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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 19587/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19489/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 622/2019 pubblicata il 25/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n.622/2019 pubblicata il 25/10/2019, ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S.nella controversia con [OSCURATO:PERSONA].

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della infondatezza della pretesa di ripetizione dell’indebito (pagamento della indennità di disoccupazione agricola dal 01/01/2013 al 31/12/2013), a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, oltre alla reiscrizione per l’anno 2013.

3. Il Tribunale di Patti accoglieva le domande proposte dalla Campisi.

4. La corte territoriale ha accolto l’eccezione di decadenza ex art.22 d.l. n. 7/1970(conv ertito dalla l egge n. 83 /1970; abrogat o dall'art. 24 del d.l. n. 112/2008 del 2008, conv ertito dalla l egge n. 133 / 2008; ripristinato dal d.l. n. 98 /2011 conv ertito dalla l egge n. 111/2011) e, in integrale riforma della sentenza appellata, ha rigettato le domande originariamente proposte dalla Campisi.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Campisi, con ricorso affidato a un unico motivo.

I.N.P.S.resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il motivo unico la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.22 del d.l. n.7/1970e art.38 comma 6 del d.l. 98/2011 conv ertito dalla l egge n. 111 /2011 , con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

2. La ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere provata la pubblicazione della cancellazione daglielenchi dei lavoratori agricoli, secondo le modalità telematiche previste dall’art.12 bis del r.d. n.1949/1940, nel periodo dal 15/12/2014 al 10/01/2015, sulla base dei documenti prodotti in giudizio dall’I.N.P.S. e da lei contestati (documenti privi di sott oscrizione e attestazione di conformità).

3. La corte territoriale ha ritenuto provata la pubblicazione, e dunque il dies a quo per il computo della decadenza, sulla base della «produzione documentale di primo grado, nella quale è presente attestato della pubblicazione debitamente sottoscritto.

Tali emergenze documentali non sono state smentite dalla ricorrente (…)».

4. Il motivo di ricorso si risolve nella censura del ragionamento probatorio compiuto dalla corte territoriale, fondato sull’apprezzamento dei documenti già prodotti avanti al Tribunale.

Si tratta di una censura inammissibile nel giudizio di legittimità, perché ha per oggetto la valutazione di prove documentali soggette al libero apprezzamento del giudice di merito ex art.116 comma primo cod. proc. civ.La corte territoriale ha dato conto, in modo sufficiente, del suo ragionamento probatorio e le censure sollevate dalla parte ricorrente non hanno per oggetto la violazione di regole specifiche stabilite per l’assunzione o la valutazione della prova.

5. P.Q.M essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 350,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 350,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19489/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 622/2019 pubblicata il 25/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n.622/2019 pubblicata il 25/10/2019, ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S.nella controversia con [OSCURATO:PERSONA]. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della infondatezza della pretesa di ripetizione dell’indebito (pagamento della indennità di disoccupazione agricola dal 01/01/2013 al 31/12/2013), a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, oltre alla reiscrizione per l’anno 2013. 3. Il Tribunale di Patti accoglieva le domande proposte dalla Campisi. 4. La corte territoriale ha accolto l’eccezione di decadenza ex art.22 d.l. n. 7/1970(conv ertito dalla l egge n. 83 /1970; abrogat o dall'art. 24 del d.l. n. 112/2008 del 2008, conv ertito dalla l egge n. 133 / 2008; ripristinato dal d.l. n. 98 /2011 conv ertito dalla l egge n. 111/2011) e, in integrale riforma della sentenza appellata, ha rigettato le domande originariamente proposte dalla Campisi. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Campisi, con ricorso affidato a un unico motivo. I.N.P.S.resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo unico la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.22 del d.l. n.7/1970e art.38 comma 6 del d.l. 98/2011 conv ertito dalla l egge n. 111 /2011 , con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. 2. La ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere provata la pubblicazione della cancellazione daglielenchi dei lavoratori agricoli, secondo le modalità telematiche previste dall’art.12 bis del r.d. n.1949/1940, nel periodo dal 15/12/2014 al 10/01/2015, sulla base dei documenti prodotti in giudizio dall’I.N.P.S. e da lei contestati (documenti privi di sott oscrizione e attestazione di conformità). 3. La corte territoriale ha ritenuto provata la pubblicazione, e dunque il dies a quo per il computo della decadenza, sulla base della «produzione documentale di primo grado, nella quale è presente attestato della pubblicazione debitamente sottoscritto. Tali emergenze documentali non sono state smentite dalla ricorrente (…)». 4. Il motivo di ricorso si risolve nella censura del ragionamento probatorio compiuto dalla corte territoriale, fondato sull’apprezzamento dei documenti già prodotti avanti al Tribunale. Si tratta di una censura inammissibile nel giudizio di legittimità, perché ha per oggetto la valutazione di prove documentali soggette al libero apprezzamento del giudice di merito ex art.116 comma primo cod. proc. civ.La corte territoriale ha dato conto, in modo sufficiente, del suo ragionamento probatorio e le censure sollevate dalla parte ricorrente non hanno per oggetto la violazione di regole specifiche stabilite per l’assunzione o la valutazione della prova. 5. P.Q.M essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 350,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 350,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso
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