CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1996
Cassazione n. 03904/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/03/1996 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il primo e il secondo motivo - aventi ad oggetto la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. - sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 5-7). Il terzo motivo - avente ad oggetto la sussistenza dell'aggravante teologica del reato di lesioni - è inammissibile perché dedotto per la prima volta in questa Sede. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09