CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le: [OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliodigitale: [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 976/2020depositata il 21/9/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Numero registro generale 30413/2020Numero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 19552/2026Data pubblicazione 13/06/2026— con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bresciaha accolto l’appello del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro ilrigetto della propria domanda di ripetizione di indebito nei confronti diNino [OSCURATO:PERSONA], legale della società in bonis, per la somma di €55.000,00 da questi trattenuta “a titolo di deposito fiduciario”, e lo hacondannato a restituire detta somma al Fallimento appellante, con gliinteressi legali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al saldo, oltre alla rifusione delle spese;— [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione di secondo gradocon ricorso per cassazione affidato a due motivi: 1.) nullità per difetto dimotivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.; 2.) nullità per omessa valutazione didocumenti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.;— il Fallimento intimato ha resistito con controricorso;— con istanza congiunta del 14.4.2026 i difensori del ricorrente e delcontroricorrente hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivoa carattere novativo, definendo ogni reciproca pretesa in relazioneall’oggetto della controversia e perdendo così interesse a coltivarla, ehanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spesecompensate, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenzaimpugnata;Considerato che:— la sopravvenuta definizione concordata della controversia rendesuperfluo l’esame dei motivi di ricorso e comporta la dichiarazione dicessazione della materia del contendere, con compensazione delle speseprocessuali, come richiesto;— questa Corte ha chiarito che, «nel caso in cui nel corso del giudiziodi legittimità le parti definiscano la controversia con un accordoconvenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere,con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, nonessendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisioneindicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosiconfigurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sulNumero registro generale 30413/2020Numero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 19552/2026Data pubblicazione 13/06/2026ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso» (Cass.Sez. U., n. 8980 del 2018; conf. Cass. Sez. 3, n. 10483 del 2021);— le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che il giudicedell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza delpresupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando lapronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integralerigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non ètenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando lapronuncia non rientri, come nel caso di specie, in alcuna delle predettefattispecie (Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenutoaccordo fra le parti, con conseguente venir meno dell'efficacia dellasentenza impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese delgiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/5/2026.Il Presidente