CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20419/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dassio unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 554/2025 depositatail 25/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026In data 24 ottobre 2022, in Londra (UK), l’arbitro unico TimothyRayment pronunciava il Lodo ad esito del procedimento arbitrale estero traGeneral [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito anche solo “GN oGeneral Noli”) e [OSCURATO:SOCIETA]Con il decreto n. cronol. 1468/2023 ex art.839 c.p.c., il Giudice delegatodella Corte di Appello di Bologna nell’ambito del procedimento di VolontariaGiurisdizione R.G. 40/2023, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha dato riconoscimento nella Repubblica italiana allodo arbitrale straniero di cui sopra.A seguito della notifica del decreto con il lodo, [OSCURATO:SOCIETA] ha propostoopposizione ex art.840 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Bologna e -come si evince da quanto trascritto in ricorso (fol.9) e dalla stessa sentenzaimpugnata (fol.3) ha chiesto di:- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell’arbitro a deciderela controversia perché precedentemente insorta tra le parti e pendenteavanti il Tribunale di Ravenna;- accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria per leragioni esposte in narrativa;- accertare e dichiarare il difetto di regolare costituzione delcontraddittorio in assenza di prova della rituale notifica a [OSCURATO:PERSONA] delladomanda arbitrale secondo le convenzioni multilaterali e bilaterali applicabilinel caso de quo;- in relazione a ciascuna, per l'effetto, revocando il decreto n. cronol.1468/2023 emesso in data 09.05.2023, rigettare la domanda avversaria diriconoscimento del lodo arbitrale.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione.In corso di causa l'attrice ha eccepito la violazione dell'art. 839 c.p.c.,deducendo la mancata produzione in originale o in copia conforme del lodoe del compromesso nella prima fase dinanzi al Giudice delegato.Numero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte di appello di Bologna ha respinto l’opposizione e confermato ildecreto opposto, condannando [OSCURATO:SOCIETA] alle spese.[OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza inepigrafe indicata con sei motivi illustrati con memoria.[OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Preliminarmente va disattesa la complessiva eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente, atteso chele ragioni di censura risultano comprensibili.3.- Il ricorso propone sei motivi rispetto ai quali è opportuno anticipareil quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.4.- Giova premettere che il presente giudizio non attiene alla validità dellodo straniero ed alle norme processuali che hanno presieduto alla suapronuncia, ma, esclusivamente, alla possibilità di tale lodo straniero diessere recepito dalla giurisdizione nazionale in forza di delibazione e, quindi,mediante la speciale procedura di cui agli artt. 839 e ss. cod. proc. civ. chehanno recepito gli artt. 4 e 5 della Convenzione per il riconoscimento el'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a [OSCURATO:PERSONA] il 10giugno 1958 alla quale l’Italia ha aderito e dato esecuzione con la legge n.62/1968. La decisione della odierna controversia, dunque, deve avvenirealla stregua dell’appena richiamata (e complessiva) cornice legislativa,nazionale ed internazionale, di cui è qui opportuno fare menzione.Va ricordato, poi, che gli artt. 839 e 840 c.p.c. – inseriti nel Capo VII(Dei lodi stranieri), del Titolo VIII, del Libro IV, del codice di procedura civile– sono qui applicabili ratione temporis, nel testo anteriore alle modificheapportate dal d.lgs. n. 149/2022.L’art.839 c.p.c. disciplina il procedimento di riconoscimento edesecuzione dei lodi stranieri e così dispone:«Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporrericorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiedeNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corted'appello di Roma.Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme,insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originaleo in copia conforme.Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in linguaitaliana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificataconforme.Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale dellodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica,salvoché:1) la controversia non potesse formare oggetto di compromessosecondo la legge italiana;2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico»L’art.849 c.p.c. disciplina il giudizio di opposizione avverso il decreto concui ex art.839 c.p.c. il presidente della corte di appello dichiara l’efficaciadel lodo straniero in Italia e dispone:«Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero èammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appelloentro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che negal'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenzaimpugnabile per cassazione.Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dallacorte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodoè invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla leggead esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondola legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazioneNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è statopronunciato;2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata delladesignazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è statanell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nelcompromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti delcompromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni dellodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essereseparate da quelle che riguardano, questioni non sottoposte ad arbitrato, leprime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale nonsono stati conformi all'accordo delle parti, o in mancanza di tale accordo,alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è statoannullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, osecondo la legge del quale, è stato reso.Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo stranierosiano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzocomma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per ilriconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che harichiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra partepresti idonea garanzia.Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutatiallorché la corte d'appello accerta che:1) la controversia non potesse formare oggetto di compromessosecondo la legge italiana;2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali»Numero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/20265.- Va aggiunto che secondo la giurisprudenza di questa Corte,l'arbitrato internazionale non può che essere rituale, nonostante la diversaqualificazione ad opera delle parti, in quanto il sistema delineato prevedeunicamente una specifica figura di arbitrato rituale idonea a superare iconfini domestici (Cass. S.U. n. 10800/2015; Cass. n. 22338/2013), il checomporta che possano trovare applicazione anche le norme specificamentedettate per l’arbitrato rituale nazionale, ove non incompatibili con ilcarattere internazionale dell’arbitrato concordato.L'art. 5 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1958, che introduce unmeccanismo di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranierirecepito in Italia dagli artt. 839-840 cod. proc. civ., non lascia al giudice delriconoscimento ed esecuzione alcun margine di controllo sul merito delladecisione adottata in sede arbitrale, sicché compete al giudice una verificasoltanto estrinseca e limitata al contenuto precettivo della statuizione, siapure ricostruito alla luce della parte espositiva e motiva del lodo, ma chenon può mai tradursi in un controllo della motivazione (Cass. n.3255/2022).Invero, ai sensi degli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., in sede diopposizione al decreto del Presidente della Corte di Appello, possono essererilevate, su istanza di parte, tra le condizioni ostative al riconoscimento,l'incapacità delle parti, in base alla legge ad esse applicabile, oppurel'invalidità della convenzione, secondo la legge prescelta dalle parti o lalegge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato, nonché la mancatainformazione della parte nei cui confronti il lodo è invocato in ordine alladesignazione dell'arbitro o lo stesso del procedimento arbitrale o comunquel'impossibilità di far valere la propria difesa in detto procedimento (Cass.n. 27322/2020).L'onere della prova ricade sulla parte che resiste alla domanda diriconoscimento (Cass. 671/2000).Riguardo alla contestazione di cui all'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2,questa Corte (Cass. 12873/2006; Cass. 27734/2013) ha già chiarito cheNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026«l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero previstadall'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2, consistente nell'impossibilità di far valerela propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fattoche una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamentostraniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invecenecessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversaconfigurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere,semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quelloprevisti».6.1.- Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 839 c.p.c.e art. 4 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958 in collegamentocon l'art. 360 comma 1 n. 3 e n.4 c.p.c. per nullità della sentenza e delprocedimento. La ricorrente, dopo avere ricordato di avere eccepito in corsodi causa la violazione dell’art. 839 c.p.c. deducendo la mancata produzionein originale o in copia conforme del lodo e del compromesso, censura lastatuizione con cui la Corte di appello ha respinto l’eccezione, affermandoche «la stessa non è fondata alla luce di quanto depositato nel procedimentoconcluso con il decreto 9.5.2023, di cui il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dava atto nelproprio (opposto) provvedimento»".6.2. - La censura è articolata in tre profili che vanno tutti disattesi.6.2.1. - Con il primo profilo la ricorrente premette che ai sensidell’art.839 c.p.c. chi voglia far valere un lodo straniero nella RepubblicaItaliana deve produrre, a pena di inammissibilità, il lodo e il compromessoin originale od in copia conforme, nonché la traduzione in lingua italiana ditali atti. Sostiene che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto con ilricorso quanto richiesto a pena di inammissibilità perché aveva prodotto «illodo e il contratto con la clausola compromissoria, entrambi in copiasemplice munita solo di traduzione del difensore di essa GN, a cui era poiallegato un verbale notarile che riferiva che il legale aveva presentato latraduzione chiedendo di asseverarla con giuramento» (fol.10, ric.) -, deduceNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026di avere contestato nel corso del giudizio di opposizione che taleadempimento fosse stato assolto e critica la decisione impugnataassumendo che non era sufficiente ad escludere l’inosservanza delladisposizione normativa il fatto che nella sentenza impugnata si sia operatoun rinvio al decreto di riconoscimento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] perescludere il vizio, visto che il decreto richiamato era stato opposto.6.2.2. Innanzi tutto, la tesi attorea, circa la mancata produzione deglidi ricorso ove è detto (fol.11, ric.) che nel procedimento ex art.839 c.p.c.,il Giudice delegato, con ordinanza del 30 marzo 2023 aveva ritenuto che«non appare sufficiente, ai fini dell’adozione del provvedimento invocato, laproduzione di copie del lodo e del compromesso autenticate dal difensore,occorrendo certificazione di conformità proveniente da pubblico ufficiale aciò abilitato» ed aveva disposto poi l'integrazione e GN aveva provvedutoquindi ad un nuovo deposito di copie del lodo e del compromesso, con notadi deposito di GN del 27 aprile 2023 - cfr. "Istanza di deposito" 27 aprile 23di GN con n.2 allegati "copia conforme" per il lodo e "copia conforme”.6.2.3.- Ne consegue che la decisione della Corte di appello risultaimmune da vizi, essendo incontestato che al momento dell’adozione deldecreto di efficacia del lodo straniero la produzione documentale depositataera completa, come accertato dal Giudice delegato (all. D.5., ric.) e ribaditodalla Corte di appello, di guisa che la censura, sotto questo profilo, èinammissibile.6.2.4.- Non merita condivisione nemmeno l’ulteriore argomento che laricorrente spende per sostenere l’erroneità della statuizione, deducendo lamancanza originaria dei documenti in questione.La ricorrente assume, richiamando Cass. n. 37022/2021, chericorrerebbe la nullità della sentenza per l’omesso rilievo - anche d'ufficio -della mancanza di un presupposto processuale, in quanto il giudizio direttoad ottenere il riconoscimento e l’esecutorietà del lodo arbitrale straniero nonNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026poteva essere iniziato per difetto di un presupposto processuale – e nonpoteva di conseguenza essere emesso il decreto di riconoscimento di lodoarbitrale straniero, che restava così caducato. La ricorrente sembra fondarequesto specifico profilo di censura sulla mancanza ab origine nelprocedimento ex art.389 c.p.c. del lodo e della clausola compromissoria inoriginale o in copia conforme.6.2.5.- La censura si rivela infondata. Il procedimento ex art.839 c.p.c.e ss. si connota come procedimento eventualmente bifasico. La prima fasesi svolge inaudita altera parte su base documentale e il Presidente dellaCorte di appello, o un suo delegato, deve accertare la regolarità formale dellodo alle condizioni e che la controversia fosse compromettibile secondo lalegge italiana e che il lodo non sia contrario all’ordine pubblico. In caso diopposizione ex art.840 c.p.c., la seconda fase si svolge dinanzi alla Corte diappello, in contraddittorio, secondo il disposto degli art.645 e ss c.p.c. inquanto applicabili.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimentodell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, inoriginale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione delladomanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno1958 e dall'art. 839, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce non giàuna condizione dell'azione, ma un presupposto processuale necessario perla valida introduzione del giudizio, la cui sussistenza dev'essere verificataanche d'ufficio da parte del giudice, quale requisito formale di procedibilitàdella domanda, con riferimento al momento dell'instaurazione delprocedimento, indipendentemente da eccezioni o deduzioni dellacontroparte (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16701/2020; Cass. n. 4417/1998;Cass. n. 9980/1995; Cass. n. 12187/1992,). In applicazione di taleprincipio, è stata ritenuta insufficiente, ai fini della procedibilità delladomanda, la produzione di una copia fotostatica non autenticata,indipendentemente dalla mancata contestazione della sua conformitàNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026all'originale (cfr. Cass. n. 1526/1987,), così come la produzione di una copiadel compromesso recante una certificazione di conformità all'originaleproveniente da persona non identificabile ed è stata esclusa anche lapossibilità di rimettere la causa in istruttoria nel giudizio di opposizione perconsentire all'opposto la produzione dell'originale o di una copia conforme(cfr. Cass. n. 17291/2009).Come chiarito proprio da Cass. n. 17291/2009 e da Cass. n.37022/2021, quest’ultima decisione richiamata impropriamente dallaricorrente a sostegno della sua tesi, la produzione non può, di conseguenza,essere integrata mediante il deposito del documento nel giudizio diopposizione al decreto emesso dal presidente della Corte d'appello, nonessendo soggetta alla disciplina dettata dall'art. 184 cod. proc. civ. per laproduzione di documenti.6.2.6.- Ebbene la fattispecie in esame non rientra in questo ambitoapplicativo, atteso che l’integrazione documentale riguardante i presuppostiprocessuali è avvenuta nell’ambito del procedimento ex art.839 c.p.c. inesecuzione dell’ordinanza del giudice delegato chiamato ad accertare laregolarità formale del lodo estero, e non nel successivo procedimento diopposizione. Né d’altronde l’integrazione documentale, ove avvenga nellafase del procedimento che si svolge inaudita altera parte pregiudica il dirittodi difesa ed il principio del contraddittorio che, anzi, può aver modo diesplicarsi in maniera più completa nell’eventuale giudizio di opposizione,proprio sulla scorta della complessiva produzione documentale avvenutanella prima fase ex art.839 c.p.c.6.2.7.-Va quindi affermato il seguente principio:«In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, laproduzione del compromesso, in originale o in copia autentica,contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 dellaConvenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19gennaio 1968, n. 62) e dall'art. 839, secondo comma, cod. proc. civ.,Numero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026configura non già una condizione dell'azione, ma un presuppostoprocessuale, necessario per la valida introduzione del giudizio, che devepertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda,al momento dell'instaurazione del procedimento; ciò tuttavia non èincompatibile, né esclude che una volta intervenuta la produzionedocumentale da parte di colui che chiede di far valere il lodo in Italia, essapossa essere integrata sia su disposizione dell’Ufficio che ad iniziativa diparte, nel corso del procedimento ex art.839 c.p.c. al fine di consentire laverifica della regolarità formale del lodo.».6.3.1.- Il secondo ed il terzo profilo di doglianza vanno trattaticongiuntamente.Il secondo profilo deduce la nullità della sentenza, di cui chiede lacassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c.. La ricorrenteassume che nel corso del procedimento 40/2023 ex art.839 c.p.c. GeneralNoli avrebbe integrato ex post il ricorso con il deposito di documentazioneda cui avrebbe inteso far emergere una pretesa ulteriore clausola arbitraleche sarebbe stata contenuta nell'art. 4 di una polizza di carico mai prodotta(fol.14/15, ric.), deduce che tale deposito era inammissibile e si duole cheil Giudice di appello non abbia verificato e rilevato questa produzionedocumentale, oggetto di plurime critiche nel presente ricorso.Il terzo profilo di censura deduce la nullità della sentenza per violazionedell'art. 839 c.p.c. La ricorrente sostiene che il Giudice dell'opposizione nonha rilevato che, quanto al contratto straniero contenente la clausolacompromissoria, depositato da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di cui alricorso RG 40/23 non vi era conformità tra la traduzione richiesta dall'art.839 ed il compromesso straniero.6.3.2.- Detti profili di censura sono inammissibili.6.3.3.- É noto, infatti, che ove una determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nelprovvedimento impugnato, il ricorrente che proponga detta questione inNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenutadeduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale attodel giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte dicassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima diesaminare nel merito la questione stessa" (v. per tutte Cass. n. 2038/2019)e ciò nel caso di specie non è avvenuto.Non si evince dal ricorso e nemmeno dalla memoria che tali questioni,concernenti la procedura ex art.839 c.p.c., siano state sottoposte al giudicedell’opposizione, atteso che non ve ne è traccia nella sentenza impugnata.7.- L’esame dei successivi motivi, a partire dal secondo e fino al quinto,va preceduto dall’esame del sesto motivo, che appare preliminare perché visi deduce che il procedimento arbitrale non sarebbe stata incardinato con ilregolare contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA].8.1. – Segnatamente, il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 112c.p.c., dell'art. 840 comma 3 n.2 e comma 4 n.2 c.p.c., dell'Arbitration Act1991 art. 76, dell'art. 829 cpc , dell'art. 6 CEDU, in collegamento con l'art.360 co. 1 n. 3 cod.proc.civ.La ricorrente sostiene che la Corte di appello ha «omesso la correttalettura dell'atto di opposizione di [OSCURATO:SOCIETA] e ha modificato il contenuto delledifese di [OSCURATO:SOCIETA]» perché quest’ultima aveva opposto il decreto diriconoscimento anche per «omessa/insufficiente notifica all'attrice ex art.840 comma 3 n. 2» - a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello– ed aveva «opposto e dedotto di non aver mai ricevuto alcuna notifica didomanda arbitrale e per questo non si è mai incardinato il contraddittoriodel giudizio arbitrale.»: ne deduce che ciò precludeva il riconoscimento dellodo perché contrario all'ordine pubblico, in cui rientra anche il suddettoprincipio del contraddittorio (fol.37/38, ric.).Numero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026Nel prosieguo del motivo la ricorrente deduce che una mail non è validaper instaurare il contraddittorio del processo arbitrale, per la legge italiana eper quella inglese, insistendo poi per l’applicabilità della legge italiana.La censura si rivolge alla parte della sentenza in cui la Corte ha statuito«Quanto alla violazione del contraddittorio (art.640, comma II, n.2), fermorimanendo che al lodo come già detto è stata applicata la legge inglese,legge cui fare riferimento o alla cui violazione (non provata) fareriferimento, l’attrice non lamenta il difetto del contraddittorio sotto il profilodella mancata conoscenza dell’arbitrato, ma solo l’inidoneità dellacomunicazione del procedimento attraverso missive elettroniche ordinarie.In particolare, (cfr. atto di opposizione pag. 17) la mail di comunicazioneche è stata inviata. Il fatto che a quel momento nessuno rispose, perchél’ufficio in indirizzo era chiuso, non significa che, alla riapertura, il messaggionon venne visto (ciò senza volere considerare tutte le altre comunicazioniche l’arbitro inglese riferisce nel lodo di avere fatto all’interessata). In ognicaso la documentazione prodotta sub 6) del convenuto (ma anche sub 7 ed8) indica che la comunicazione dell’arbitrato con invito a difendersi venivatrasmessa (regolarmente, secondo la legge inglese) ai difensori di PromauS.r.l. e, dunque, ciò unito al tenore dell’eccezione rende superfluo l’esamedi tutta la questione relativa alla tardività della produzione delle ultimepagine dei docc. 6 e 7, posto che non vi è mai stata una formalecontestazione riferita alla mancata conoscenza del procedimentoarbitrale.».8.2.- La censura va disattesa.8.3.- Nel caso di specie, come si evince dallo stesso ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] avevaopposto la violazione delle regole di instaurazione del contraddittorio e dinotifica internazionale, evidenziando e lamentando che il mezzo dicomunicazione disposto dall’arbitro unico era quello di mail prive di formalità ene aveva dedotto che non vi era stata alcuna regolare notifica della domandaarbitrale.Numero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ne consegue che nel giudizio di opposizione la censura era statacircoscritta, così esattamente ritenuto dalla Corte di appello, alla ritualità dellacomunicazione: ciò la Corte territoriale ha preso in esame nell’esaminarel’opposizione, ove era stata richiamata la giurisprudenza nazionale in temainidoneità del mezzo di comunicazione usato o dell'inosservanza di normeprocedurali essenziali per la costituzione dei soggetti del processo (fol.17/18dell’atto di opposizione), opposizione che ha respinto rimarcando che al lodoera stata applicata, come convenzionalmente concordato, la legge inglese.Sotto questo profilo la doglianza si rivela infondata perché la letturadell’atto di opposizione risulta rettamente effettuata dalla Corte territoriale enemmeno si ravvisa la violazione dell’art.112 c.p.c.8.4.- Va, quindi, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità«l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero previstadall'art. 840 comma 3 n. 2 cod. proc. civ., consistente nell'impossibilità difar valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata peril solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigentenell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata,essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità didifesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, dafar valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazioneda quello previsti. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della stessa convenzione di NewYork, la parte che richiede la delibazione del lodo ha soltanto l'onere diprodurre, in originale o in copia autentica, la sentenza delibanda e laconvenzione scritta contenente l'assunzione dell'obbligo di deferire agliarbitri la risoluzione della controversia, mentre incombe alla parte nei cuiconfronti il lodo viene invocato l'onere di provare, fra l'altro, l'eventualeinvalidità della nomina degli arbitri o l'impossibilità di far valere le propriedifese e, in particolare, ove deduca la inidoneità del mezzo di comunicazioneusato, di dimostrare che questo, per sé o in ragione delle concrete modalitàdi impiego, non gli ha consentito di venire tempestivamente a conoscenzadel procedimento arbitrale o dei momenti essenziali del suo sviluppo; leNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026relative indagini svolte dal giudice della delibazione, peraltro, costituisconoaccertamenti di fatto non suscettibili di sindacato in sede di legittimità, secongruamente motivati.» (Cass. n. 27322/2020)Orbene, la Corte di appello, in maniera pienamente coerente con il principioprima richiamato (Cass. n. 27322/2020) ha compiuto l’accertamento in fatto,di sua esclusiva spettanza, ed ha ravvisato la idoneità in concreto del mezzodi comunicazione usato, per sé e in ragione delle concrete modalità diimpiego, a consentire alla [OSCURATO:SOCIETA] di venire tempestivamente a conoscenzadel procedimento arbitrale o dei momenti essenziali del suo sviluppo:ebbene, questo accertamento di fatto, congruamente motivato, non è statoperché non coglie la ragione decisoria.Ne consegue che l’accertamento compiuto dalla Corte di appello inmerito alla regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio arbitralenon è inciso dalla censura in esame.9.1.- II secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 839 c.p.c. ed art.4 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958 nonché violazionedell'art. 840 comma 3 n. 3 e comma 4 n.2 c.p.c. per contrarietà all'ordinepubblico, in collegamento con l'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. pernullità della sentenza e del procedimento.La censura si appunta sul seguente passaggio motivazionale «...Lostesso dicasi per l’asserita mancanza di specificità della clausolacompromissoria (questione non prevista dall’art. 840 c.p.c. e, comunquenon fondata alla luce della chiara applicazione delle regole LMAA- cfr. pag.4 costituzione) o addirittura per la vessatorietà della stessa, concetto deltutto eterodosso rispetto al thema decidendum. Non è possibile ritenere,alla luce della conoscenza specifica dei meccanismi arbitrali che le particertamente hanno per la loro peculiare attività imprenditoriale nel settoretrasporto marittimo, e del compromesso nel suo contenuto, che la clausola“arbitration in London, English law to apply” debba considerarsi talmenteNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026generica da risultare incomprensibile e (perciò) tale da ledere gravementeil diritto di difesa dell’attrice. La clausola compromissoria ritualmentecontenuta nel documento 4.12.2020 e diffusamente comprensibilespecifica e certamente condivisa da [OSCURATO:SOCIETA].". » (fol. 4, sent. imp.)La ricorrente deduce che il giudice di appello doveva comunque rilevareche il lodo - nella parte in cui descrive la pretesa clausola arbitrale - richiamauna clausola arbitrale diversa da quella prodotta da GN con il ricorso per ilriconoscimento, ed invero richiama la clausola 4 di una “polizza di carico”,mentre l’unica clausola arbitrale scritta e sottoscritta da [OSCURATO:SOCIETA] nelrapporto con [OSCURATO:PERSONA] era quella contenuta nel contratto di trasportodatato 4.12.2020.Sostiene che la sentenza è nulla e va denegato il riconoscimento dellodo de quo per violazione dell'art. 840 c.p.c., perché – secondo la suaprospettazione (fol.19/20, ric.): i) non vi sarebbe regolarità formale del lodoper evidente contrasto tra la clausola in esso richiamata e la clausolacompromissoria del 4.12.20; ii) la clausola arbitrale valutabile dal lodo erasolo quella del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] del 4.12.20 che stabiliva"Arbitration in London, English law to apply", mentre, a suo dire, l'Arbitroaveva fatto uso di una clausola diversa, sicché aveva pronunciato oltre ilimiti della clausola compromissoria - motivo ostativo dell'art. 840 comma3 n. 3 cpc; iii) il lodo conterebbe comunque disposizioni contrarie all'ordinepubblico perché viola un criterio inderogabile dell'ordinamento italiano inmateria di procedimento arbitrale, secondo il quale esso deve essere basatoe svolto solo sulla base della clausola arbitrale scritta previamente pattuitatra le parti, mentre il lodo in esame richiama una clausola arbitrale diversatratta da una polizza di carico successiva al contratto.Sostiene che tali violazioni ricorrono nel caso di specie rispetto ad unprocedimento arbitrale per cui non si è mai incardinato regolarecontraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/20269.2.