CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede, il medesimo è stato assolto dal reato di minaccia, con rideterminazione della pena per il residuo delitto di lesioni personali e per la contravvenzione di porto ingiustificato di strumenti d'offesa; Considerato che i tre motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità e la determinazione del trattamento sanzionatorio, sono del tutto generici, limitandosi alla mera declinazione di censure che non si confrontano in alcun punto con il percorso giustificativo reso nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la 'condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente