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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10266/2026

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-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E L’ABITARE – [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella PUGLIA n. 3173/2024 depositata il 19/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7324/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 10266/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Grottaglie (TA) notificò alla controricorrente,Agenzia regionale per la casa e l’abitare [OSCURATO:PERSONA] (ex IACP), un avvisodi pagamento in relazione all’omesso versamento di € 36.475,00 per IMU2014, oltre a € 10.942,50 per sanzioni e € 2.640,00 per interessi.L’imposta era richiesta in relazione a 82 unità immobiliari classate A/3 sitein quel Comune e indicate nell’avviso ed era calcolata applicando allarendita aggiornata l’aliquota del 9,4 per mille detraendo la quota perabitazione principale.La contribuente impugnò l’atto avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Taranto che, nel contraddittorio con il Comune e consentenza n. 1619/04/2019, respinse il ricorso riconoscendo la legittimitàdell’avviso impugnato.Su appello della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Puglia e con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravamedichiarando la nullità dell’avviso notificato.Secondo il giudice d’appello, previa analisi dell’evoluzione legislativa sulpunto, l’avviso violerebbe il d.l. 102/13, convertito nella legge 124/13 che,modificando l’art. 13 del d.l. 201/11, convertito nella legge 214/11, avevadisposto dal gennaio 2014 l’esenzione dall’IMU per i fabbricati di civileabitazione destinati ad “alloggio sociale” come definito dal d.interm. del 22aprile 2008.

La Corte di merito ha infatti ritenuto che gli immobili abitativiposseduti dalla controricorrente nel Comune di Grottaglie siano tali,richiamando l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 6380/2024) e l’art.10, comma 3, del d.l. 47/14, che definisce tal sorta di immobili in quantoadibiti a uso residenziale, realizzati o recuperati da soggetti pubblici eprivati, nonché dall’ente gestore comunque denominato, da concedere inlocazione, per ridurre il disagio abitativo d’individui e nuclei familiarisvantaggiati che non sono in grado d’accedere alla locazione d’alloggi allecondizioni di mercato.

L’applicazione al caso specifico sarebbe daNumero registro generale 7324/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 10266/2026Data pubblicazione 20/04/2026ricondurre all’oggetto sociale della stessa appellante sicché tutti gli alloggidalla stessa posseduti dovrebbero appartenere alla suindicata categoria.Tale situazione avrebbe altresì esentato la proprietaria dalla dichiarazioneprevista dall’art. 2, comma 5-bis del d.l. 102/13, destinata a chiederel’assimilazione di tali alloggi a quelli popolari ai sensi del citato d.m. 22aprile 2008 (Cass. 23680/2020).

Il fatto che il Comune avessericonosciuto per tali unità la detrazione di € 200,00 in quanto abitazioniprincipali, confermerebbe la destinazione e la conoscenza, in capo all’entelocale, dei requisiti dei detentori degli alloggi sociali, tutti regolarmenteassegnati agli aventi diritto.Ricorre per cassazione l’ente locale sulla base di un unico motivo.Resiste l’Agenzia con controricorso illustrato da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’ente locale si duole della violazione ofalsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c.

Sostiene che la proprietà non abbia provato ladestinazione degli immobili ad alloggi sociali, sicché sarebbe correttal’applicazione dell’imposta secondo il calcolo di cui all’avviso impugnato,fine l’orientamento di questa Corte nelle pronunce n. 14511 e14515/2024.

Contesta che costituisca presunzione ex art. 2727 c.c.dell’appartenenza alla categoria beneficiata l’argomentazione della Cortedi merito secondo cui ciò si evincerebbe dal fatto di essere alloggiassegnati a famiglie svantaggiate, dalla natura soggettiva e dall’oggettosociale dell’Agenzia appellante.

Sostiene che le circostanze suindicate nonsiano precise e pertanto idonee alla prova del fatto, contestando che:- l’assegnazione a individui e famiglie svantaggiate non determinanecessariamente che si tratti di “alloggi sociali” che beneficianodell’esenzione.

Non sarebbe infatti provato che i requisiti reddituali deglioccupanti siano rimasti i medesimi nell’anno 2014 e neppure che gliNumero registro generale 7324/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 10266/2026Data pubblicazione 20/04/2026occupanti stessi siano i medesimi originariamente assegnatari, atteso cheil superamento di tali limiti non determina l’escomio ma solol’adeguamento del canone;- l’oggetto sociale dell’Agenzia non è neppure elemento che conducanecessariamente alla prova del fatto, atteso che, ai sensi dell’art. 18,comma 3, della legge reg.

Puglia n. 10/2014 e nell’ipotesi suindicata,l’Agenzia può locare l’immobile a canone di mercato;- l’avere il Comune applicato a tutti gli alloggi la detrazione per abitazioneprincipale, lungi dal provare che si tratti di alloggi sociali, nulla dice inordine ai predetti requisiti reddituali, peraltro non noti all’ente locale,verifiche alla stessa Agenzia gestrice.2.

Il motivo è fondato.3.

La Corte di merito ha basato la sua decisione riferendosiesclusivamente alla natura giuridica dell’Agenzia appellante, oggicontroricorrente, anche al fine d’escludere, come da costantegiurisprudenza di questa Corte, l’obbligo dichiarativo previsto dal comma5-bis dell’art. 1 d.l. 102/13.

Tuttavia, ha errato nel limitare il suo esamealla predetta natura giuridica senza accertare se, nel caso specifico, glialloggi in questione rivestissero i requisiti per integrare la fattispecie di“alloggio sociale” con il conseguente diritto all’invocata esenzione.3.1 Secondo costante orientamento di questa Corte, infatti, in tema diIMU, la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istitutiautonomi per le case popolari (IACP), prevista dall'art. 13, comma 10, deld.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non èincompatibile con l'esenzione prevista dall'art.13, comma 2, lett. b), deld.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, comedefiniti nel d.interm. 22 aprile 2008, poiché i due regimi agevolativipossono coesistere, dovendo essere accertata, in concreto e conNumero registro generale 7324/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 10266/2026Data pubblicazione 20/04/2026riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei rispettivi presuppostiapplicativi (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27529, Rv. 672729 – 01).3.2 Deve altresì condividersi la tesi secondo cui l’onere di provarel’appartenenza delle unità immobiliari alla categoria degli “alloggi sociali”spetta all’Agenzia che invoca l’esenzione.3.3 Vi è invero qualche pronuncia nel senso sostenuto dalla Corte dimerito (n. 6380/24 citata anche nella memoria integrativa) che,richiamando il principio della c.d. vicinanza della prova nonché quello dicollaborazione e buona fede ex art. 10, comma 1, l. 212/2000, ha ritenutoche, anziché essere l’Agenzia regionale gravata dall’onere suindicato,spetterebbe al Comune, in quanto incaricato della gestione dell’iter diassegnazione degli alloggi, a dover provare che gli stessi non rivestono lecaratteristiche per essere ritenuti alloggi sociali.3.4 Tuttavia la giurisprudenza del tutto prevalente è in senso contrario atale orientamento, come si evince, tra le molte altre e limitandosi alle piùrecenti, dalle pronunce di questa Sezione nn. 11198/25, 11188/25,11186/25, 11198/25, 10223/25, 10222/25, 10221/25, 10220/25,9432/25, 6854/25, 3824/25, 14511/24, 39799/21, 37342/21.3.5 Si è in particolare evidenziato come l’esenzione fiscale - previstadall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, neltesto novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27dicembre 2013, n. 147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagliI.A.C.P.), ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a farvalere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza dellecaratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dald.interm. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onereprobatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede perdocumenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione dellaNumero registro generale 7324/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 10266/2026Data pubblicazione 20/04/2026circostanza che non tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P. rientrano indetta categoria (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).Questa Corte ha in tal senso cassato una pronuncia di merito che avevabasato tale diritto unicamente sull’attestazione dell’Agenzia contribuenteritenendo invece (vv.

Cass. 14511/2024) che, ai fini del dirittoall’esenzione, occorra la puntuale dimostrazione della sussistenza dellecaratteristiche conformi a quelle previste dal d.m. 22 aprile 2008, nonessendo invocabile, sul punto, neppure il principio di non contestazione exart. 115 c.p.c. (la citata Cass. 11198/25 che richiama sul punto la22616/24).3.6 Va inoltre evidenziato come le numerose pronunce richiamatedall’Agenzia nella memoria integrativa, non hanno ritenuto di confermareuna presunzione della qualifica di alloggio sociale in tutte le unità diedilizia residenziale sovvenzionata individuate nell’avviso, ma dipresumere che sia adempiuto il requisito della residenza anagrafica e delladestinazione ad abitazione principale da parte degli assegnatari, essendofisiologicamente insite la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gliobblighi posti a carico dei beneficiari dell’assegnazione di alloggi di ediliziaresidenziale pubblica, la cui inadempienza può comportarne la decadenza.4.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio dellacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia cheprovvederà altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese della fase dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E L’ABITARE – [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella PUGLIA n. 3173/2024 depositata il 19/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7324/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 10266/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Grottaglie (TA) notificò alla controricorrente,Agenzia regionale per la casa e l’abitare [OSCURATO:PERSONA] (ex IACP), un avvisodi pagamento in relazione all’omesso versamento di € 36.475,00 per IMU2014, oltre a € 10.942,50 per sanzioni e € 2.640,00 per interessi.L’imposta era richiesta in relazione a 82 unità immobiliari classate A/3 sitein quel Comune e indicate nell’avviso ed era calcolata applicando allarendita aggiornata l’aliquota del 9,4 per mille detraendo la quota perabitazione principale.La contribuente impugnò l’atto avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Taranto che, nel contraddittorio con il Comune e consentenza n. 1619/04/2019, respinse il ricorso riconoscendo la legittimitàdell’avviso impugnato.Su appello della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Puglia e con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravamedichiarando la nullità dell’avviso notificato.Secondo il giudice d’appello, previa analisi dell’evoluzione legislativa sulpunto, l’avviso violerebbe il d.l. 102/13, convertito nella legge 124/13 che,modificando l’art. 13 del d.l. 201/11, convertito nella legge 214/11, avevadisposto dal gennaio 2014 l’esenzione dall’IMU per i fabbricati di civileabitazione destinati ad “alloggio sociale” come definito dal d.interm. del 22aprile 2008. La Corte di merito ha infatti ritenuto che gli immobili abitativiposseduti dalla controricorrente nel Comune di Grottaglie siano tali,richiamando l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 6380/2024) e l’art.10, comma 3, del d.l. 47/14, che definisce tal sorta di immobili in quantoadibiti a uso residenziale, realizzati o recuperati da soggetti pubblici eprivati, nonché dall’ente gestore comunque denominato, da concedere inlocazione, per ridurre il disagio abitativo d’individui e nuclei familiarisvantaggiati che non sono in grado d’accedere alla locazione d’alloggi allecondizioni di mercato. L’applicazione al caso specifico sarebbe daNumero registro generale 7324/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 10266/2026Data pubblicazione 20/04/2026ricondurre all’oggetto sociale della stessa appellante sicché tutti gli alloggidalla stessa posseduti dovrebbero appartenere alla suindicata categoria.Tale situazione avrebbe altresì esentato la proprietaria dalla dichiarazioneprevista dall’art. 2, comma 5-bis del d.l. 102/13, destinata a chiederel’assimilazione di tali alloggi a quelli popolari ai sensi del citato d.m. 22aprile 2008 (Cass. 23680/2020). Il fatto che il Comune avessericonosciuto per tali unità la detrazione di € 200,00 in quanto abitazioniprincipali, confermerebbe la destinazione e la conoscenza, in capo all’entelocale, dei requisiti dei detentori degli alloggi sociali, tutti regolarmenteassegnati agli aventi diritto.Ricorre per cassazione l’ente locale sulla base di un unico motivo.Resiste l’Agenzia con controricorso illustrato da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’ente locale si duole della violazione ofalsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c. Sostiene che la proprietà non abbia provato ladestinazione degli immobili ad alloggi sociali, sicché sarebbe correttal’applicazione dell’imposta secondo il calcolo di cui all’avviso impugnato,fine l’orientamento di questa Corte nelle pronunce n. 14511 e14515/2024. Contesta che costituisca presunzione ex art. 2727 c.c.dell’appartenenza alla categoria beneficiata l’argomentazione della Cortedi merito secondo cui ciò si evincerebbe dal fatto di essere alloggiassegnati a famiglie svantaggiate, dalla natura soggettiva e dall’oggettosociale dell’Agenzia appellante. Sostiene che le circostanze suindicate nonsiano precise e pertanto idonee alla prova del fatto, contestando che:- l’assegnazione a individui e famiglie svantaggiate non determinanecessariamente che si tratti di “alloggi sociali” che beneficianodell’esenzione. Non sarebbe infatti provato che i requisiti reddituali deglioccupanti siano rimasti i medesimi nell’anno 2014 e neppure che gliNumero registro generale 7324/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 10266/2026Data pubblicazione 20/04/2026occupanti stessi siano i medesimi originariamente assegnatari, atteso cheil superamento di tali limiti non determina l’escomio ma solol’adeguamento del canone;- l’oggetto sociale dell’Agenzia non è neppure elemento che conducanecessariamente alla prova del fatto, atteso che, ai sensi dell’art. 18,comma 3, della legge reg. Puglia n. 10/2014 e nell’ipotesi suindicata,l’Agenzia può locare l’immobile a canone di mercato;- l’avere il Comune applicato a tutti gli alloggi la detrazione per abitazioneprincipale, lungi dal provare che si tratti di alloggi sociali, nulla dice inordine ai predetti requisiti reddituali, peraltro non noti all’ente locale,verifiche alla stessa Agenzia gestrice.2. Il motivo è fondato.3. La Corte di merito ha basato la sua decisione riferendosiesclusivamente alla natura giuridica dell’Agenzia appellante, oggicontroricorrente, anche al fine d’escludere, come da costantegiurisprudenza di questa Corte, l’obbligo dichiarativo previsto dal comma5-bis dell’art. 1 d.l. 102/13. Tuttavia, ha errato nel limitare il suo esamealla predetta natura giuridica senza accertare se, nel caso specifico, glialloggi in questione rivestissero i requisiti per integrare la fattispecie di“alloggio sociale” con il conseguente diritto all’invocata esenzione.3.1 Secondo costante orientamento di questa Corte, infatti, in tema diIMU, la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istitutiautonomi per le case popolari (IACP), prevista dall'art. 13, comma 10, deld.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non èincompatibile con l'esenzione prevista dall'art.13, comma 2, lett. b), deld.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, comedefiniti nel d.interm. 22 aprile 2008, poiché i due regimi agevolativipossono coesistere, dovendo essere accertata, in concreto e conNumero registro generale 7324/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 10266/2026Data pubblicazione 20/04/2026riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei rispettivi presuppostiapplicativi (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27529, Rv. 672729 – 01).3.2 Deve altresì condividersi la tesi secondo cui l’onere di provarel’appartenenza delle unità immobiliari alla categoria degli “alloggi sociali”spetta all’Agenzia che invoca l’esenzione.3.3 Vi è invero qualche pronuncia nel senso sostenuto dalla Corte dimerito (n. 6380/24 citata anche nella memoria integrativa) che,richiamando il principio della c.d. vicinanza della prova nonché quello dicollaborazione e buona fede ex art. 10, comma 1, l. 212/2000, ha ritenutoche, anziché essere l’Agenzia regionale gravata dall’onere suindicato,spetterebbe al Comune, in quanto incaricato della gestione dell’iter diassegnazione degli alloggi, a dover provare che gli stessi non rivestono lecaratteristiche per essere ritenuti alloggi sociali.3.4 Tuttavia la giurisprudenza del tutto prevalente è in senso contrario atale orientamento, come si evince, tra le molte altre e limitandosi alle piùrecenti, dalle pronunce di questa Sezione nn. 11198/25, 11188/25,11186/25, 11198/25, 10223/25, 10222/25, 10221/25, 10220/25,9432/25, 6854/25, 3824/25, 14511/24, 39799/21, 37342/21.3.5 Si è in particolare evidenziato come l’esenzione fiscale - previstadall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, neltesto novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27dicembre 2013, n. 147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagliI.A.C.P.), ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a farvalere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza dellecaratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dald.interm. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onereprobatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede perdocumenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione dellaNumero registro generale 7324/2025Numero sezionale 2745/2026Numero di raccolta generale 10266/2026Data pubblicazione 20/04/2026circostanza che non tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P. rientrano indetta categoria (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).Questa Corte ha in tal senso cassato una pronuncia di merito che avevabasato tale diritto unicamente sull’attestazione dell’Agenzia contribuenteritenendo invece (vv. Cass. 14511/2024) che, ai fini del dirittoall’esenzione, occorra la puntuale dimostrazione della sussistenza dellecaratteristiche conformi a quelle previste dal d.m. 22 aprile 2008, nonessendo invocabile, sul punto, neppure il principio di non contestazione exart. 115 c.p.c. (la citata Cass. 11198/25 che richiama sul punto la22616/24).3.6 Va inoltre evidenziato come le numerose pronunce richiamatedall’Agenzia nella memoria integrativa, non hanno ritenuto di confermareuna presunzione della qualifica di alloggio sociale in tutte le unità diedilizia residenziale sovvenzionata individuate nell’avviso, ma dipresumere che sia adempiuto il requisito della residenza anagrafica e delladestinazione ad abitazione principale da parte degli assegnatari, essendofisiologicamente insite la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gliobblighi posti a carico dei beneficiari dell’assegnazione di alloggi di ediliziaresidenziale pubblica, la cui inadempienza può comportarne la decadenza.4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio dellacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia cheprovvederà altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese della fase dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto