CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 18146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90, non avendo il giudice verificato la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen. Considerato che l'art. 581, lettera c) c.p.p. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lettera c) c.p.p., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lettera c) c.p.p. quale causa di inammissibilità. Ritenuto che nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato l'assenza di cause di proscioglimento in considerazione di una serie di fattori di senso contrario, quali i contatti con i frequentatori del SERT di Verona, il numero dei flaconi di metadone rinvenuti e la somma di denaro trovata nella sua disponibilità per la quale non sono state fornite spiegazioni. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente