CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 08468/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29009/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAGNALBO' LUCIANO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4926/2018 depositata il 16/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - i n seguito al decesso dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha chiesto il differimento dell’adunanza camerale; - l’istanza deve essere accolta in quanto l’ avviso di fissazione dell’adunanza camerale è stato comunicato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - sebbene nel giudizio di cassazione non operi l’istituto dell’interruzione del processo, nel caso in cui si tratti di evento sottratto alla disponibilità della parte, come la morte del difensore, la Corte ha il potere di differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore (Cass. n. 22014/22; Sez. 3, Sent. n. 7751 del 2020). P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare avviso del decreto di fissazione dell’udienza a [OSCURATO:PERSONA]