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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10661/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4082-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1897/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/12/2020 R.G.N. 307/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.4082/2021 Cron.

Rep.

Ud.20/02/2024 CC Rilevato che

1. la Corte d’appello di Bari, pronunziando sul reclamo principale di [OSCURATO:PERSONA] e sul reclamo incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha confermato la sentenza di primo grado che, ritenuta la illegittimità, per difetto di proporzionalità, del licenziamento intimato con lettera in data 7.8.2015 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro a far data dal 18.8.2015 e condannato la società datrice di lavoro al pagamento di un’indennità commisurata a diciotto mensilità della retribuzione globale di fatto, quest’ultima pari a € 2.343,14, oltre accessori;

2. la Corte distrettuale, per quel che ancora rileva, ha confermato la valutazione di prime cure secondo la quale: a) la contestazione del primo addebito configurava violazione del principio di consunzione del potere disciplinare, già esercitato in precedenza da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione ai medesimi fatti materiali alla base della sentenza penale di condanna oggetto di contestazione (sentenza in seguito riformata nelle more con assoluzione della [OSCURATO:PERSONA]); b) il secondo addebito - avente ad o ggetto la omessa vigilanza, in qualità di responsabile dell’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], sull’operato di altro dipendente il quale, in violazione delle disposizioni di servizio, aveva accettato assegni bancari non trasferibili recanti firme apocrife da parte di soggetto diverso dai beneficiari per poi versare le somme corrispondenti sul conto corrente del richiedente, risultava integrato dalla condotta della [OSCURATO:PERSONA] in ragione del preciso obbligo sulla stessa gravante, quale responsabile dell’ufficio, di verificare la corretta accettazione dei titoli anche alla luce delle relative distinte di scarico; tale obbligo di vigilanza sussisteva vieppiù con riferimento alla condotta del dipendente in questione più volte attinto da provvedimenti disciplinari per condotte omologhe; c) la condotta omissiva ascritta alla dipendente era inidonea, in concreto, a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario conseguendone la non proporzionalità della sanzione espulsiva; d) la contestazione doveva ritenersi tempestiva avuto riguardo al momento in cui la società aveva avuto piena contezza delle condotte ascritte e comunque al fine della tutela applicabile risultava sostanzialmente ininfluente il rilievo della tardività della contestazione; d) non erano emersi elementi rivelatori dell’asserita ritorsività e/o discriminatorietà del recessodatoriale;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso e proposto contestuale ricorso incidentale affidato a un unico motivo; parte ricorrente principale ha depositato tempestivo controricorso al ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, travisamento della prova, assenza di prova del fatto oggetto di addebito; censura la sentenza impugnata per avere affermato la sussistenza della condotta omissiva di cui al secondo addebito, sia pure limitata all’omesso controllo di quattro assegni negoziati dal dipendente addetto all’ufficio del quale la [OSCURATO:PERSONA] era responsabile, rispetto alle ventisette operazioni inizialmente addebitate dalla datrice di lavoro.

Si duole in particolare del difetto di specifico accertamento della omissione con riferimento ai titoli in oggetto ed in particolare che la Corte non avesse indicato gli elementi di prova dai quali evincere il mancato controllo; evidenzia che dal Manuale assegni bancari emergeva che le condotte censurate erano ascrivibili unicamente al dipendente che aveva operato allo sportello ed a tal fine richiama le risultanze della relazione ispettiva che asserisce dimostrative della totale estraneità della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle condotte illeciti ascrivibili allo addetto allo sportello;

2. con il secondo motivo di ricorso principale deduce violazione degli artt. 2119, 2697 c.c. e dell’art. 1, comma 42 l. n. 92 del 2018 e dell’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, censurando la sentenza impugnata sull’assunto che in mancanza di prova della sussistenza del fatto contestato doveva applicarsi la tutela ex art. 18 comma 4 l. n. 300/1970.

