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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 34507/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,a CREMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 25 giugno 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dalla ricorrente avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma l'aveva ritenuta responsabile del reato di tentato furto in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla ritenuta tardività dell'impugnazione - è fondato, dovendo decorrere il termine per l'impugnazione non dalla notifica del provvedimento che dichiara la non esecutività del titolo, ma dalla notifica dell'estratto contumaciale, poiché solo in tale data l'imputato deve intendersi formalmente a conoscenza del provvedimento da impugnare e legittimato a tanto in forza del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione; - che, tuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per essersi il reato prescritto in ragione del decorso del relativo termine (pari ad anni sette e mesi sei) dalla data di comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,a CREMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 25 giugno 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dalla ricorrente avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma l'aveva ritenuta responsabile del reato di tentato furto in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla ritenuta tardività dell'impugnazione - è fondato, dovendo decorrere il termine per l'impugnazione non dalla notifica del provvedimento che dichiara la non esecutività del titolo, ma dalla notifica dell'estratto contumaciale, poiché solo in tale data l'imputato deve intendersi formalmente a conoscenza del provvedimento da impugnare e legittimato a tanto in forza del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione; - che, tuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per essersi il reato prescritto in ragione del decorso del relativo termine (pari ad anni sette e mesi sei) dalla data di comm
Sentenza Cassazione n. 34507/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris