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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 28507/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 657/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3947/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01BOMB1) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; la memoria presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse del ricorrente, ha insistito nell’accoglimento dell’impugnazione e ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 novembre 2024 (dep. il giorno 8 novembre 2024) la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, presentata da [OSCURATO:PERSONA], della sentenza in data 9 maggio 2013 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro (confermata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con sentenza del 25 settembre 2014, irrevocabile il 20 aprile 2016) che lo ha condannato alla pena di trenta anni di reclusione per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (commesso il 26 novembre 1999). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28507/2025 Roma, lì, 04/08/2025

2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale – sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. – ha dedotto che la Corte di merito, in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe esorbitato i limiti di apprezzamento del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, compiendo invece una approfondita valutazione delle prove addotte, vale a dire le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], idonee a supportare un’alternativa ricostruzione del fatto omicidiario, ascritto al [OSCURATO:PERSONA] come concorrente morale (le prime dimostrative della mancata esecuzione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’incarico, ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], di controllare i movimenti della vittima ed anzi il disinteresse del ricorrente, rispetto al compimento di detti incombenti e del fatto che, «secondo le regole di ‘ndrangheta», avrebbe dovuto essere la «cosca Perna-Cicero», ossia un’articolazione del sodalizio distinta da quella di cui era membro il [OSCURATO:PERSONA] a procedere all’assassinio; le seconde da cui si trarrebbe che gli esecutori materiali dell’omicidio erano due soggetti facenti parte proprio di tale ultima cosca, in maniera convergente con le dichiarazioni a suo tempo rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in precedenza non valorizzate perché prive di riscontro).

Tale valutazione, tuttavia, sarebbe riservata alla fase rescissoria ove le dichiarazioni avrebbero dovuto essere vagliate in maniera non atomistica ma in relazione al compendio su cui si è fondata la condanna.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, in ragione della fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito quanto rassegnato con l’atto di impugnazione, anche alla luce dei princìpi posti dalla giurisprudenza in materia di concorso morale nel reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. La giurisprudenza ha già chiarito che, qualora la richiesta di revisione si fondi su prove nuove, già «nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405).

«La valutazione preliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza […] della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi»; tale valutazione preliminare, «quindi, deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta» (Sez. 5, n. 1969/2020, dep. 2021, cit., che richiama (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 5, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in motivazione; Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437).

Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha posto a fondamento dell’inammissibilità della richiesta di revisione, con riguardo alle dette prove nuove, la conferma, tratta anche dalle nuove dichiarazioni rese dall’[OSCURATO:PERSONA] al difensore, di avere comunque ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di pedinare il [OSCURATO:PERSONA]; e la conferma, derivante dalle dichiarazioni al difensore del [OSCURATO:PERSONA], della genesi dell’omicidio nei dissidi interni ai clan (e, in particolare, nelle aspirazioni di autonomia della vittima che l’avevano posto in contrasto sia con il vecchio che con il nuovo, vale a dire quello dei «Cicero»); ancora, ha evidenziato che il nucleo probatorio della condanna poggia sul conferimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Marincolo, dell’incarico di eseguire gli appostamenti e i pedinamenti della vittima; e rispetto ad esso ha escluso la decisività delle allegazioni offerte con l'impugnazione straordinaria, sulla scorta delle deposizioni richiamate nel ricorso.

In effetti, già la pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 812 del 20/04/2016 - dep. 2017) che ha reso irrevocabile la condanna del [OSCURATO:PERSONA], aveva evidenziato come il principale dato probatorio posto dai Giudici di merito a carico di quest’ultimo fosse da individuare proprio nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito di esser stato incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di studiare e osservare i movimenti della vittima e di aver dato corso all’incarico), riscontrate dalle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] (che aveva rappresentato pure di aver appreso dal [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultimo aveva dato incarico anche altri, ossia al [OSCURATO:PERSONA] e al Marincolo), nonché dalla rilevata presenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e del Marincolo nell’aula dove si celebrava il processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] (benché estranei ad esso) e dove la vittima era comparsa.

Rispetto a tale compendio l’ordinanza impugnata non ha violato i parametri normativi propri dell’apprezzamento di ammissibilità dell’impugnazione straordinaria, sub specie della decisività degli elementi nuovi addotti; e non ne ha escluso l’ammissibilità con una motivazione incongrua o manifestamente illogica.