Sostiene che anche nello specifico era insussistente il fatto contestato essendo l’omesso controllo ascritto alla [OSCURATO:PERSONA] stato ritenuto provato solo rispetto a quattro delle ventisette operazioni oggetto di addebito;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 7 St. lav., dell’art.112 c.p.c., assenza di specificità della contestazione e violazione del divieto di immutabilità del fatto oggetto di addebito.

Ribadisce che alla stregua della lettera di contestazione, la imputazione degli addebiti era fatta sulla base di una non meglio precisata culpa in vigilando, senza specificazione delle previsione asseritamente violate e che vi era stata successiva modifica delle stesse da parte della società datrice la quale solo in sede di giudizio di merito aveva specificato gli obblighi asseritamente disattesi dalla dipendente; in questa prospettiva rappresenta che la lettera di avvio del procedimento disciplinare faceva riferimento solo alla violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c.;

4. con il quarto motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 30 l. n. 183/ 2010, dell’art. 19, comma 4 St. lav., degli artt.2106 e 2119 c.c., degli artt. 53 e 54 comma 2 lett. e) ed f) c.c.n.l. per il personale non dirigente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., censurando la sentenza impugnata per la omessa verifica della sussumibilità della condotta accertata in fattispecie punita con sanzione conservativa dal contratto collettivo; in particolare, sostiene che nello specifico la fattispecie ascritta andava ricondotta all’ambito dell’art. 54, comma 2 lett. e) c.c.n.l. che punisce con la multa la inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società, oppure all’ambito della lettera f) art. 54 cit., che punisce con la sospensione fino a quattro giorni la inosservanza dei doveri ed obblighi di servizio dai quali sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile;

5. con il quinto motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione della legge n. 604 del 1966, dell’art. 4 l. n. 300/1970 e dell’art. 3 l. n. 108/1990, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di nullità del licenziamento in quanto ispirato da intento ritorsivo o discriminatorio;

6. con l’unico motivo di ricorso incidentale la società [OSCURATO:PERSONA] deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. ovvero, in subordine, dell’art. 3 l. n. 604/1966 in tema di sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di recesso, degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105, 2106 c.c. ovvero dell’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, censurando la valutazione della Corte distrettuale in punto di non proporzionalità della sanzione espulsiva;

7. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile sia per preclusione scaturente, ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma, c.p.c., da doppia conforme , non avendo parte ricorrente, come suo onere, indicato le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che erano tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023, Cass. n.26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014),sia perché tende ad una rivisitazione nel merito delle emergenze istruttorie alla stregua delle quali la Corte di merito ha confermato la sussistenza del secondo addebito contestato, ed in particolare l’omesso controllo delle operazioni poste in essere dal sottoposto, rivisitazione non consentita nel giudizio di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 331/2020, Cass. n. 7007/2015, Cass.n. 7921/2011, Cass. n. 15693/2004);

7.1. parimenti inammissibile la censura che investe il ragionamento presuntivo alla base del decisum alla luce della giurisprudenza consolidata della S.C. secondo la quale spettaal giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso allepresunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno delragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile(Cass. n. 22366/2021);

8. l’esame del secondo motivo di ricorso risulta assorbito dall’inammissibilità del primo motivo di ricorso principale che ha reso definitivo l’accertamento del fatto ascritto e del suo rilievo disciplinare;

9. il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata ha escluso che vi fosse stata modifica successiva del fatto originariamente addebitato e che la contestazione fosse generica, osservando che dal tenore della medesima la condotta oggetto di addebito risultava ben circostanziata sotto il profilo spazio temporale ed in relazione al ruolo rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ufficio; secondo la Corte di merito specifica era anche l’individuazione del tipo di violazione ascritta, resa palese dal richiamo agli obblighi del prestatore di lavoro scaturenti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., senza che fosse necessario anche l’espresso rinvio alla disciplina collettiva di dettaglio;9.1. le doglianze articolate sono inidonee alla valida censura della decisione sul punto sostanziandosi in una mera contrapposizione valutativa all’apprezzamento della Corte di merito circa la specificità della lettera di contestazione, contrapposizione intrinsecamente inidonea a dare contezza dell’errore in tesi ascritto alla Corte di merito; inoltre, in violazione del precetto posto dall’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., , la cui violazione determina inammissibilità della censura, parte ricorrente omette di trascrivere il contenuto della lettera di contestazione della cui valutazione si duole (ex plurimis, Cass. n. 5478/2018, Cass. n. 19048/2016, Cass. n. 24481/ 2014, Cass. n. 8008/ 2014, Cass. n. 896/ 2014, Cass. Sez.

