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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19750/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del Valentino per il delitto di furto; Considerato che il ricorrente con un unico, succinto motivo, assume che vi erano elementi per il suo proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto inammissibile il motivo proposto, perché assolutamente generico, in quanto privo di ogni confronto e con la vicenda concreta, non richiamata in alcuna misura, e con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del Valentino per il delitto di furto; Considerato che il ricorrente con un unico, succinto motivo, assume che vi erano elementi per il suo proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto inammissibile il motivo proposto, perché assolutamente generico, in quanto privo di ogni confronto e con la vicenda concreta, non richiamata in alcuna misura, e con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris