CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2022
Cassazione n. 02920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANO-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 33450/22 Rilevato che con ordinanza in data 29 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il sequestro preventivo di un aeromobile emesso in data 10 luglio 2022 dal GIP del Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagata per la violazione degli art. 292, 295, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973, in relazione all'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972; 11nOtkl e Rilevato che con il primo motivoVha epito la violazione di norme processuali per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma; che con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge con riferimento all'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 e all'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto l'aeromobile era stato importato definitivamente in Italia nel 1999 e iscritto al registro Enac nel 2000; che con il terzo ha dedotto la violazione di legge perché non era stata raggiunta la prova che avesse importato lei il velivolo; che con il quarto ha denunciato la violazione di legge in relazione all'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973 e all'art. 68 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che sussistevano i requisiti di legge per esentare da imposta il bene; Rilevato che con successiva nota il difensore ha contestato l'indicazione del Consigliere delegato all'esame preliminare dei ricorsi in merito all'assenza di procura speciale, dal momento che la ricorrente era indagata nel procedimento penale; Rilevato che il difensore non è munito di procura speciale, che la ricorrente è stata indagata in qualità di legale rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] e che agisce con il ricorso per cassazione per ottenere la restituzione del bene proprio all'Associazione di cui è legale rappresentante; Ritenuto che la qualità di indagata non la esoneri dal conferire la procura speciale al difensore che impugni un provvedimento oggetto di misura cautelare reale (tra le più recenti Sez. 5, n. 2645 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257-01 che espressamente afferma che in questi casi non è sufficiente la mera nomina difensiva); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. e RG 33450/22 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 20