CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 813-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 16677/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte, considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 16677 del 25. 11. 2020 del Tribunale di Roma, pone la questione della possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018; che la relativa questione ha rilievo nomofilattico e su di essa non constano precedenti di questa Corte; che con ordinanza interlocutoria n.28552 del 2021 questa Sezione ha rimesso altro ricorso sulla medesima questione alla pubblica udienza; che, sulla base di tali considerazioni, non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 12