Un. n. 8077/2012);

10. il quarto motivo di ricorso presenta un profilo di inammissibilità e un profilo di infondatezza.

In relazione al primo aspetto occorre evidenziare che parte ricorrente non allega e dimostra di avere censurato la sentenza di primo grado, integralmente confermata dalla Corte distrettuale, anche in relazione alla sussumibilità della condotta ascritta nell’ambito di fattispecie punita dal contratto collettivo con sanzione conservativa, né di aver svolto nei precedenti gradi deduzioni in proposito, sicché laquestione in questa sede si prospetta come nuova; in relazione al secondo aspetto deve evidenziarsi che la Corte di merito ha comunque mostrato implicitamente di escludere la corrispondenza tra la concreta fattispecie e quelle delineate all’art. 54 comma 2 lett. e) ed f) c.c.n.l., laddove ha valorizzato elementi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli descritti dalla norma collettiva; tali il fatto che la condotta omissiva contestata, oltre a costituire violazione chiara delle incombenze connesse al ruolo di Direttrice dell’U.P., doveva essere valutata in considerazione del settore in cui la dipendente aveva esplicato la propria attività (settore bancario) e della rilevanza pubblica degli interessi coinvolti e garantiti dalle predette forme di controllo, quali la tutela del risparmio e del credito avente protezione costituzionale, ex art. 47 Cost.; in tal modo il giudice di appello con argomentazione congrua e condivisibile, coerente con il criterio di graduazione delle sanzioni disciplinari in funzione della gravità del fatto, ha ritenuto che la concreta fattispecie dovesse essere ricondotta nell’alveo delle ipotesi “altrimenti sanzionabili”, che alla stregua della medesima previsione collettiva non consentiva di ricondurre l’illecito disciplinare all’ambito sanzionato con le misure conservative contemplateall’art. 54 lett. e) ed f) c.c.n.l.;

11. il quinto motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha osservato che la lavoratrice non aveva allegato, se non in maniera generica e presuntiva, in che modo le ragioni di conflitto scaturite dal primo licenziamento, conclusosi con la reintegra della lavoratrice, avrebbe avuto efficacia determinante ed esclusiva nella decisione della società di risolvere il rapporto, e ulteriormente affermato che la valenza disciplinare della condotta emarginava in radice la possibilità che la sanzione espulsiva fosse stata dettata intento ritorsivo.

Le doglianze articolate con il motivo in esame non si confrontano con le argomentazioni del giudice di appello atteso che non investono l’affermazione di genericità di allegazione e prova in ordine al carattere ritorsivo e/o discriminatorio del recesso datoriale, - affermazione configurante autonoma ratio decidendi al fine del rigetto della domanda sul punto - ma si limita a proporre una lettura alternativa delle emergenze processuali, in particolare sindacando , come non consentito( v. paragrafo 7.1.) il ragionamento presuntivo alla base del decisum .

12. Il motivo di ricorso incidentale deve essere respinto in quanto investe la valutazione di proporzionalità del recesso datoriale, valutazione che per consolidata giurisprudenza è devolutaal giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed èsindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia ( Cass. n. 107/2024, Cass. n. 26010/2018), come non verificatosi nel caso di specie;

13. al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la compensazione delle spese di lite ed il pagamento a carico di entrambe le parti ricorrenti, nella sussistenza dei presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4082-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1897/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/12/2020 R.G.N. 307/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.4082/2021 Cron. Rep. Ud.20/02/2024 CC Rilevato che 1. la Corte d’appello di Bari, pronunziando sul reclamo principale di [OSCURATO:PERSONA] e sul reclamo incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha confermato la sentenza di primo grado che, ritenuta la illegittimità, per difetto di proporzionalità, del licenziamento intimato con lettera in data 7.8.2015 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro a far data dal 18.8.2015 e condannato la società datrice di lavoro al pagamento di un’indennità commisurata a diciotto mensilità della retribuzione globale di fatto, quest’ultima pari a € 2.343,14, oltre accessori; 2. la Corte distrettuale, per quel che ancora rileva, ha confermato la valutazione di prime cure secondo la quale: a) la contestazione del primo addebito configurava violazione del principio di consunzione del potere disciplinare, già esercitato in precedenza da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione ai medesimi fatti materiali alla base della sentenza penale di condanna oggetto di contestazione (sentenza in seguito riformata nelle more con assoluzione della [OSCURATO:PERSONA]); b) il secondo addebito - avente ad o ggetto la omessa vigilanza, in qualità di responsabile dell’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], sull’operato di altro dipendente il quale, in violazione delle disposizioni di servizio, aveva accettato assegni bancari non trasferibili recanti firme apocrife da parte di soggetto diverso dai beneficiari per poi versare le somme corrispondenti sul conto corrente del richiedente, risultava integrato dalla condotta della [OSCURATO:PERSONA] in ragione del preciso obbligo sulla stessa gravante, quale responsabile dell’ufficio, di verificare la corretta accettazione dei titoli anche alla luce delle relative distinte di scarico; tale obbligo di vigilanza sussisteva vieppiù con riferimento alla condotta del dipendente in questione più volte attinto da provvedimenti disciplinari per condotte omologhe; c) la condotta omissiva ascritta alla dipendente era inidonea, in concreto, a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario conseguendone la non proporzionalità della sanzione espulsiva; d) la contestazione doveva ritenersi tempestiva avuto riguardo al momento in cui la società aveva avuto piena contezza delle condotte ascritte e comunque al fine della tutela applicabile risultava sostanzialmente ininfluente il rilievo della tardività della contestazione; d) non erano emersi elementi rivelatori dell’asserita ritorsività e/o discriminatorietà del recessodatoriale; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso e proposto contestuale ricorso incidentale affidato a un unico motivo; parte ricorrente principale ha depositato tempestivo controricorso al ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, travisamento della prova, assenza di prova del fatto oggetto di addebito; censura la sentenza impugnata per avere affermato la sussistenza della condotta omissiva di cui al secondo addebito, sia pure limitata all’omesso controllo di quattro assegni negoziati dal dipendente addetto all’ufficio del quale la [OSCURATO:PERSONA] era responsabile, rispetto alle ventisette operazioni inizialmente addebitate dalla datrice di lavoro. Si duole in particolare del difetto di specifico accertamento della omissione con riferimento ai titoli in oggetto ed in particolare che la Corte non avesse indicato gli elementi di prova dai quali evincere il mancato controllo; evidenzia che dal Manuale assegni bancari emergeva che le condotte censurate erano ascrivibili unicamente al dipendente che aveva operato allo sportello ed a tal fine richiama le risultanze della relazione ispettiva che asserisce dimostrative della totale estraneità della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle condotte illeciti ascrivibili allo addetto allo sportello; 2. con il secondo motivo di ricorso principale deduce violazione degli artt. 2119, 2697 c.c. e dell’art. 1, comma 42 l. n. 92 del 2018 e dell’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, censurando la sentenza impugnata sull’assunto che in mancanza di prova della sussistenza del fatto contestato doveva applicarsi la tutela ex art. 18 comma 4 l. n. 300/1970. Sostiene che anche nello specifico era insussistente il fatto contestato essendo l’omesso controllo ascritto alla [OSCURATO:PERSONA] stato ritenuto provato solo rispetto a quattro delle ventisette operazioni oggetto di addebito; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 7 St. lav., dell’art.112 c.p.c., assenza di specificità della contestazione e violazione del divieto di immutabilità del fatto oggetto di addebito. Ribadisce che alla stregua della lettera di contestazione, la imputazione degli addebiti era fatta sulla base di una non meglio precisata culpa in vigilando, senza specificazione delle previsione asseritamente violate e che vi era stata successiva modifica delle stesse da parte della società datrice la quale solo in sede di giudizio di merito aveva specificato gli obblighi asseritamente disattesi dalla dipendente; in questa prospettiva rappresenta che la lettera di avvio del procedimento disciplinare faceva riferimento solo alla violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c.; 4. con il quarto motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 30 l. n. 183/ 2010, dell’art. 19, comma 4 St. lav., degli artt.2106 e 2119 c.c., degli artt. 53 e 54 comma 2 lett. e) ed f) c.c.n.l. per il personale non dirigente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., censurando la sentenza impugnata per la omessa verifica della sussumibilità della condotta accertata in fattispecie punita con sanzione conservativa dal contratto collettivo; in particolare, sostiene che nello specifico la fattispecie ascritta andava ricondotta all’ambito dell’art. 54, comma 2 lett. e) c.c.n.l. che punisce con la multa la inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società, oppure all’ambito della lettera f) art. 54 cit., che punisce con la sospensione fino a quattro giorni la inosservanza dei doveri ed obblighi di servizio dai quali sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile; 5. con il quinto motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione della legge n. 604 del 1966, dell’art. 4 l. n. 300/1970 e dell’art. 3 l. n. 108/1990, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di nullità del licenziamento in quanto ispirato da intento ritorsivo o discriminatorio; 6. con l’unico motivo di ricorso incidentale la società [OSCURATO:PERSONA] deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. ovvero, in subordine, dell’art. 3 l. n. 604/1966 in tema di sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di recesso, degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105, 2106 c.c. ovvero dell’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, censurando la valutazione della Corte distrettuale in punto di non proporzionalità della sanzione espulsiva; 7. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile sia per preclusione scaturente, ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma, c.p.c., da doppia conforme , non avendo parte ricorrente, come suo onere, indicato le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che erano tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023, Cass. n.26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014),sia perché tende ad una rivisitazione nel merito delle emergenze istruttorie alla stregua delle quali la Corte di merito ha confermato la sussistenza del secondo addebito contestato, ed in particolare l’omesso controllo delle operazioni poste in essere dal sottoposto, rivisitazione non consentita nel giudizio di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 331/2020, Cass. n. 7007/2015, Cass.n. 7921/2011, Cass. n. 15693/2004); 7.1. parimenti inammissibile la censura che investe il ragionamento presuntivo alla base del decisum alla luce della giurisprudenza consolidata della S.C. secondo la quale spettaal giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso allepresunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno delragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile(Cass. n. 22366/2021); 8. l’esame del secondo motivo di ricorso risulta assorbito dall’inammissibilità del primo motivo di ricorso principale che ha reso definitivo l’accertamento del fatto ascritto e del suo rilievo disciplinare; 9. il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha escluso che vi fosse stata modifica successiva del fatto originariamente addebitato e che la contestazione fosse generica, osservando che dal tenore della medesima la condotta oggetto di addebito risultava ben circostanziata sotto il profilo spazio temporale ed in relazione al ruolo rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ufficio; secondo la Corte di merito specifica era anche l’individuazione del tipo di violazione ascritta, resa palese dal richiamo agli obblighi del prestatore di lavoro scaturenti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., senza che fosse necessario anche l’espresso rinvio alla disciplina collettiva di dettaglio;9.1. le doglianze articolate sono inidonee alla valida censura della decisione sul punto sostanziandosi in una mera contrapposizione valutativa all’apprezzamento della Corte di merito circa la specificità della lettera di contestazione, contrapposizione intrinsecamente inidonea a dare contezza dell’errore in tesi ascritto alla Corte di merito; inoltre, in violazione del precetto posto dall’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., , la cui violazione determina inammissibilità della censura, parte ricorrente omette di trascrivere il contenuto della lettera di contestazione della cui valutazione si duole (ex plurimis, Cass. n. 5478/2018, Cass. n. 19048/2016, Cass. n. 24481/ 2014, Cass. n. 8008/ 2014, Cass. n. 896/ 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077/2012); 10. il quarto motivo di ricorso presenta un profilo di inammissibilità e un profilo di infondatezza. In relazione al primo aspetto occorre evidenziare che parte ricorrente non allega e dimostra di avere censurato la sentenza di primo grado, integralmente confermata dalla Corte distrettuale, anche in relazione alla sussumibilità della condotta ascritta nell’ambito di fattispecie punita dal contratto collettivo con sanzione conservativa, né di aver svolto nei precedenti gradi deduzioni in proposito, sicché laquestione in questa sede si prospetta come nuova; in relazione al secondo aspetto deve evidenziarsi che la Corte di merito ha comunque mostrato implicitamente di escludere la corrispondenza tra la concreta fattispecie e quelle delineate all’art. 54 comma 2 lett. e) ed f) c.c.n.l., laddove ha valorizzato elementi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli descritti dalla norma collettiva; tali il fatto che la condotta omissiva contestata, oltre a costituire violazione chiara delle incombenze connesse al ruolo di Direttrice dell’U.P., doveva essere valutata in considerazione del settore in cui la dipendente aveva esplicato la propria attività (settore bancario) e della rilevanza pubblica degli interessi coinvolti e garantiti dalle predette forme di controllo, quali la tutela del risparmio e del credito avente protezione costituzionale, ex art. 47 Cost.; in tal modo il giudice di appello con argomentazione congrua e condivisibile, coerente con il criterio di graduazione delle sanzioni disciplinari in funzione della gravità del fatto, ha ritenuto che la concreta fattispecie dovesse essere ricondotta nell’alveo delle ipotesi “altrimenti sanzionabili”, che alla stregua della medesima previsione collettiva non consentiva di ricondurre l’illecito disciplinare all’ambito sanzionato con le misure conservative contemplateall’art. 54 lett. e) ed f) c.c.n.l.; 11. il quinto motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha osservato che la lavoratrice non aveva allegato, se non in maniera generica e presuntiva, in che modo le ragioni di conflitto scaturite dal primo licenziamento, conclusosi con la reintegra della lavoratrice, avrebbe avuto efficacia determinante ed esclusiva nella decisione della società di risolvere il rapporto, e ulteriormente affermato che la valenza disciplinare della condotta emarginava in radice la possibilità che la sanzione espulsiva fosse stata dettata intento ritorsivo. Le doglianze articolate con il motivo in esame non si confrontano con le argomentazioni del giudice di appello atteso che non investono l’affermazione di genericità di allegazione e prova in ordine al carattere ritorsivo e/o discriminatorio del recesso datoriale, - affermazione configurante autonoma ratio decidendi al fine del rigetto della domanda sul punto - ma si limita a proporre una lettura alternativa delle emergenze processuali, in particolare sindacando , come non consentito( v. paragrafo 7.1.) il ragionamento presuntivo alla base del decisum . 12. Il motivo di ricorso incidentale deve essere respinto in quanto investe la valutazione di proporzionalità del recesso datoriale, valutazione che per consolidata giurisprudenza è devolutaal giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed èsindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia ( Cass. n. 107/2024, Cass. n. 26010/2018), come non verificatosi nel caso di specie; 13. al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la compensazione delle spese di lite ed il pagamento a carico di entrambe le parti ricorrenti, nella sussistenza dei presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore impo
Sentenza Cassazione n. 10661/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris