CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 07364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 ORDINANZA sul ricorso 8337/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] E C., domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del L.R.P.T., domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX settembre 98/A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 203/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società ICM Sud produce barattoli utilizzati per inscatolare le conserve, ed ha effettuato una fornitura a favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl, che, per l'appunto, trasforma il pomodoro fresco in prodotto in scatola. 2.-[OSCURATO:PERSONA], dopo la fornitura, ed a quanto pare in data 8.4.2009, ha scoperto che i barattoli acquistati dalla ICM Sud presentavano vizi di costruzione, occulti al momento dell'acquisto, ed ha pertanto citato in giudizio la fornitrice per il risarcimento del danno. 3.-La ICM Sud si è costituita in giudizio, ha contestato di essere responsabile del danno lamentato ed ha citato in giudizio la compagnia [OSCURATO:PERSONA], per essere garantita da quest'ultima in caso di condanna. Ma la società chiamata in causa ha eccepito di avere dato disdetta , e dunque di avere esercitato il recesso dal contratto, il 7.8.2008, con decorrenza 30.9.2008, eccependo in tal modo l'operatività della clausola per la quale il contratto non copriva i rischi, che, pur occorsi durante la sua vigenza, fossero stati denunciati successivamente. 3.1.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di risarcimento, condannando la [OSCURATO:PERSONA] per i vizi dei barattoli, ma ha rigettato la richiesta di garanzia che quest'ultima società aveva avanzato verso la Zurich, ritenendo valida la clausola in questione. La decisione è stata confermata poi dalla Corte di Appello di Salerno. 4.-Avverso tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene con controricorso adesivo. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. La nAscp n rut- kat cke t-> •-) ;zr-• k". Po."--t. AN-.2 Considerato che 5.- Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 1322, 1362, 1363, 1375, 1418 c.c. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello ha errato nel ritenere valida la clausola di cui si tratta: essa prevedeva che non fossero coperti gli eventi che, pur verificatisi in corso di contratto, venivano comunicati alla compagnia di assicurazione dopo la sua scadenza. La tesi della ricorrente è che la meritevolezza di una tale clausola va verificata con riferimento al complessivo insieme di regole contrattuali, compresa quella che consentiva alla compagnia di recedere ad nutum, come poi ha fatto, dal rapporto contrattuale. In sostanza, l'evento in questione è fuoriuscito dalla copertura assicurativa grazie al recesso ad nutum della compagnia di assicurazione: se quest'ultimo non vi fosse stato, la denuncia del sinistro sarebbe intervenuta in costanza di contratto e la clausola daims made non avrebbe operato. Una lettura sistematica di queste due clausole avrebbe consentito di mettere in luce l'illegittimità della complessiva pattuizione. Invece, la Corte di Appello ha valutato la meritevolezza della clausola alla luce di un comportamento successivo irrilevante, ossia in base alla circostanza che, ricevuta la disdetta, la società avrebbe dovuto provvedere per una nuova copertura onde evitare il rischio di perdere la continuità della garanzia. E tale criterio interpretativo (della meritevolezza della clausola) è illegittimo, non potendosi dedurre la liceità di una clausola da un fatto esterno e successivo al contratto in cui è inserita. 5.2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 132 c.p.c.. Secondo la ricorrente, pur avendo la Corte di Appello ricavato la liceità della clausola da una condotta successiva, come denunciato con il primo motivo, non ha tuttavia motivato adeguatamente il perché di tale criterio di interpretazione della clausola. 6.- I due motivi pongono questioni comuni e possono valutarsi insieme. Innanzitutto, va ricordato come la liceità di una clausola come quella in questione non è tanto esito di un controllo di meritevolezza ex articolo T.g cc., quanto di meritevolezza della causa in concreto (Cass. sez. un. 22437/ 2018). Questo controllo di liceità è stato compiuto dalla Corte di merito, la quale ha rilevato che la clausola non era di esclusivo svantaggio per l'assicurato, ma presentava anche vantaggi per costui, ossia: se, da un lato, escludeva rischi, che, pur verificatisi in costanza di rapporto, fossero stati denunciati dopo la sua fine, per altro verso, però, copriva eventi verificatisi prima della stipula del contratto, ma denunciati in corso. Né può dirsi che la liceità della clausola sia stata ricavata, come assume il ricorrente, dalla circostanza che, per rimediare all'inconveniente poi occorso, l'assicurato poteva stipulare nuova polizza e dare in tal modo continuità alla copertura. Ptuttosto questo dato è utilizzato a chmosttazione del fatto che, ferma la liceità intrinseca della clausola, la fine della copertura poteva essere evitata stipulando nuova polizza: la liceità della clausola non è ricavata da questa eventualità, ma è ritenuta intrinseca dalla corte di merito (p. 11 e ss.) sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte. Dunque, l'interpretazione della clausola e la decisione di ritenerla lecita, non è derivata dalla valorizzazione di un ipotetico e futuro comportamento che l'assicurato avrebbe potuto tenere, bensì dallo stesso contenuto della clausola e dalla sua funzione nell'economia del contratto. Sulla effettiva volontà delle parti, ossia sulla circostanza che la clausola mirava a coprire solo gli eventi a richiesta fatta, ossia denunciati in corso di validità del contratto, non v'è controversia: e del resto si tratta della interpretazione della volontà delle parti (non già di qualificazione degli effetti), che non è censurabile in questa sede. Con la conseguenza che, trattandosi, come è pacifico, di una clausola "a richiesta fatta", essa è lecita di suo, a poco rilevando che il contratto si sia estinto con un recesso anticipato da parte della assicurazione: la clausola prevede che, estinto il contratto, le denunce di sinistro successive a tale estinzione non siano coperte dalla garanzia, e non conta la ragione o la modalità con cui il contratto si è poi effettivamente risolto. Con la conseguenza che, anche a volere interpretare la clausola "a richiesta fatta" unitamente a quella che assegnava alla compagnia il potere di recedere, quest'ultima non rende illecita l'altra, posto che la funzione della clausola "a richiesta fatta" non è influenzata dalla modalità di estinzione del contratto, e dalla circostanza che questa avvenga, ossia, per naturale scadenza o per recesso volontario.Né si prospettano motivi di illegittimità del recesso ad nutum, che, in ipotesi , potrebbero influire sulla portata della clausola "a richiesta fatta". Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nei confronti della sola Zurich per un ammontare di 10.000, 00, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente bp_j~_el dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,