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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 09442/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29930-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].A. di FEDERICO RUSCrITI; - intimata - avverso la sentenza n. 144/2019 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2011 la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. convenne dinanzi al Giudice di pace di Teramo il Comune di Roseto degli Abruzzi esponendo che: -) era proprietaria di tre "impianti pubblicitari", installati in prossimità del cimitero comunale; -) nel 2007 l'amministrazione comunale, dovendo realizzare opere pubbliche nell'area dove si trovavano i suddetti impianti pubblicitari, li fece rimuovere senza informare la società proprietaria; -) la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito "danni patrimoniali a causa della indilsponibiktà degli impianti".

2. Il Comune si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA], appaltatore dei lavori nel corso dei quali erano stati rimossi i cartelloni pubblicitari, al fine di esserne manlevato in caso di accoglimento della domanda.

Anche il terzo chiamato si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza 22 luglio 2014 n. 104 il Giudice di pace di Teramo rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dalla società soccombente.

Ric. 2019 n. 29930 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -2-

3. Con sentenza 27 febbraio 2019 n. 144 il Tribunale di Teramo rigettò il gravame.

Il Tribunale osservò che: -) la società attrice aveva dedotto, a fondamento della domanda di danno, che in conseguenza della rimozione degli impianti pubblicitari era stata costretta a rimborsare i propri clienti del corrispettivo da questi ultimi versato per usufruire dei suddetti impianti pubblicitari; -) la società attrice, tuttavia, aveva "omesso completamente" di indicare in quali contratti avesse stipulato per la concessione dei suddetti impianti, con chi, per quali importi, quali somme aveva dovuto restituire; -) sicché, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la sussistenza dell'an debeatur, la domanda era comunque infondata, in virtù del principio della ragione più liquida, per totale mancanza di allegazione e prova.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Arcobaleno con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso il Comune di Roseto degli Abruzzi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo (pagine 5-24) la società ricorrente deduce che l'eccezione sollevata dal Comune, fondata sulla pretesa abusività delle installazioni pubblicitarie, era infondata, e che di conseguenza la rimozione dei suddetti impianti doveva considerarsi un fatto illecito.

1.1. Il motivo è inammissibile in modo manifesto, in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Ric. 2019 n. 29930 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -3- Quest'ultima, infatti, ha rigettato la domanda non perché gli impianti di proprietà della Arcobaleno fossero stati ritenuti "abusivi", ma per mancanza di prova del danno.

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d'un fatto decisivo.

Nella illustrazione del motivo la ricorrente esordisce sostenendo che "il Tribunale avrebbe dovuto porre l'attenzione sulle seguenti circostanze"; segue una lunga cronistoria dei fatti, conclusa dall'affermazione secondo cui la società attrice aveva "assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato sia l'esistenza dei propri tre impianti sull'area posta in prossimità del cimitero comunale (...), sia l'esistenza del danno subito, sia il nesso di causalità".

L'illustrazione del motivo prosegue quindi con l'illustrazione delle ragioni per cui l'appaltatore risponde dei danni causati dall'esecuzione dell'opera pubblica, e si conclude con l'affermazione che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza del danno.

2.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile.

Tutte le deduzioni da pagina 24 a pagina 39 del ricorso sono infatti estranee rispetto alla ratio decidendi già ricordata (difetto di prova), che sottende la decisione impugnata.

Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda sul presupposto che la società attrice non avesse "né allegato, né provato" l'esistenza del danno.

Rispetto a tale ratio decidendi sono pertanto irrilevanti tutte le deduzioni attoree sulla legittimità dell'installazione dell'impianto, sul carteggio intercorso tra la Arcobaleno e l'Anas, sul pagamento dell'imposta sulla pubblicità, sulla responsabilità dell'appaltatore.

Ric. 2019 n. 29930 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -4-

2.2. Nella parte, infine, ne parte in cui sostiene che il danno si sarebbe dovuto ritenere provato sulla base della deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], il motivo è manifestamente inammissibile perché censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Reputa il Collegio che la manifesta infondatezza delle deduzioni che il ricorrente giustifica l'aumento delle spese di lite previsto dall'articolo 4, comma 8, d.m. 55/14.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; tAi (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s n c alla rifusione in favore del Comune di Roseto degli Abruzzi delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 1.820, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29930-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].A. di FEDERICO RUSCrITI; - intimata - avverso la sentenza n. 144/2019 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011 la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. convenne dinanzi al Giudice di pace di Teramo il Comune di Roseto degli Abruzzi esponendo che: -) era proprietaria di tre "impianti pubblicitari", installati in prossimità del cimitero comunale; -) nel 2007 l'amministrazione comunale, dovendo realizzare opere pubbliche nell'area dove si trovavano i suddetti impianti pubblicitari, li fece rimuovere senza informare la società proprietaria; -) la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito "danni patrimoniali a causa della indilsponibiktà degli impianti". 2. Il Comune si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA], appaltatore dei lavori nel corso dei quali erano stati rimossi i cartelloni pubblicitari, al fine di esserne manlevato in caso di accoglimento della domanda. Anche il terzo chiamato si costituì chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza 22 luglio 2014 n. 104 il Giudice di pace di Teramo rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dalla società soccombente. Ric. 2019 n. 29930 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- 3. Con sentenza 27 febbraio 2019 n. 144 il Tribunale di Teramo rigettò il gravame. Il Tribunale osservò che: -) la società attrice aveva dedotto, a fondamento della domanda di danno, che in conseguenza della rimozione degli impianti pubblicitari era stata costretta a rimborsare i propri clienti del corrispettivo da questi ultimi versato per usufruire dei suddetti impianti pubblicitari; -) la società attrice, tuttavia, aveva "omesso completamente" di indicare in quali contratti avesse stipulato per la concessione dei suddetti impianti, con chi, per quali importi, quali somme aveva dovuto restituire; -) sicché, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la sussistenza dell'an debeatur, la domanda era comunque infondata, in virtù del principio della ragione più liquida, per totale mancanza di allegazione e prova. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Arcobaleno con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Roseto degli Abruzzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo (pagine 5-24) la società ricorrente deduce che l'eccezione sollevata dal Comune, fondata sulla pretesa abusività delle installazioni pubblicitarie, era infondata, e che di conseguenza la rimozione dei suddetti impianti doveva considerarsi un fatto illecito. 1.1. Il motivo è inammissibile in modo manifesto, in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Ric. 2019 n. 29930 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -3- Quest'ultima, infatti, ha rigettato la domanda non perché gli impianti di proprietà della Arcobaleno fossero stati ritenuti "abusivi", ma per mancanza di prova del danno. 2. Col secondo motivo la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d'un fatto decisivo. Nella illustrazione del motivo la ricorrente esordisce sostenendo che "il Tribunale avrebbe dovuto porre l'attenzione sulle seguenti circostanze"; segue una lunga cronistoria dei fatti, conclusa dall'affermazione secondo cui la società attrice aveva "assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato sia l'esistenza dei propri tre impianti sull'area posta in prossimità del cimitero comunale (...), sia l'esistenza del danno subito, sia il nesso di causalità". L'illustrazione del motivo prosegue quindi con l'illustrazione delle ragioni per cui l'appaltatore risponde dei danni causati dall'esecuzione dell'opera pubblica, e si conclude con l'affermazione che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza del danno. 2.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile. Tutte le deduzioni da pagina 24 a pagina 39 del ricorso sono infatti estranee rispetto alla ratio decidendi già ricordata (difetto di prova), che sottende la decisione impugnata. Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda sul presupposto che la società attrice non avesse "né allegato, né provato" l'esistenza del danno. Rispetto a tale ratio decidendi sono pertanto irrilevanti tutte le deduzioni attoree sulla legittimità dell'installazione dell'impianto, sul carteggio intercorso tra la Arcobaleno e l'Anas, sul pagamento dell'imposta sulla pubblicità, sulla responsabilità dell'appaltatore. Ric. 2019 n. 29930 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -4- 2.2. Nella parte, infine, ne parte in cui sostiene che il danno si sarebbe dovuto ritenere provato sulla base della deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], il motivo è manifestamente inammissibile perché censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Reputa il Collegio che la manifesta infondatezza delle deduzioni che il ricorrente giustifica l'aumento delle spese di lite previsto dall'articolo 4, comma 8, d.m. 55/14. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; tAi (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s n c alla rifusione in favore del Comune di Roseto degli Abruzzi delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 1.820, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile de
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