- Il secondo motivo è inammissibile.9.3.- Innanzi tutto, per le ragioni già esposte in precedenza, va ribaditoche la Corte di appello ha accertato la regolare instaurazione delcontraddittorio nel procedimento arbitrale, contrariamente a quantoassume la ricorrente.Va quindi, ricordato che, come è noto, ove una determinata questionegiuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcunmodo nel provvedimento impugnato, il ricorrente che proponga dettaquestione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenutadeduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale attodel giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte dicassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima diesaminare nel merito la questione stessa" (v. per tutte Cass. n. 2038/2019).Nel caso di specie, come eccepito anche dalla parte controricorrente,non risulta che il denunciato contrato tra la clausola richiamata nel lodo ela clausola compromissoria del 4.12.20 sia stato sottoposto all’esame delgiudice dell’opposizione e ciò comporta l’inammissibilità del motivo che violail precetto di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.9.4.- Il motivo si rivela inammissibile anche sotto altro profilo.Va rammentato che all'arbitrato internazionale - che può avere naturaesclusivamente rituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con laconseguenza che la decisione in ordine all'invalidità o inefficacia dellaclausola compromissoria, una volta che il procedimento sia stato instaurato,non può essere rimessa al giudice nazionale, ma compete unicamente agliarbitri stessi, potendo essere contestata con i rimedi contemplati dalla leggein sede di riconoscimento dei lodi stranieri (Cass. Sez. U. n. 26600/2024).Nel caso in esame, la decisione in ordine alla questione proposta, chel’arbitro ha fatto uso, avrebbe dovuto essere sottoposta e decisa dall’arbitroNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026estero e ciò non risulta essere avvenuto, di guisa che essa non può esseredirettamente rimessa al giudice nazionale al di fuori dei rimedi contemplatidalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.10.1. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 840 comma 4 n.2c.p.c. per contrarietà all'ordine pubblico, dell'art. 132 c.p.c. e 111Costituzione, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1218 e ss c.c., dell'art. 6 CEDU,in collegamento con l'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.La ricorrente deduce che il lodo contiene disposizioni contrarie all’ordinepubblico in relazione alle suindicate norme giuridiche che ineriscono principiinderogabili dell'Ordinamento italiano.Sostiene che vi sarebbe stata violazione dei principi di imparzialità eterzietà del Giudice arbitro in una causa contumaciale, in quanto l'Arbitroche ha deciso il lodo GN/[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], era parte del Collegioarbitrale che ha deciso il lodo Varamar/GN e deduce che i due lodi hanno lostesso identico contenuto in fatto e diritto (salvo differenze di Parti), apartire dalla clausola arbitrale che in essi viene richiamata.Denuncia quindi, una ultrapetizione arbitrale, sostenendo che «Il lodo èpoi palesemente viziato nel dispositivo poiché contiene una pronuncia dicondanna risarcitoria a carico di [OSCURATO:SOCIETA], mentre poteva emettere solo unapronuncia di accertamento del diritto di GN a reclamare da Promauqualsivoglia importo tra quelli elencati..,» (fol. 23) conclude sostenendo lacontrarietà del lodo all’ordine pubblico per contrasto tra la domanda ed ildispositivo.10.2.- Il terzo motivo è inammissibile per le medesime ragioni espostesub 9.3. perché le questioni che solleva, e che non sono trattate dellasentenza impugnata, non sono illustrate con la dovuta specificità inrelazione alla loro tempestiva introduzione nella fase dell’opposizionedinanzi alla Corte di appello e appaiono del tutto nuove.Numero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/202611.1. - Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 840 comma 3n.3 c.p.c., dell'art. 819 ter c.p.c., della l. n. 25 del 1994 e D.Lgs. n. 40 del2006, in collegamento con l'art. 360 comma 1 n.1 e 3.La censura si rivolge specificamente alla parte motivazionale dellasentenza in cui la Corte di Appello così ha statuito «Quanto alla questionedel difetto di giurisdizione la stessa non è fondata, posto che all’arbitrato èstata applicata la legge inglese, che non implica affatto una valutazione dilitispendenza come quella sollevata dall’attore e, comunque, a mentedell’art. 819 ter c.p.c. la pendenza della stessa questione avanti al G.O. nonesclude la competenza degli arbitri.» (fol.4, sent. imp.).La ricorrente innanzi tutto rammenta di avere esposto alla Corte diappello che tra le parti pendeva un pregresso giudizio ordinario sugli stessifatti davanti al Tribunale di Ravenna - incardinato da [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA]Noli e altri mediante atto di citazione del 28.6.21 notificato via pec il 28.6.21nel quale [OSCURATO:PERSONA] si era costituita con comparsa senza eccepire laclausola arbitrale e, quindi, a parere della ricorrente, con avvenutaaccettazione della giurisdizione italiana: sostiene che la Corte di appelloavrebbe errato a non rilevare che l’eccezione di incompetenza non era statasollevata.Deduce, quindi, che la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazionedell’art.819 ter c.p.c. in quanto, pur vertendosi nel caso di specie in unaquestione di giurisdizione e non di competenza, non aveva tenuto conto delfatto che la norma prevede anche che «L'eccezione di incompetenza delgiudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, apena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizionedell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente allacontroversia decisa in quel giudizio». Sostiene, quindi, che la avvenutaaccettazione della giurisdizione italiana da parte di [OSCURATO:PERSONA], escludevaa monte la questione della competenza giurisdizionale dell'Arbitro stranieroe quindi la necessaria applicazione della legge inglese. Critica, infine, ancheNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026l’affermazione contenuta in sentenza secondo la quale «all’arbitrato è stataapplicata la legge inglese, che non implica affatto una valutazione dilitispendenza come quella sollevata dall’attore». Deduce che il fatto che vifosse una clausola arbitrale con sede a Londra e legge inglese da applicarenon era sufficiente per escludere le ragioni di non riconoscimento del lodoperché secondo la legge inglese il tema della litispendenza ovvero delconflitto di giurisdizione in caso di clausola arbitrale è previsto eregolamentato, tanto che è concesso il ricorso allo strumento della c.d.