3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 08/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 657/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3947/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01BOMB1) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; la memoria presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse del ricorrente, ha insistito nell’accoglimento dell’impugnazione e ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 novembre 2024 (dep. il giorno 8 novembre 2024) la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, presentata da [OSCURATO:PERSONA], della sentenza in data 9 maggio 2013 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro (confermata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con sentenza del 25 settembre 2014, irrevocabile il 20 aprile 2016) che lo ha condannato alla pena di trenta anni di reclusione per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (commesso il 26 novembre 1999). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28507/2025 Roma, lì, 04/08/2025 2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale – sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. – ha dedotto che la Corte di merito, in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe esorbitato i limiti di apprezzamento del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, compiendo invece una approfondita valutazione delle prove addotte, vale a dire le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], idonee a supportare un’alternativa ricostruzione del fatto omicidiario, ascritto al [OSCURATO:PERSONA] come concorrente morale (le prime dimostrative della mancata esecuzione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’incarico, ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], di controllare i movimenti della vittima ed anzi il disinteresse del ricorrente, rispetto al compimento di detti incombenti e del fatto che, «secondo le regole di ‘ndrangheta», avrebbe dovuto essere la «cosca Perna-Cicero», ossia un’articolazione del sodalizio distinta da quella di cui era membro il [OSCURATO:PERSONA] a procedere all’assassinio; le seconde da cui si trarrebbe che gli esecutori materiali dell’omicidio erano due soggetti facenti parte proprio di tale ultima cosca, in maniera convergente con le dichiarazioni a suo tempo rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in precedenza non valorizzate perché prive di riscontro). Tale valutazione, tuttavia, sarebbe riservata alla fase rescissoria ove le dichiarazioni avrebbero dovuto essere vagliate in maniera non atomistica ma in relazione al compendio su cui si è fondata la condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, in ragione della fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito quanto rassegnato con l’atto di impugnazione, anche alla luce dei princìpi posti dalla giurisprudenza in materia di concorso morale nel reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. La giurisprudenza ha già chiarito che, qualora la richiesta di revisione si fondi su prove nuove, già «nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405). «La valutazione preliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza […] della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi»; tale valutazione preliminare, «quindi, deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta» (Sez. 5, n. 1969/2020, dep. 2021, cit., che richiama (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 5, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in motivazione; Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437). Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha posto a fondamento dell’inammissibilità della richiesta di revisione, con riguardo alle dette prove nuove, la conferma, tratta anche dalle nuove dichiarazioni rese dall’[OSCURATO:PERSONA] al difensore, di avere comunque ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di pedinare il [OSCURATO:PERSONA]; e la conferma, derivante dalle dichiarazioni al difensore del [OSCURATO:PERSONA], della genesi dell’omicidio nei dissidi interni ai clan (e, in particolare, nelle aspirazioni di autonomia della vittima che l’avevano posto in contrasto sia con il vecchio che con il nuovo, vale a dire quello dei «Cicero»); ancora, ha evidenziato che il nucleo probatorio della condanna poggia sul conferimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Marincolo, dell’incarico di eseguire gli appostamenti e i pedinamenti della vittima; e rispetto ad esso ha escluso la decisività delle allegazioni offerte con l'impugnazione straordinaria, sulla scorta delle deposizioni richiamate nel ricorso. In effetti, già la pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 812 del 20/04/2016 - dep. 2017) che ha reso irrevocabile la condanna del [OSCURATO:PERSONA], aveva evidenziato come il principale dato probatorio posto dai Giudici di merito a carico di quest’ultimo fosse da individuare proprio nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito di esser stato incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di studiare e osservare i movimenti della vittima e di aver dato corso all’incarico), riscontrate dalle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] (che aveva rappresentato pure di aver appreso dal [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultimo aveva dato incarico anche altri, ossia al [OSCURATO:PERSONA] e al Marincolo), nonché dalla rilevata presenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e del Marincolo nell’aula dove si celebrava il processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] (benché estranei ad esso) e dove la vittima era comparsa. Rispetto a tale compendio l’ordinanza impugnata non ha violato i parametri normativi propri dell’apprezzamento di ammissibilità dell’impugnazione straordinaria, sub specie della decisività degli elementi nuovi addotti; e non ne ha escluso l’ammissibilità con una motivazione incongrua o manifestamente illogica. 3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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