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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09035/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 20/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo sulle istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA] detenuto in espiazione di pena definitiva, ha respinto la domanda di differimento della esecuzione della pena (anche nelle forme della detenzione domiciliare) ed ha dichiarato inammissibili le richieste di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà per la natura ostativa dei reati rispetto ai quali sta espiando la pena, essendo tutttle pene in espiazione relative a reati (anche quelli comuni) legati teleologicamente al delitto ex art .416-bis cod. pen., rispetto al quale egli è stato riconosciuto colpevole.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge con riferimento agli artt. 47, 47-ter, 50 Ord. pen., nonché per carenza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto anche rispetto ai principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Anzitutto si rileva che il ricorrente non solleva specifiche censure rispetto al capo della ordinanza impugnata con il quale è stata respinta la domanda di differimento della esecuzione della pena (anche nelle forme della detenzione domiciliare), tenuto conto di quanto rappresentato nella relazione sanitaria del carcere ove egli si trova ristretto e con la quale è stata esclusa la sussistenza di una situazione di incompatibilità con il regime detentivo.

2.1. Ciò posto si osserva che i motivi riguardanti la declaratoria di inammissibilità della richiesta di misure alternative alla detenzione sono manifestamente infondati.

Infatti, dalla ordinanza impugnata risulta che la fine della pena da espiare per il Simeoli è fissata al giorno 26 febbraio 2025 e che, pertanto, egli sta attualmente ancora espiando la pena inflittagli per i c.d. 'reati ostativi' con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 6 luglio 2018.Al riguardo va evidenziato che, come dedotto nella stessa impugnazione, la pena irrogata per i reati di natura edilizia (di cui ai capi Au, Av, Az ed Aw della imputazione) ammonta ad anni uno, mesi uno e giorni quindici di reclusione e che, pertanto, essa non è attualmente in espiazione in considerazione dell'ammontare della entità della pena residua.

Da ciò consegue che l'odierno ricorrente, allo stato, sta ancora espiando la parte di pena inflittagli per il reato ex art .416-bis cod. pen. e per quelli uniti ad esso dal vincolo della continuazione, con la conseguente inammissibilità della domanda per assenza della collaborazione che, tra l'altro, il ricorrente non deduce nemmeno essere impossibile od inesigibile.

2.2. Al riguardo va ricordato che questa Corte ha ribadito con orientamento consolidato che la collaborazione utile non deve essere circoscritta ai soli reati compresi nel catalogo dell'art. 4 -bis Ord. Pen., ma che deve ritenersi estesa a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente connessi in quanto riconducibili a una medesima risoluzione criminosa.

Questa linea interpretativa trae origine da significativi elementi di ordine letterale e logico, in una visione speculare rispetto alla vera e propria collaborazione con la giustizia ed alla connotazione di "utilità" di quest'ultima: è pienamente giustificato che la utile collaborazione non può intendersi limitata ai delitti ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, ma è estesa a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente connessi, poiché non sarebbe rispondente alla ratio legis ammettere l'accesso ai benefici in presenza di una collaborazione parziale da cui dovessero restare esclusi taluni delitti che, pur essendo estranei alla previsione dell'art. 4 bis Ord.Pen., costituiscono però elementi di un medesimo piano operativo e forme attuative di criminalità organizzata (Sez. 1, 06/05/1997, n. 3176, Battisti, Rv. 207969; Sez. 1, n. 12949 del 03/12/2013, Rv. 259544; Sez. 1, n. 43391 del 03/10/2014, Rv. 261145; Sez. 1, n. 45330 del 02/07/2019, Rv. 277489; Sez. 1, n. 1790 del 13/11/2019, Rv. 278172).

Così, una volta ritenuta la stretta correlazione tra i vari delitti-scopo e il contesto mafioso, essendo i primi strumentali al perseguimento delle finalità criminose del clan, deve certamente tenersi conto, ai fini della valutazione di una eventuale possibilità/esigibilità della condotta collaborativa, del patrimonio conoscitivo concernente i molteplici ambiti in cui, con la diretta partecipazione del condannato, si esplicavano le attività illecite della cosca.

Patrimonio conoscitivo la cui ricostruzione non è affatto eccentrica rispetto al perimetro dell'accertamento della collaborazione, proprio in considerazione della sua stretta inerenza rispetto alla ragione per la quale detto accertamento deve essere svolto.

In altri termini, una volta ritenuto che la realizzazione di una determinata attività criminosa abbia trovato la sua causale nelle dinamiche di un sodalizio mafioso, essendo stata finalizzata ad attuarne le strategie, la necessità di accertare la collaborazione (o della sua impossibilità/irrilevanza/inesigibilità), quale prova legale del venir meno della pericolosità sociale connessa all'appartenenza al sodalizio, deve estendersi a tutte le situazioni che specificamente riguardano l'organizzazione criminale, a beneficio della quale l'attività delittuosa era stata compiuta (Sez. 1 - , Sentenza n. 18866 del 25/05/2020, Rv. 279366 - 01).

2.3. Deve, infine, aggiungersi che il richiamo, contenuto nel ricorso, all'avvenuta espiazione dei due terzi della pena appare inconferente nel caso di specie stante l'assenza della collaborazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 20/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo sulle istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA] detenuto in espiazione di pena definitiva, ha respinto la domanda di differimento della esecuzione della pena (anche nelle forme della detenzione domiciliare) ed ha dichiarato inammissibili le richieste di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà per la natura ostativa dei reati rispetto ai quali sta espiando la pena, essendo tutttle pene in espiazione relative a reati (anche quelli comuni) legati teleologicamente al delitto ex art .416-bis cod. pen., rispetto al quale egli è stato riconosciuto colpevole. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge con riferimento agli artt. 47, 47-ter, 50 Ord. pen., nonché per carenza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto anche rispetto ai principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto si rileva che il ricorrente non solleva specifiche censure rispetto al capo della ordinanza impugnata con il quale è stata respinta la domanda di differimento della esecuzione della pena (anche nelle forme della detenzione domiciliare), tenuto conto di quanto rappresentato nella relazione sanitaria del carcere ove egli si trova ristretto e con la quale è stata esclusa la sussistenza di una situazione di incompatibilità con il regime detentivo. 2.1. Ciò posto si osserva che i motivi riguardanti la declaratoria di inammissibilità della richiesta di misure alternative alla detenzione sono manifestamente infondati. Infatti, dalla ordinanza impugnata risulta che la fine della pena da espiare per il Simeoli è fissata al giorno 26 febbraio 2025 e che, pertanto, egli sta attualmente ancora espiando la pena inflittagli per i c.d. 'reati ostativi' con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 6 luglio 2018.Al riguardo va evidenziato che, come dedotto nella stessa impugnazione, la pena irrogata per i reati di natura edilizia (di cui ai capi Au, Av, Az ed Aw della imputazione) ammonta ad anni uno, mesi uno e giorni quindici di reclusione e che, pertanto, essa non è attualmente in espiazione in considerazione dell'ammontare della entità della pena residua. Da ciò consegue che l'odierno ricorrente, allo stato, sta ancora espiando la parte di pena inflittagli per il reato ex art .416-bis cod. pen. e per quelli uniti ad esso dal vincolo della continuazione, con la conseguente inammissibilità della domanda per assenza della collaborazione che, tra l'altro, il ricorrente non deduce nemmeno essere impossibile od inesigibile. 2.2. Al riguardo va ricordato che questa Corte ha ribadito con orientamento consolidato che la collaborazione utile non deve essere circoscritta ai soli reati compresi nel catalogo dell'art. 4 -bis Ord. Pen., ma che deve ritenersi estesa a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente connessi in quanto riconducibili a una medesima risoluzione criminosa. Questa linea interpretativa trae origine da significativi elementi di ordine letterale e logico, in una visione speculare rispetto alla vera e propria collaborazione con la giustizia ed alla connotazione di "utilità" di quest'ultima: è pienamente giustificato che la utile collaborazione non può intendersi limitata ai delitti ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, ma è estesa a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente connessi, poiché non sarebbe rispondente alla ratio legis ammettere l'accesso ai benefici in presenza di una collaborazione parziale da cui dovessero restare esclusi taluni delitti che, pur essendo estranei alla previsione dell'art. 4 bis Ord.Pen., costituiscono però elementi di un medesimo piano operativo e forme attuative di criminalità organizzata (Sez. 1, 06/05/1997, n. 3176, Battisti, Rv. 207969; Sez. 1, n. 12949 del 03/12/2013, Rv. 259544; Sez. 1, n. 43391 del 03/10/2014, Rv. 261145; Sez. 1, n. 45330 del 02/07/2019, Rv. 277489; Sez. 1, n. 1790 del 13/11/2019, Rv. 278172). Così, una volta ritenuta la stretta correlazione tra i vari delitti-scopo e il contesto mafioso, essendo i primi strumentali al perseguimento delle finalità criminose del clan, deve certamente tenersi conto, ai fini della valutazione di una eventuale possibilità/esigibilità della condotta collaborativa, del patrimonio conoscitivo concernente i molteplici ambiti in cui, con la diretta partecipazione del condannato, si esplicavano le attività illecite della cosca. Patrimonio conoscitivo la cui ricostruzione non è affatto eccentrica rispetto al perimetro dell'accertamento della collaborazione, proprio in considerazione della sua stretta inerenza rispetto alla ragione per la quale detto accertamento deve essere svolto. In altri termini, una volta ritenuto che la realizzazione di una determinata attività criminosa abbia trovato la sua causale nelle dinamiche di un sodalizio mafioso, essendo stata finalizzata ad attuarne le strategie, la necessità di accertare la collaborazione (o della sua impossibilità/irrilevanza/inesigibilità), quale prova legale del venir meno della pericolosità sociale connessa all'appartenenza al sodalizio, deve estendersi a tutte le situazioni che specificamente riguardano l'organizzazione criminale, a beneficio della quale l'attività delittuosa era stata compiuta (Sez. 1 - , Sentenza n. 18866 del 25/05/2020, Rv. 279366 - 01). 2.3. Deve, infine, aggiungersi che il richiamo, contenuto nel ricorso, all'avvenuta espiazione dei due terzi della pena appare inconferente nel caso di specie stante l'assenza della collaborazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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