CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 31754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della segnalazione di errore materiale recante data 27 gennaio 2023 in ordine alla ordinanza della Settima Sezione penale n. 19141/2022 del 08/11/2022, R.G.N. 15052/2022, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. è stata d'ufficio fissata l'attuale procedura camerale per la correzione di errore materiale. In data 8 novembre 2022 la Sezione Settima penale decideva in ordine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] accogliendolo parzialmente con la seguente motivazione: «Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato che il ricorso è invece fondato in ordine al secondo motivo di ricorso. Coglie, infatti, nel segno la censura proposta, perché correttamente evidenzia come la contravvenzione contestata al capo 3) si è estinta anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte; Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché va eliminata la parte di pena, aggiunta per la contravvenzione predetta nel calcolo della continuazione, di mesi uno di reclusione inerente al capo 3), posto che predetto reato è estinto per intervenuta prescrizione». 2. A fronte di tale motivazione per mero errore di fatto afferente alla digitazione il dispositivo recava: «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della multa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende». Diversamente, in coerenza con la motivazione, il dispositivo va corretto come segue: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo 3) dell'imputazione, perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi otto di reclusione. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto». Va inoltre considerato che a seguito della correzione, dato il contenuto della decisione, non si verte più in tema di ordinanza bensì di sentenza e pertanto, trattandosi di un palese errore materiale, deve procedersi alla correzione dello stesso, dovendosi sostituire il dispositivo nei termini indicati. 3. La cancelleria provvederà agli adempimenti conseguenti. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 19141/2022 del 08/11/2022, R.G.N. 15052/2022 della Settima Sezione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che non si tratti di ordinanza ma di sentenza e che nel dispositivo debba intendersi e leggersi: «annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo 3) dell'imputazione, perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto». Dispone la correzione nel senso dianzi indicato anche del ruolo dell'udienza del 8 novembre 2022. Manda alla cancelleria per le annotazioni del caso. Cos