CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 34547/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/07/2023 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese; R lette le conclusioni e la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositate dal difensore del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, emessa il 29 novembre 2017, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di truffa aggravata dal rilevante danno, per avere indotto le vittime a consegnargli una somma di danaro, pari complessivamente ad euro 350 mila, rassicurandole che avrebbe proceduto ad un investimento mai realizzato, senza restituire il denaro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla mancata rilevazione della tardività della querela, circostanza decisiva per la procedibilità dell'azione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del rilevante danno, da escludere con riferimento alla persona offesa Giavazzi, che aveva consegnato all'imputato euro 25.000; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Non sarebbe stata valutata la versione offerta dall'imputato inerente al fatto di avere ricevuto un prestito dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente eccepisce la tardività della querela sporta il 2.12.2014, che il Tribunale e la Corte non si erano posti in quanto il reato in allora era procedibile d'ufficio per effetto dell'aggravante del rilevante danno, ritenuta sussistente. Deve, in primo luogo rilevarsi che risulta dalla sentenza di primo grado la precisa indicazione che a settembre 2014 le vittime iniziarono a diffidare dei comportamenti dell'imputato e gli scrissero per risolvere la questione, solo successivamente rendendosi pienamente conto di essere stati truffati (vi è il richiamo ad atti processuali vedi fg. 4 della sentenza del Tribunale). Lo stesso per la persona offesa Giavazzi (cfr. fgg. 9 e 10 della querela). Ne consegue la tempestività della querela sporta a dicembre 2014. In ogni caso, il motivo sarebbe manifestamente infondato anche alla luce del principio di diritto secondo cui, in tema di condizioni di procedibilità, la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), equivale a presentazione della querela, non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedinnentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità. (Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023, Ongaro, Rv. 285691). 2. Il terzo motivo, che ha priorità logica, è generico in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione offerta a fg. 5 della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte ha messo in luce gli artifici e raggiri compiuti dall'imputato nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei quali era riuscito ad ottenere la rilevante somma di euro 325.000, mancando ogni riscontro probatorio alla tesi sostenuta dal ricorrente circa il fatto di aver ricevuto cotanto prestito. 3. Del pari, con riguardo al secondo motivo, anche il danno alla persona offesa Giavazzi, pari ad euro 25.000 - non idoneo, comunque, ad elidere la sussistenza dell'aggravante per l'altro segmento della condotta inerente al Sala - è stato ritenuto dalla Corte di rilevante entità con motivazione di merito esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità,-- P>1 (-) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1955,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.06.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA SEZ