“protezione dell'arbitrato”, c.d. Anti-[OSCURATO:PERSONA] prevista dalla sezione 37del [OSCURATO:PERSONA] 1981, strumento che [OSCURATO:PERSONA] non aveva attivato, avendopiuttosto accettato la giurisdizione italiana.11.2.- Il motivo è infondato.11.3.- Va premesso che dopo l’intervento della Corte Costituzionale conla sentenza n. 223/2013, questa Corte ha ripetutamente inquadrato irapporti tra giudice italiano ed arbitrato estero nell’ambito delle questioni digiurisdizione. Infatti, in presenza di una clausola compromissoria diarbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la naturagiurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsiall'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamentericavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dandocosì luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile ilregolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ., precisandosi,peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di unaclausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato egrado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamenteo tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualoraquesti, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza (Cass.S.U. n.26600/2024; Cass. S.U. n. 24153/2013; Cass. S.U. n. 1005/2014;Cass. S.U. n. 14649/2017).Numero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026È stato, inoltre, affermato che il difetto di giurisdizione del giudiceitaliano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitratoestero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontariodell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausolacompromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisioneda parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzionedel giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancataproposizione dell'eccezione di compromesso (Cass. S.U. n.26600/2024;Cass. S.U. n. 17244/2022).Tanto premesso è decisivo osservare che, nel caso in esame, non risultaaffatto – e la stessa ricorrente lo sottolinea - che nel giudizio ordinariopendente dinanzi Tribunale di Ravenna (senza con ciò entrare nel meritodella effettiva identità dei giudizi) sia stato eccepito il difetto di giurisdizionedel giudice italiano a favore dell’arbitro estero da parte di [OSCURATO:PERSONA].Ciò di cui la ricorrente si duole è che, nonostante la pregressaintroduzione del giudizio ordinario in Italia, [OSCURATO:PERSONA] ivi costituitasi, purnon avendo sollevato l’eccezione di arbitrato estero, abbia successivamenteintrodotto il giudizio arbitrale dinanzi all’arbitro inglese e si duole in buonasostanza che, sulla scorta di tali circostanze, la Corte di appello, errando,non abbia rilevato il difetto di giurisdizione arbitrale.Questo argomento, tuttavia, non è conducente.Innanzi tutto, va osservato che, come più volte ribadito dalle SezioniUnite il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anchedallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito in presenza diragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito,configurabili anche in assenza di contestazione sul punto da parte delconvenuto, sempre che siano idonei a rappresentare la sussistenza di uninteresse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da partedelle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. SS.U. n. 4664/2026;Numero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026Cass. n. 29683/2025; Cass. n. 15122 del 12/05/2022) e nel caso in esamePromau non ha proposto il regolamento preventivo di giurisdizione.Orbene, poiché nel giudizio ordinario introdotto in Italia non risultacontestata la giurisdizione del giudice italiano (da parte di [OSCURATO:PERSONA]) néproposto il regolamento preventivo di giurisdizione (da parte di [OSCURATO:SOCIETA]), ilmotivo risulta inammissibile perché lo stesso mira in realtà surrettiziamentead ottenere da parte di questa Corte una decisione sulla potestas iudicandidel collegio arbitrale presso il quale, sia pure dopo l’ introduzione delgiudizio dinanzi al giudice nazionale, è stata incardinata la controversia aseguito della volontà espressa da [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi delle previsionidel contratto intercorso tra le parti.Va invero, ricordato che – come affermato da questa Corte a SezioniUnite - all'arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamenterituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter cod. proc. civ. Ne segue chequalunque decisione in ordine all'invalidità o all’inefficacia della clausolacompromissoria, così come alla competenza giurisdizionale dell’arbitroestero una volta che il procedimento arbitrato sia stato instaurato, cosìcome qualunque altra che possa avere rilevanza impeditiva della statuizionesul merito, non può essere rimessa al giudice nazionale, neppure nelcontesto o nelle forme del regolamento preventivo di giurisdizione propostocon riguardo al giudizio ordinario successivamente introdotto tra le stesseparti. Lo scrutinio compete unicamente agli arbitri stessi, e la relativadecisione può essere semmai contestata con i rimedi contemplati dalla leggein sede di riconoscimento dei lodi stranieri (cfr. Cass. Sez. U. n.26600/2024; Cass. Sez. U n. 15713/2022; Cass. Sez. U. 18394/2025).Questo principio, con l’opportuno adattamento, trova applicazioneanche in un caso come il presente in cui pur essendo stato propostoprioritariamente il giudizio ordinario davanti all’AG italiana, in detta sedenon sia stata sollevata la questione di giurisdizione da nessuna delle partidel giudizio.Numero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026Anche in questo caso, l’avvenuta instaurazione del procedimentoarbitrale, pur successiva al giudizio ordinario nazionale, preclude, che possalamentarsi dinanzi al giudice nazionale l’invalidità ovvero l’inefficacia dellaclausola compromissoria ovvero il difetto di giurisdizione dell’arbitro estero,essendo la decisione ormai rimessa agli arbitri dinanzi ai quali andavasollevata, e potendo la stessa, se del caso, essere contestata con i rimedicontemplati dalla legge in caso di riconoscimento di lodi stranieri.11.4.- Va, quindi, affermato il seguente principio:«All'arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamenterituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza chela decisione circa il difetto di giurisdizione dell’arbitro estero, una volta cheil procedimento arbitrale sia stato instaurato, non può essere rimessa algiudice nazionale - anche se il giudizio ordinario davanti all’AG italiana erastato proposto prioritariamente ma in detta sede non era stata sollevata laquestione di giurisdizione da nessuna delle parti del giudizio – perchécompete unicamente agli arbitri stessi, potendo essere contestata con irimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.»Ne consegue che il motivo risulta infondato, in quanto non si ravvisaalcuna delle violazioni di legge denunciate, essendo preclusa al giudicenazionale investito del riconoscimento del lodo estero la disamina dellaquestione di giurisdizione ove la stessa non abbia costituito oggetto delladecisione arbitrale e non ricorra una delle circostanze previste dall’art.840,comma terzo, c.p.c., per le quali può essere rifiutato il riconoscimento ol’esecuzione del lodo straniero.Risulta, pertanto ininfluente il richiamo alla legislazione inglese ed alSenior Act 1981 laddove non risulti che la relativa questione sia cosìintrodotta e decisa dall’arbitro straniero.12.1.- Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 840, comma 3 n.4e comma 4 n.2 c.p.c., in relazione alle disposizioni delle [OSCURATO:PERSONA] 1991art. 76, degli artt. 132 c.p.c. e 11 Costituzione, dell'art. 6 CEDU, inNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026collegamento con l'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per nullità dellasentenza. Deduce anche il vizio di motivazione.La ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa e ne deduce checiò esclude la riconoscibilità del lodo per contrarietà all’ordine pubblico.La ricorrente, segnatamente, deduce che la procedura seguita perdeterminare l'effetto di trasformazione dell'Arbitro nominato da [OSCURATO:PERSONA] unico è stata contraria a quanto previsto dalla legge inglese -[OSCURATO:PERSONA] 1991 (art.17 e art. 76 (4), secondo la quale - affinché possaritenersi legittimo il lodo dell'[OSCURATO:PERSONA] - è necessario che la parte cheha nominato il proprio Arbitro notifichi per iscritto all'altra partel’intendimento di proporre il proprio Arbitro come Arbitro unico e che solo«una comunicazione fatta via posta all'indirizzo ufficiale della società puòritenersi consegnata e non è tale una mera mail a indirizzi vari non meglionoti» lamentando che tale condizioni , nel caso in esame, non ricorreva (fol.33, ric.).Conclusivamente la ricorrente sostiene il lodo straniero nonpoteva/doveva trovare riconoscimento, anche ai sensi dell'art. 840 comma4 n. 2, c.p.c perché reso da un Giudice arbitrale non regolarmente costituito,che questo è principio inderogabile la cui violazione è sanzionata con lanullità della sentenza. Deduce anche la violazione dei criteri del giustoprocesso, anche arbitrale e la contrarietà del lodo all'ordine pubblico.12.2.- Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte sub 9.3. perchéviola il precetto di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. ed è basato su una questionedi merito che [OSCURATO:SOCIETA] ha sollevato per la prima volta in questa sede dilegittimità.12.3.- VA aggiunto che, ancora di recente la Suprema Corte, con lasentenza n. 8911/2025, ha ribadito il condiviso principio secondo cui sonocircostanze ostative al riconoscimento di lodi stranieri quelle ex art. 840comma 3 nn.2, 3, 4 c.p.c. e ex art. V, 1 lett. b, c, d della Convenzione diNew York, le quali sono «poste infatti a presidio della importazione di lodiNumero registro generale 11043/2025Numero sezionale 1061/2026Numero di raccolta generale 20419/2026Data pubblicazione 17/06/2026stranieri resi all'esito di un procedimento retto da una lex arbitri diversa daquella italiana che non rispetti i principi processuali del giusto processoarbitrale: violazione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio,esorbitanza del lodo rispetto alla convenzione di arbitrato, ed irregolarecostituzione del collegio arbitrale e dello svolgimento del procedimentoarbitrale.» (fol.43).Tuttavia, il principio ricordato da Cass. n. 8911/2025 non è conferenteal caso in esame, posto che la parte ricorrente non deduce affatto che la lexarbitri straniera non rispetti i principi processuali del giusto processoarbitrale e sia in ciò contraria all’ordine pubblico, ma critica, per la primavolta in sede di legittimità, la concreta applicazione che la lex arbitri avrebbeavuto in sede arbitrale.13.- In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;- Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio infavore della parte controricorrente che liquida in 15.000,00 euro =, oltrespese prenotate a debito;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellorelativo al ricorso, se dovuto;Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 4 marzo 2026.La PresidenteMaria Acierno