CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 15610/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ,A /v-4,A SENTENZA( sul ricorso iscritto al n. 38027/ 2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Milano, via Besana , 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentata e difesa; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Borrello, del Foro di Milano; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio, n. 15 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Nerli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza della sentenza n. 4295/ 2019, depositata il 25.10.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Fatti di causa 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha iniziato una controversia nei confronti dei signori Facchiano e Rezzonico, proprietari di un immobile confinante con quello della ricorrente: tale controversia era stata causata dalla sopraelevazione effettuata dai vicini della Quintili che, in tal modo, chiudevano a quest'ultima la sua visuale. [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima iniziato un giudizio amministrativo, allo scopo di ottenere la demolizione della sopraelevazione, facendo dichiarare illegittimo il permesso di costruire. Nelle more del giudizio amministrativo ha incaricato due avvocati, e precisamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di tutelare le sue ragioni in sede civile. Costoro hanno intrapreso una denuncia di nuova opera, ai sensi dell'articolo 1171 del codice civile, ma poi l'hanno abbandonata senza darne informazione alla cliente. 2.-[OSCURATO:PERSONA] ha ravvisato nel comportamento dei due avvocati una violazione dei loro doveri professionali, in quanto costoro avrebbero abbandonato l'azione una volta resisi conto che erano decaduti dal termine annuale per proporla, ed ha ritenuto che avrebbero dovuto acquisire il certificato di inizio lavori della controparte, che sarebbe stato dirimente per stabilire la tempestività della denuncia di nuova opera, oltre al fatto che avrebbero dovuto avvisarla dell'intenzione di abbandonare il giudizio intrapreso. 3.-1 due avvocati si sono costituiti nel giudizio di primo grado, ed uno dei due, ossia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ed ottenuto la citazione in giudizio della propria compagnia di assicurazione [OSCURATO:PERSONA]. La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale dei due difensori è stata rigettata in primo ed in secondo grado con argomentazioni conformi: hanno ritenuto i giudici di merito che la mancata acquisizione del certificato di inizio lavori non ha influito sull' esito del giudizio poiché l'azione intrapresa era comunque tardiva, anche alla luce di quel certificato, e che comunque, pure ammesso che vi era stata violazione dei doveri professionali nella omessa informazione della volontà di abbandonare il giudizio, tuttavia non ne era derivato alcun danno per la ricorrente. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi a censura della decisione della Corte di appello di Milano. Si sono costituiti, ed hanno notificato controricorso, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni. Considerato che 12)3,e)nt h(tc,,A)ho 5.-[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso eccepisce l'improcedibilità del ricorso principale per omesso deposito della sentenza impugnata. Sostiene il controricorrente che non è certo che la copia della sentenza impugnata depositata dalla ricorrente sia in formato analogico, e con dichiarazione di autentica, il che renderebbe il ricorso improcedibile. L'eccezione è infondata in quanto, essendo pacifica la notifica della sentenza in data 25/10/2019, il ricorso è notificato il 10 dicembre 2019, dunque nei termini di legge:comoitie, e5A e sOt:0 hobi;ADAel L' ,e5Antc4,11'011IC pubblicó2jone ,ieLO 6.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 1175 1176 del codice civile: sostiene che la Corte d'appello ha errato nel ritenere irrilevante l'omessa acquisizione da parte dei difensori del certificato di inizio lavori.Secondo la ricorrente, i difensori avrebbero dovuto informarsi quanto alla data precisa di inizio lavori della controparte proprio al fine di stabilire la tempestività dell'azione proposta e dunque eventualmente sceglierne una diversa. 6.1.-Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione nonché omesso esame di un fatto decisivo. Secondo la ricorrente, innanzitutto, la decisione di merito si sarebbe contraddetta affermando, da un lato, l'irrilevanza della omissione, ossia del fatto di non aver acquisito il certificato di inizio lavori, e, per altro verso, per avere invece affermato che questa preventiva acquisizione del predetto certificato avrebbe comportato l'accoglimento della domanda. Inoltre, secondo la ricorrente, la responsabilità dei suoi avvocati sarebbe consistita sia nella scelta di quel tipo di azione, che avrebbe dovuto apparire come tardiva, sia nella scelta comunque di non proseguire nel giudizio, in quanto la consulenza tecnica ivi epletata aveva fatto emergere invece una data di inizio lavori dalla quale era desumibile la tempestività dell'azione. 6.2.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 1218 e 2043 del codice civile. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano escluso, pur ritenendo apprezzabile una certa responsabilità professionale nella mancata consultazione della cliente, che vi fosse alcun danno conseguente, nel senso che non era assolutamente probabile che la domanda venisse accolta, essendo anzi probabile che venisse dichiarata la decadenza dalla azione. La ricorrente contesta questo giudizio attribuendo alla Corte di merito di aver escluso il danno ritenendo improbabile l'accoglimento del ricorso ed anzi ritenendo probabile che esso venisse dichiarato tardivo, mentre avrebbe dovuto considerare l'interesse della ricorrente ad avere comunque un provvedimento definitivo, per poterlo poi impugnare, e che comunque un danno era da ravvisare già nel fatto stesso della lesione del diritto a poter decidere in modo consapevole della sorte del processo, che invece è stata decisa dai difensori senza consultare la cliente. 7. - Questi tre motivi pongono questioni comuni possono essere valutati insieme e sono inammissibili e comunque infondati.Intanto va premesso che, in base alla domanda iniziale, ai difensori sono state contestate due condotte negligenti: l'una per non aver acquisito il certificato di inizio lavori, che avrebbe consentito di provare la tempestività del ricorso per denuncia di nuova opera, l'altra per non aver informato la cliente della decisione di abbandonare l'azione di enunciazione prevedendone la declaratoria di inammissibilità per tardività. Ne consegue che la contestazione rivolta ai difensori di avere scelto l'azione sbagliata è contestazione diversa rispetto a quella inizialmente fatta con la domanda introduttiva: non si prova che sia stata a sua volta tempestivamente formulata nei giudizi di merito, con la conseguenza che risulta per la prima volta effettuata con il ricorso per Cassazione, e dunque deve dirsi inammissibile. rf LI atilm0t,e - Ciò dettàfi cidendi di entrambi i giudizi di merito è nel senso che, quanto alla contestazione di avere trascurato di produrre in giudizio la certificazione di inizio lavori, essa è da ritenersi omissione ininfluente poiché, anzi, se quel certificato di inizio lavori fosse stato depositato, avrebbe dimostrato la tardività della azione, e dunque produrlo in giudizio non avrebbe comportato alcun vantaggio: il che è espressamente detto dalla sentenza della Corte di appello a pagina 7. Questo accertamento, che è accertamento di un fatto e che qui non può essere censurato, incide anche sulla seconda contestazione, nel senso che la Corte di appello, pur avendo osservato una certa violazione dei doveri professionali nella mancata consultazione del cliente quanto alla decisione di estinguere il giudizio, ha tuttavia osservato che, proprio perché l'azione era destinata ad essere dichiarata come tardiva, quella violazione dei doveri professionali non aveva prodotto in realtà alcun danno. Ora, la censura che la ricorrente muove a questa ratio decidendi è duplice: da un lato, mira a contestare il giudizio circa l' assenza di danno, e questa contestazione riguarda una questione di fatto, meglio un accertamento in fatto che non è qui censurabile. Ossia: è questione di fatto l'accertamento della perdita di una chance rilevante a causa della mancata prosecuzione del giudizio, ossia il giudizio circa la probabilità di vincere la causa che invece è stata abbandonata, giudizio negativo peraltro adeguatamente motivato con l'osservazione che l'azione intrapresa era da ritenersi tardiva, anche alla luce del certificato di inizio lavori, e questo, di per sé, toglie qualsiasi rilevanza alla chance di vittoria nel merito. Va comunque osservato che la contraria affermazione della ricorrente circa l'avere la Corte trascurato un fatto rilevante, ossia che dalla CTU era invece emerso il contrario, vale a dire che l'inizio lavori era successivo e dunque rendeva tempestiva l'azione di nunciazione, oltre che inammissibile, atteso il doppio conforme accertamento dei fatti, lo è per via del fatto che n :11e1(1.43ì3111 o"' adpunto "/-‘b ,7 6--)A della predetta consulenza da cui sarebbe emerso quel dato temporale rilevante. Inoltre, qualora si ritenesse che il danno non è nella perdita della probabilità di vincere la causa, bensì nella mancata emissione di un provvedimento definitivo che avrebbe potuto essere impugnato, allora la censura è, da un lato, inammissibile, in quanto questa prospettazione del danno è fatta qui per la prima volta, per altro verso è infondato, in quanto non si vede che pregiudizio possa derivare dalla circostanza di un mancato provvedimento definitivo di rigetto o di inammissibilità. 8.- Il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 91 e il 92 del codice di procedura civile e fa questione di mancata compensazione delle spese o di loro mancata riduzione. Secondo la ricorrente la compensazione sarebbe stata imposta dalla soccombenza reciproca avendo la domanda trovato accoglimento quanto all'an, ossia alla effettiva violazione da parte dei difensori dei doveri professionali, salva la soccombenza sul quantum. Il motivo è infondato. Non vi è stata infatti alcuna soccombenza reciproca poiché la domanda era unica, vale a dire di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, ed i giudici di merito hanno escluso proprio che un danno risarcibile si sia prodotto. La soccombenza va misurata rispetto alla domanda e non già ad alcuni presupposti di essa, quale per l'appunto in questo caso la sola colpa: l'accertamento di uno solo degli elementi dell'illecito contrattuale non comporta accoglimento della domanda se tutti gli altri elementi costitutivi dell'illecito vengono ritenuti insussistenti.Non vi sono, per contro gli estremi di una lite temeraria, come preteso dai controcorrenti: l'azione non è pretestuosa, se si considera che i giudici di merito hanno accertato una qualche violazione dei doveri professionali, sia pure non dannosa. 8.1.- Quanto alle spese del sub procedimento, ai sensi dell'articolo 373 c.p.c., le relative istanze vanno disattese, in quanto quella di Clerici non risulta notificata alla controparte, mentre quella di Balestra non risulta prodotta ai sensi dell'articolo 372 c.p.c., ma solo allegata alle memorie difensive. Il ricorso va pertanto rigettato. G-bet-sAt (cliào",)ttc ric,')r-raohe .sliú P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 di spese generali verso ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu