CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 21521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /2:-/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 19 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano con cui si rigettava l'istanza di liberazione anticipata. In motivazione, il Tribunale osserva che non sussistono le condizioni per accogliere la domanda poiché l'episodio, riportato nell'ordinanza, appare indicativo della mancata partecipazione del detenuto al percorso rieducativo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SPAVONE Emanuele deducendo violazione di legge, mancata acquisizione di prova rilevante e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]