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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42873/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24331/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche e riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 26 aprile 2018 con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con tre distinti punti, la violazione di legge per avere la Corte territoriale travisato il contenuto di una lettera datandola in maniera errata, e per avere ingiustificatamente negato l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen., nonché la operatività dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché — fermo restando l'erroneo riferimento cronologico della lettera di scuse, nota comunque inidonea ad integrare gli estremi di un atto risarcitorio — i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto si fosse reso responsabile di un fatto non di lieve entità, reagendo in maniera smodata all'intervento di agenti che stavano prestando soccorso alla di lui madre (dunque, in assenza di collegamento con lo stato d'ira in cui si trovava l'imputato per altra causa); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere2e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24331/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche e riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 26 aprile 2018 con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con tre distinti punti, la violazione di legge per avere la Corte territoriale travisato il contenuto di una lettera datandola in maniera errata, e per avere ingiustificatamente negato l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen., nonché la operatività dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché — fermo restando l'erroneo riferimento cronologico della lettera di scuse, nota comunque inidonea ad integrare gli estremi di un atto risarcitorio — i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché il prevenuto si fosse reso responsabile di un fatto non di lieve entità, reagendo in maniera smodata all'intervento di agenti che stavano prestando soccorso alla di lui madre (dunque, in assenza di collegamento con lo stato d'ira in cui si trovava l'imputato per altra causa); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere2e
Sentenza Cassazione n. 42873/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris