CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 23/07/2021 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni di cui agli art. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto e sesto cod. pen. (capo 1), nonché di cui agli art. 81 cpv. cod. pen., 110, 629, comma 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., art. 416-bisl. cod. pen. (capo 2), fatti commessi in Palermo in data antecedente e prossima al settembre 2020. 2. L'Ingrassia, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due diversi motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'individuazione di condotte dimostrative della partecipazione dell'odierno ricorrente all'associazione; l'Ingrassia deve essere ritenuto estraneo alle estorsioni oggetto di contestazione; nessun rilievo effettivo può essere attribuito ai diversi incontri osservati con soggetti pregiudicati e coinvolti nella associazione, attesa la loro natura di incontri muti; la stessa formulazione del capo di imputazione provvisorio dimostra la sua fragilità quanto alla descrizione della condotta imputata all'Ingrassia, accusato di avere coadiuvato i vertici e persone deputate alla reggenza dell'associazione mafiosa con ruolo di comando; l'eventuale ausilio prestato in tal senso è comunque cosa diversa dall'aver diretto l'associazione; l'ordinanza impugnata sul punto si presenta gravemente carente non avendo analizzato, né motivato, la portata delle dichiarazioni dei collaboratori Colletti, che non ha in alcun modo fornito elementi utili a configurare una situazione di intraneità dell'Ingrassia all'associazione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 273, comma 1, e art. 274 cod. proc. pen. per assenza di un grave quadro indiziario in relazione alla sussistenza del reato; ricorre una trascuratezza della motivazione quanto alla ricorrenza di esigenze cautelari ed anche il giudizio relativo alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza finisce per essere assorbito da quello concernente le modalità e circostanze del fatto. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso - con il quale è stata dedotta violazione di legge e apparenza della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza onde ritenere correttamente configurata a carico dell'Ingrassia la partecipazione, anche in posizione rilevante e di vertice, dell'organizzazione mafiosa - la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della 2 t giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano). 3. Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con un'articolata considerazione degli elementi addotti a carico dell'Ingrassia, che si presenta organica, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, vagliate specificamente anche quanto alle dichiarazioni del Bisconti e del Colletti. È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato. L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo di vertice dell'Ingrassia, la sua posizione di riconosciuto vecchio uomo d'onore che consigliava direttamente il boss Greco nella risoluzione di una serie di questioni in tema di estorsione e mantenimento delle famiglie dei sodali detenuti, si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare 3 iw congiuntamente il portato di tali dichiarazioni unitamente all'ampia attività di osservazione e controllo posta in essere dalla Polizia giudiziaria. La motivazione fornita dal riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza, anche nel considerare le diverse argomentazioni riproposte dalla difesa in ordine alle dichiarazioni del Bisconti e del Colletti, che non vengono mai lette e considerate isolatamente, ma integrate dalla descrizione oggettiva del contesto emerso dalle captazioni. Nello stesso senso, il Tribunale fornisce chiare indicazioni in ordine alla gestione e caratterizzazione dei vertici del mandamento in questione, con ciò rispondendo in modo articolato, e sorretto da logici riscontri anche nella successione temporale, quanto al ruolo svolto dai diversi soggetti indagati chiaramente coinvolti nella gestione degli interessi della consorteria criminale. 3.1. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato e approfondito, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire all'Ingrassia in concreto il ruolo di rilievo nell'ambito dell'associazione. Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Finocchiaro,). Il ruolo di risolutore di una serie di controversie di portata rilevante, in materia di estorsione e gestione delle risorse volte a sostenere le famiglie dei sodali detenuti, è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione e dei servizi di osservazione, anche alla luce del principio costante, che qui si intende ribadire, secondo il quale nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01, Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01). La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi episodi rispetto ai quali si identificava nell'Ingrassia proprio un soggetto esperto e punto di riferimento anche per i più giovani reggenti dal mandamento, con possibilità di risolvere, nella sua posizione i diversi problemi insorti in tema di estorsioni e di gestione delle risorse economiche in favore di coloro che si trovavano in carcere. Non coglie dunque nel segno l'osservazione della difesa secondo la quale il ruolo dell'Ingrassia non potrebbe essere riconosciuto in quanto definito in sede di imputazione provvisoria quale coadiutore, risolvendosi tale censura in una mera critica linguistica quanto al linguaggio utilizzato dagli inquirenti, senza tener conto della descrizione puntuale, analitica e coordinata dell'insieme dei gravi, rilevanti ed univoci indizi di colpevolezza a carico dello stesso. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso occorre considerare che, nonostante la critica articolata dalla difesa, nell'ambito della motivazione si presenta adeguata la considerazione complessiva delle emergenze procedimentali poste alla base della misura applicata, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 275 cod. proc. pen., atteso che, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo profilo, ricorre infatti una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta. Nessun elemento in tal senso risulta allegato o evidenziato dalla difesa ed, anzi, Tribunale ha ampiamente motivato sottolineando la recidiva che caratterizza la posizione dell'Ingrassia, richiamando la tipologia di condanne dalle quali lo stesso risulta gravato, decisamente indicative di una intraneità dello stesso nella consorteria mafiosa di riferimento. Né ricorre la rilevata trascuratezza della motivazione in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, occorre rilevare difatti come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'Ingrassia, mentre la critica della difesa si risolve in una mera prospettazione alternativa senza allegare alcun effettivo dato di fatto o elemento valutativo in senso contrario. Con argomenti articolati ed approfonditi, che non si prestano a considerazioni di contraddittorietà o illogicità, il Tribunale ha richiamato i diversi atti di indagine che evidenziavano la costante frequentazione, anche mediante l'adozione di particolari accortezze per non essere intercettati o captati nelle conversazioni, tra l'Ingrassia e altri soggetti pregiudicati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). A fronte dell'articolata motivazione del Tribunale del riesame, il ricorrente nel denunciare contraddittoria considerazione e valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, non ha assolto l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, mentre ha di fatto riproposto una lettura alternativa degli stessi elementi di merito oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura dei giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 5. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.