Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 08974/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22976 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A21 A515L) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52P16 A515N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69R05 A515I) avvocato costituito in giudizio personalmente, ai sensi dell’art.86 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01858930660), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69R05 A515I) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (P.I.: 01287720666), in per- sona del legale rappresentante pro tempore ALTIERI Giuseppe (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61L25 H501G) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 30/2019, pubblicata in data 6 febbraio 2019; Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio Numero di raccolta generale 8974/2022Data pubblicazione 18/03/2022 dell’8 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Per quanto emerge dalla esposizione dei fatti contenuta nel ri- corso (per il vero non di agevole intelligibilità), [OSCURATO:PERSONA]- cia, ottenuto un sequestro conservativo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha poi provveduto al deposito della copia conforme di una sentenza di condanna contro la società debitrice al fine di otte- nere la conversione del sequestro in pignoramento, ai sensi de- gli artt. 686 c.p.c e 156 disp. att. c.p.c., chiedendo l’attribu- zione delle somme sequestrate, in un procedimento esecutivo nel quale erano frattanto intervenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]..

Il giudice dell’esecuzione ha rigettato tale istanza, ritenendo non procedibile l’azione esecutiva e dichiarando quindi l’estin- zione del processo.

Avverso tale provvedimento lo Scoccia ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Avezzano.

Ricorre lo Scoccia, sulla base di un unico motivo.

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di di- scussione tra le parti».

Il ricorso è inammissibile.

Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019

2. Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- Numero sezionale 397/2022Numero di raccolta generale 8974/2022 zione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del Data pubblicazione 18/03/2022 ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordi- nanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale Numero sezionale 397/2022Numero di raccolta generale 8974/2022 contenuto minimo, per l’impossibilità di una ricostruzione Data pubblicazione 18/03/2022 piena, completa ed ordinata dell’andamento del processo e, so- prattutto, delle sue fasi direttamente rilevanti ai fini del deci- dere.

Esso, inoltre, ad avviso del Collegio, non rispetta neanche il re- quisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non è riprodotto, né direttamente né in- direttamente, il preciso contenuto degli atti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione.

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassa- zione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez.

U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n.

Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica Numero sezionale 397/2022Numero di raccolta generale 8974/2022 espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).

3. Ove si potesse accedere direttamente alla valutazione della decisione impugnata nonostante tali insuperabili carenze espo- sitive del ricorso, andrebbe peraltro rilevato preliminarmente che il tribunale, in detta decisione, ha espressamente affermato che la sentenza la quale – secondo il ricorrente – aveva deter- minato la conversione del sequestro in pignoramento in quanto costituente titolo esecutivo, in realtà non aveva affatto tale ef- ficacia, dal momento che essa non conteneva alcuna condanna al pagamento di una somma di danaro, «essendo stata accolta la domanda ex art. 1953 c.c. ma rigettata l’azione di regresso ex art. 1950 c.c.», con la conseguenza che lo Scoccia, quale fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]., in base alla predetta sentenza po- teva vantare unicamente un diritto di natura cautelare ad otte- nere dal debitore principale la liberazione dalla fideiussione ma non era attualmente titolare di un diritto di credito avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro nei confronti di quest’ultimo, con conseguente impossibilità di conversione del sequestro in pignoramento, sulla base di detta sentenza.

4. Orbene, il ricorrente, nell’esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla controversia (esposizione che costituisce requi- sito di ammissibilità del ricorso espressamente previsto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., come sopra meglio chiarito), si li- mita ad affermare di avere ottenuto sequestro conservativo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e poi di avere depositato una sentenza, ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 186 disp. att. c.p.c., quale titolo Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 esecutivo, deposito a suo avviso necessario e sufficiente peNumero di raccolta generale 8974/2022r la Data pubblicazione 18/03/2022 conversione del sequestro in pignoramento, ma senza affatto chiarire in modo adeguato, se, in che termini e secondo quali modalità aveva eventualmente dato attuazione al sequestro conservativo nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. (nell’espo- sizione contenuta nel ricorso non essendo in modo chiaro forniti elementi sufficienti sul punto).

Ed è appena il caso di osservare che si tratta di elementi ne- cessari ai fini della comprensione degli esatti termini della vi- cenda processuale e dell’oggetto della presente opposizione, nonché al fine di valutare il merito del ricorso stesso.

Neanche è indicato in modo chiaro e adeguato nel ricorso, d’al- tronde, lo specifico oggetto delle domande proposte nel giudizio definito con la sentenza che a dire del ricorrente costituirebbe il titolo esecutivo idoneo a determinare la conversione del se- questro in pignoramento, né, tanto meno, è richiamato in modo puntuale il contenuto preciso di tale decisione, sebbene si tratti di elementi necessari ai fini della valutazione delle censure avanzate nella presente sede.

5. Per completezza espositiva e per il caso in cui si potesse per avventura comunque giungere alla disamina delle singole cen- sure di cui al ricorso, si osserva che anche queste risultano inammissibili o manifestamente infondate. 5.1 Il ricorrente sostiene, in primo luogo (sub “A”), che la sua domanda di regresso nei confronti della società garantita (nel giudizio definito con la sentenza che a suo dire costituirebbe il titolo esecutivo idoneo a determinare la conversione del seque- stro in pignoramento) era stata rigettata per mancanza di prova del pagamento dell’importo garantito: poiché peraltro, sempre a suo dire, il pagamento sarebbe intervenuto successivamente (dopo l’emissione dell’ordinanza impugnata e nel corso del giu- dizio di opposizione, a quanto è dato comprendere), il giudice Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 dell’opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto tenerne Numero di raccolta generale 8974/2022Data pubblicazione 18/03/2022 conto.

La censura manca della necessaria specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal momento che non è indicato con precisione l’atto processuale difensivo in cui il fatto di cui si lamenta l’omesso esame sarebbe stato introdotto nel giudizio di merito e soprattutto non è richiamato il contenuto rilevante di siffatto atto difensivo.

Essa è anche manifestamente infondata in diritto, in quanto il fatto in questione è in realtà del tutto privo di rilievo ai fini della decisione della presente opposizione.

Basti considerare: a) da una parte, che l’eventuale pagamento effettuato dal garante in favore del creditore garantito, dopo la sentenza che ha rigettato la sua azione di regresso contro il debitore principale, non può certo trasformare la decisione di rigetto di detta azione in decisione di accoglimento della mede- sima e, dunque, determinare l’esistenza di un titolo esecutivo prima inesistente; b) dall’altra parte, che comunque l’oggetto del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. è la valutazione della conformità a diritto del provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha rigettato l’istanza di assegnazione negando l’avvenuta conversione del pignoramento e che, essendo anteriore a tale dedotto paga- mento, non poteva certamente tenerne conto. 5.2 Il ricorrente sostiene, inoltre (sub “B”), che la sentenza a suo dire costituente il titolo esecutivo idoneo a determinare la conversione del sequestro in pignoramento aveva in realtà im- plicitamente accertato la sussistenza dei presupposti per il re- gresso, «di talché andava reputata sentenza condizionale di condanna».

La censura, oltre ad essere inammissibile per difetto di specifi- cità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal momento che non è richiamato in modo adeguato e puntuale il contenuto Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 rilevante della predetta sentenza, è comunque manifestamente Numero di raccolta generale 8974/2022Data pubblicazione 18/03/2022 infondata in diritto, sulla base di quello che emerge dalla deci- sione impugnata (e che è confermato nel ricorso): e cioè che in realtà l’azione di regresso, proposta ai sensi dell’art. 1950 c.c. dallo Scoccia, era stata rigettata.

È, infatti, appena il caso di osservare che, come è evidente, una sentenza di rigetto non può in nessun caso essere intesa come una sentenza di condanna, sia pure condizionata. 5.3 Il ricorrente sostiene, infine (sub “C”), che, in sede di in- staurazione del giudizio di merito relativo all’opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato improcedibile l’esecuzione stessa, egli aveva manifestato l’in- tenzione di esercitare l’azione di regresso contro il debitore principale, i cui presupposti, a suo dire, si erano frattanto veri- ficati.

Anche questa censura risulta inammissibile per varie ragioni.

In primo luogo, ancora una volta per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal momento che non è richiamato in ricorso, con la necessaria precisione, il conte- nuto rilevante dell’atto processuale in cui sarebbe stata propo- sta la predetta domanda.

In secondo luogo, perché, anche ad ammettere che, dopo la pronuncia dell’ordinanza oggetto dell’opposizione, si fossero verificati i presupposti per il regresso, ciò non avrebbe in nes- sun caso potuto determinare né la “trasformazione” della sen- tenza di rigetto di tale azione, depositata quale titolo esecutivo ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 186 disp. att. c.p.c., in sentenza di condanna, né, tanto meno, determinare l’illegittimità dell’or- dinanza oggetto dell’opposizione, pronunciata anteriormente.

Infine, anche laddove la censura in esame potesse essere in- tesa come denuncia di omessa pronuncia in relazione, non all’opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617 Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 c.p.c., ma in relazione ad una eventuale nuova e distinta do-Numero di raccolta generale 8974/2022Data pubblicazione 18/03/2022 manda di condanna della società garantita, ai sensi dell’art.1950 c.c., proposta cumulativamente alla domanda di merito di cui all’opposizione agli atti esecutivi, si tratterebbe di una au- tonoma domanda di condanna, cioè di una azione ordinaria di cognizione (non di una opposizione agli atti esecutivi, quindi), in relazione alla quale l’eventuale omessa pronuncia avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello e non certo direttamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

6. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-Numero di raccolta generale 8974/2022Data pubblicazione 18/03/2022 vile, in data 8 marzo 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22976 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A21 A515L) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52P16 A515N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69R05 A515I) avvocato costituito in giudizio personalmente, ai sensi dell’art.86 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01858930660), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69R05 A515I) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (P.I.: 01287720666), in per- sona del legale rappresentante pro tempore ALTIERI Giuseppe (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61L25 H501G) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 30/2019, pubblicata in data 6 febbraio 2019; Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio Numero di raccolta generale 8974/2022Data pubblicazione 18/03/2022 dell’8 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Per quanto emerge dalla esposizione dei fatti contenuta nel ri- corso (per il vero non di agevole intelligibilità), [OSCURATO:PERSONA]- cia, ottenuto un sequestro conservativo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha poi provveduto al deposito della copia conforme di una sentenza di condanna contro la società debitrice al fine di otte- nere la conversione del sequestro in pignoramento, ai sensi de- gli artt. 686 c.p.c e 156 disp. att. c.p.c., chiedendo l’attribu- zione delle somme sequestrate, in un procedimento esecutivo nel quale erano frattanto intervenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato tale istanza, ritenendo non procedibile l’azione esecutiva e dichiarando quindi l’estin- zione del processo. Avverso tale provvedimento lo Scoccia ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Avezzano. Ricorre lo Scoccia, sulla base di un unico motivo. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di di- scussione tra le parti». Il ricorso è inammissibile. Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 2. Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- Numero sezionale 397/2022Numero di raccolta generale 8974/2022 zione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del Data pubblicazione 18/03/2022 ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordi- nanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale Numero sezionale 397/2022Numero di raccolta generale 8974/2022 contenuto minimo, per l’impossibilità di una ricostruzione Data pubblicazione 18/03/2022 piena, completa ed ordinata dell’andamento del processo e, so- prattutto, delle sue fasi direttamente rilevanti ai fini del deci- dere. Esso, inoltre, ad avviso del Collegio, non rispetta neanche il re- quisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non è riprodotto, né direttamente né in- direttamente, il preciso contenuto degli atti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione. Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassa- zione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica Numero sezionale 397/2022Numero di raccolta generale 8974/2022 espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01). 3. Ove si potesse accedere direttamente alla valutazione della decisione impugnata nonostante tali insuperabili carenze espo- sitive del ricorso, andrebbe peraltro rilevato preliminarmente che il tribunale, in detta decisione, ha espressamente affermato che la sentenza la quale – secondo il ricorrente – aveva deter- minato la conversione del sequestro in pignoramento in quanto costituente titolo esecutivo, in realtà non aveva affatto tale ef- ficacia, dal momento che essa non conteneva alcuna condanna al pagamento di una somma di danaro, «essendo stata accolta la domanda ex art. 1953 c.c. ma rigettata l’azione di regresso ex art. 1950 c.c.», con la conseguenza che lo Scoccia, quale fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]., in base alla predetta sentenza po- teva vantare unicamente un diritto di natura cautelare ad otte- nere dal debitore principale la liberazione dalla fideiussione ma non era attualmente titolare di un diritto di credito avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro nei confronti di quest’ultimo, con conseguente impossibilità di conversione del sequestro in pignoramento, sulla base di detta sentenza. 4. Orbene, il ricorrente, nell’esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla controversia (esposizione che costituisce requi- sito di ammissibilità del ricorso espressamente previsto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., come sopra meglio chiarito), si li- mita ad affermare di avere ottenuto sequestro conservativo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e poi di avere depositato una sentenza, ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 186 disp. att. c.p.c., quale titolo Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 esecutivo, deposito a suo avviso necessario e sufficiente peNumero di raccolta generale 8974/2022r la Data pubblicazione 18/03/2022 conversione del sequestro in pignoramento, ma senza affatto chiarire in modo adeguato, se, in che termini e secondo quali modalità aveva eventualmente dato attuazione al sequestro conservativo nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. (nell’espo- sizione contenuta nel ricorso non essendo in modo chiaro forniti elementi sufficienti sul punto). Ed è appena il caso di osservare che si tratta di elementi ne- cessari ai fini della comprensione degli esatti termini della vi- cenda processuale e dell’oggetto della presente opposizione, nonché al fine di valutare il merito del ricorso stesso. Neanche è indicato in modo chiaro e adeguato nel ricorso, d’al- tronde, lo specifico oggetto delle domande proposte nel giudizio definito con la sentenza che a dire del ricorrente costituirebbe il titolo esecutivo idoneo a determinare la conversione del se- questro in pignoramento, né, tanto meno, è richiamato in modo puntuale il contenuto preciso di tale decisione, sebbene si tratti di elementi necessari ai fini della valutazione delle censure avanzate nella presente sede. 5. Per completezza espositiva e per il caso in cui si potesse per avventura comunque giungere alla disamina delle singole cen- sure di cui al ricorso, si osserva che anche queste risultano inammissibili o manifestamente infondate. 5.1 Il ricorrente sostiene, in primo luogo (sub “A”), che la sua domanda di regresso nei confronti della società garantita (nel giudizio definito con la sentenza che a suo dire costituirebbe il titolo esecutivo idoneo a determinare la conversione del seque- stro in pignoramento) era stata rigettata per mancanza di prova del pagamento dell’importo garantito: poiché peraltro, sempre a suo dire, il pagamento sarebbe intervenuto successivamente (dopo l’emissione dell’ordinanza impugnata e nel corso del giu- dizio di opposizione, a quanto è dato comprendere), il giudice Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 dell’opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto tenerne Numero di raccolta generale 8974/2022Data pubblicazione 18/03/2022 conto. La censura manca della necessaria specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal momento che non è indicato con precisione l’atto processuale difensivo in cui il fatto di cui si lamenta l’omesso esame sarebbe stato introdotto nel giudizio di merito e soprattutto non è richiamato il contenuto rilevante di siffatto atto difensivo. Essa è anche manifestamente infondata in diritto, in quanto il fatto in questione è in realtà del tutto privo di rilievo ai fini della decisione della presente opposizione. Basti considerare: a) da una parte, che l’eventuale pagamento effettuato dal garante in favore del creditore garantito, dopo la sentenza che ha rigettato la sua azione di regresso contro il debitore principale, non può certo trasformare la decisione di rigetto di detta azione in decisione di accoglimento della mede- sima e, dunque, determinare l’esistenza di un titolo esecutivo prima inesistente; b) dall’altra parte, che comunque l’oggetto del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. è la valutazione della conformità a diritto del provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha rigettato l’istanza di assegnazione negando l’avvenuta conversione del pignoramento e che, essendo anteriore a tale dedotto paga- mento, non poteva certamente tenerne conto. 5.2 Il ricorrente sostiene, inoltre (sub “B”), che la sentenza a suo dire costituente il titolo esecutivo idoneo a determinare la conversione del sequestro in pignoramento aveva in realtà im- plicitamente accertato la sussistenza dei presupposti per il re- gresso, «di talché andava reputata sentenza condizionale di condanna». La censura, oltre ad essere inammissibile per difetto di specifi- cità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal momento che non è richiamato in modo adeguato e puntuale il contenuto Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 rilevante della predetta sentenza, è comunque manifestamente Numero di raccolta generale 8974/2022Data pubblicazione 18/03/2022 infondata in diritto, sulla base di quello che emerge dalla deci- sione impugnata (e che è confermato nel ricorso): e cioè che in realtà l’azione di regresso, proposta ai sensi dell’art. 1950 c.c. dallo Scoccia, era stata rigettata. È, infatti, appena il caso di osservare che, come è evidente, una sentenza di rigetto non può in nessun caso essere intesa come una sentenza di condanna, sia pure condizionata. 5.3 Il ricorrente sostiene, infine (sub “C”), che, in sede di in- staurazione del giudizio di merito relativo all’opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato improcedibile l’esecuzione stessa, egli aveva manifestato l’in- tenzione di esercitare l’azione di regresso contro il debitore principale, i cui presupposti, a suo dire, si erano frattanto veri- ficati. Anche questa censura risulta inammissibile per varie ragioni. In primo luogo, ancora una volta per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal momento che non è richiamato in ricorso, con la necessaria precisione, il conte- nuto rilevante dell’atto processuale in cui sarebbe stata propo- sta la predetta domanda. In secondo luogo, perché, anche ad ammettere che, dopo la pronuncia dell’ordinanza oggetto dell’opposizione, si fossero verificati i presupposti per il regresso, ciò non avrebbe in nes- sun caso potuto determinare né la “trasformazione” della sen- tenza di rigetto di tale azione, depositata quale titolo esecutivo ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 186 disp. att. c.p.c., in sentenza di condanna, né, tanto meno, determinare l’illegittimità dell’or- dinanza oggetto dell’opposizione, pronunciata anteriormente. Infine, anche laddove la censura in esame potesse essere in- tesa come denuncia di omessa pronuncia in relazione, non all’opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617 Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 c.p.c., ma in relazione ad una eventuale nuova e distinta do-Numero di raccolta generale 8974/2022Data pubblicazione 18/03/2022 manda di condanna della società garantita, ai sensi dell’art.1950 c.c., proposta cumulativamente alla domanda di merito di cui all’opposizione agli atti esecutivi, si tratterebbe di una au- tonoma domanda di condanna, cioè di una azione ordinaria di cognizione (non di una opposizione agli atti esecutivi, quindi), in relazione alla quale l’eventuale omessa pronuncia avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello e non certo direttamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.. 6. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22976/2019 Numero sezionale 397/2022 Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-Numero di raccolta generale 8974/2022Data pubblicazione 18/03/2022 vile, in data 8 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 22976/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m
Sentenza Cassazione n. 08974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris