CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI '- i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge processuale in relazione all'articolo 178, lett. c), cod. proc. pen., non è deducibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma meramente apparenti, in quanto inidonei ad assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, nel caso in esame, il giudice di merito ha chiarito che non sia ravvisabile un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato sottolineando altresì che, nel corso delle successive udienze preliminari, la difesa non ha sollevato alcuna eccezione di nullità nei termini indicati dall'articolo 491 cod. proc. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M