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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 19225/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo, concernente l'individuazione dell'imputato e la sussistenza del reato (art. 337 cod. pen. ), è manifestamente infondato in guanto/i testi hanno riferito che l'imputato era soggetto ben noto alle forze dell'ordine e che, al momento del fatto, si trovava alla guida di un motociclo senza casco, sicchè è plausibile l'agevole riconoscimento del predetto; ritenuto che è manifestamente infondata anche la contestazione della configurabilità del reato, posto che l'imputato si è dato alla fuga percorrendo la strada contromano, ponendo in essere una condotta di guida pericolosa al punto che le forze dell'ordine non riuscivano a raggiungerlo; ritenuto che il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ampiamente motivato - senza incorrere in illogicità o contraddittorietà - in merito alla insussistenza di elementi atti ad affievolire la gravità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo, concernente l'individuazione dell'imputato e la sussistenza del reato (art. 337 cod. pen. ), è manifestamente infondato in guanto/i testi hanno riferito che l'imputato era soggetto ben noto alle forze dell'ordine e che, al momento del fatto, si trovava alla guida di un motociclo senza casco, sicchè è plausibile l'agevole riconoscimento del predetto; ritenuto che è manifestamente infondata anche la contestazione della configurabilità del reato, posto che l'imputato si è dato alla fuga percorrendo la strada contromano, ponendo in essere una condotta di guida pericolosa al punto che le forze dell'ordine non riuscivano a raggiungerlo; ritenuto che il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ampiamente motivato - senza incorrere in illogicità o contraddittorietà - in merito alla insussistenza di elementi atti ad affievolire la gravità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19225/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris