistenza dei vizi rappresentati dainfiltrazioni di pioggia era attribuibile intanto ad un’installazione non aregola d’arte (gravante su [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l.), e inoltre a vizi delle staffesottostanti, componenti fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza pag. 7,1° capoverso).3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.Lamenta la ricorrente l’esame non corretto delle risultanze dellaCTU e, quindi, il mancato esame di un aspetto essenziale della vicendasulla quale la Corte neanche si sarebbe pronunciata: ossia,l’insussistenza di alcun difetto inerente all’installazione dell’impiantoche, invece, come afferma la CTU, attenevano alla sua fabbricazione.3.1. Il motivo è infondato.Come già rilevato supra (punto 2.1.), la Corte d’appello ha presoferma posizione sulla lettura delle risultanze della CTU, nella parte dellaNumero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026motivazione in cui afferma che «il CTU, in sede di accertamento tecnicopreventivo ha verificato la effettiva sussistenza dei vizi, rappresentatida infiltrazioni di pioggia per il difetto di copertura attribuendolo sia aduna installazione non a regola d’arte sia a vizi delle staffe sottostanti,forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], ed oggetto di garanzia» (pag. 7, 1°capoverso).Sì che, intanto, non può essere evidenziata un’omessa pronunciasul punto; in secondo luogo, si deve ribadire il principio in virtù delquale l'art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. (come riformulato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, applicabileratione temporis al caso che ci occupa) consente di censurare l'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cuiambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dalgiudice, risolvendosi la critica ad essa nell'esposizione di mereargomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (per tutte:Cass, Sez. 1, n. 8584 del 16/03/2022, Rv. 664367 – 01; Sez. 6 - 3, n.12387 del 24/06/2020, Rv. 658062 - 01).4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellaNumero registro generale 3557/2021Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 15102/2026Data pubblicazione 19/05/2026controricorrente, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre adeuro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%,IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 18 marzo 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15102/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris