CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39761/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 gennaio 1991; avverso la sentenza del 13 marzo 2020 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo in data 14 maggio 2019, emessa in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. cpv., 56-575, 576, nn. 1 e 5-bis, cod. pen., perché, alla guida di un'autovettura Golf, accelerando e dirigendo la marcia verso il vicebrigadiere Pasini, che si trovava accanto all'auto di servizio, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte per investimento, non riuscendo nell'intento per la reazione difensiva del militare, il quale, comunque, subiva lesioni (con prognosi di 10 giorni) a causa dell'urto con il mezzo di servizio; con le aggravanti di aver commesso il reato per eseguirne un altro e nei confronti di agente di polizia giudiziaria nell'atto di adempimento delle sue funzioni (capo A); di cui all'art. 337 cod. pen., per essersi opposto ai militari del NORM di Adria mentre stavano effettuando controlli sui veicoli che transitavano sulla strada provinciale tra Cavarzere e Loreo, forzando il posto di blocco e speronando l'auto di servizio con a bordo il vicebrigadiere Pasini e l'appuntato scelto Ferrari (capo B); di cui agli artt. 582, 585-576, nn. 1 e 5-bis, cod. pen., per avere cagionato lesioni lievi all'appuntato scelto Ferrari (capo C); nonché alla pena di 4 anni di reclusione e di 18.000,00 euro di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto un involucro contenente cocaina con un peso lordo di 59,28 grammi (capo D); fatti avvenuti in loc. [OSCURATO:PERSONA] di Loreo il 5 ottobre 2018. 2. Con sentenza in data 13 marzo 2020, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta per i reati di cui ai capi A), B) e C), già unificati dal vincolo della continuazione, a 8 anni e 4 mesi di reclusione, confermando, nel resto, le precedenti statuizioni anche in relazione al capo D). 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Hounaifi per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.43, 56 e 575 cod. pen. e degli artt. 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità del tentato omicidio contestato al capo A) dell'imputazione. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73, commi 1 e 5, del d.p.r. n. 309 del 1990 e degli artt. 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per essere stata esclusa l'ipotesi del «fatto di lieve entità» in considerazione «dell'elemento quali-quantitativo» della sostanza stupefacente e della «particolare violenza» asseritamente «esercitata» da Hounaifi «per conseguire l'impunità».3.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con l'assenza di «motivi di alcun genere» per la loro applicazione e senza considerare, per converso, gli elementi valorizzati dalla difesa (quali la giovane età e il corretto comportamento processuale dell'imputato). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Muovendo dal primo motivo di doglianza, deve innanzitutto riepilogarsi, sia pure sommariamente, la ricostruzione del fatto compiuta dalla sentenza di secondo grado. 2.1. Sulla base dei verbali di arresto e di sequestro della sostanza stupefacente, dei certificati medici attestanti le lesioni patite dagli operanti nonché della consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero, la Corte di appello ha ritenuto accertato che, nell'ambito di una operazione antidroga, una pattuglia di Carabinieri del NORM di Adria, composta dal vicebrigadiere Pasini e dall'appuntato Ferrari, aveva intimato l'alt alla Golf condotta dall'imputato, il quale, anziché fermarsi, aveva speronato l'auto di servizio, procurando ingenti danni al veicolo e lesioni lievi all'appuntato Ferrari. Indi, il conducente aveva ingranato la retromarcia, gettando dal finestrino, durante la manovra, un involucro contenente 59 grammi lordi di cocaina e dopo avere ripreso la marcia in avanti, aveva cercato di guadagnare la fuga, puntando verso il vicebrigadiere Pasini. Costui aveva, quindi, esploso, contro il cofano della Golf, tre colpi di pistola e sì era gettato di lato evitando l'investimento, ma rovinando contro l'auto di servizio e procurandosi delle lesioni. Dopo gli spari, Hounaifi aveva nuovamente ingranato la retromarcia, allontanandosi in altra direzione e venendo fermato e arrestato, poco dopo, da un'altra pattuglia. Considerato che la velocità dell'auto era di 34 km/h e che il conducente aveva diretto il veicolo verso il vicebrigadiere Pasini (non potendo transitare per la carreggiata, date le ridotte dimensioni di essa), la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato fosse idonea e diretta in modo non equivoco a provocare la morte del militare e che fosse configurabile, in capo all'imputato, un dolo alternativo d'impeto, diretto a uccidere o, alternativamente, a ledere gravemente la vittima; risultato offensivo non verificatosi grazie alla pronta reazione del vicebrigadiere.2.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che la motivazione offerta dalla sentenza impugnata presenta diversi profili di illogicità, tali da rendere necessario un nuovo pronunciamento da parte dei Giudici di merito. Se per un verso, infatti, talune considerazioni critiche della difesa non paiono concludenti, sia in quanto generiche (ciò è a dirsi per il riferimento alle non meglio precisate «lacune» e «criticità» nella ricostruzione dinamica dei fatti, evidenziate nell'atto di appello), sia in quanto aspecifiche (come nel caso delle supposte incongruenze tra i verbali di perquisizione e di arresto, su cui la sentenza ha fornito adeguata risposta, evidenziando il diverso momento in cui essi erano stati redatti), sia in un quanto infondate (come nel caso della censura in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dal consulente tecnico del Pubblico ministero, ben potendo, come spesso avviene nella prassi giudiziaria, la stessa essere compiuta «sulla base delle sole carte processuali»), per altro verso, la motivazione offerta in relazione a taluni passaggi centrali dell'iter argomentativo presenta delle aporie che non consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'odierno imputato per il delitto di tentato omicidio. Sotto un primo profilo, infatti, va rilevata la non chiara ricostruzione della dinamica operata dalla Corte territoriale, che nel descrivere le modalità con cui l'imputato avrebbe realizzato il tentativo di investimento, ha evidenziato come, da un lato, la vettura condotta da Hounaifi avesse, dapprima, superato l'auto di servizio; e come, dall'altro lato, il veicolo condotto dall'imputato, senza alcuna apparente ragione, avesse fatto retromarcia per consentire al soggetto di fuggire dalla parte opposta. Ma soprattutto, i Giudici di appello dopo avere affermato che la Golf condotta dall'imputato «non poteva proseguire in quella direzione se non investendo il vicebrigadiere» (pag. 8 della sentenza di secondo grado), hanno contraddittoriamente evidenziato che «se egli avesse voluto "solo" fuggire, si sarebbe fin da subito allontanato nell'altra direzione di marcia» (pag. 8 della sentenza di secondo grado). Sotto altro aspetto, una volta accertato che il veicolo procedeva alla velocità, certamente assai contenuta, di circa 34 km/h, la Corte di appello si è soffermata precipuamente sul dato relativo alla idoneità degli atti a cagionare la morte del militare, invero non discutibile, non potendo ragionevolmente dubitarsi che ove si fosse verificato l'impatto con un oggetto della massa e del peso del veicolo, il carabiniere avrebbe subito lesioni fatali. E, tuttavia, la Corte non ha considerato come, proprio il dato della modesta velocità, potesse essere espressivo di una direzione non univoca degli atti, posto che se era pacifica la finalità perseguita dall'imputato, correttamente identificata nella «volontà di sottrarsi all'arresto e di fuggire», sarebbe potuto essere altrettanto ragionevole, rispetto alla ricostruzione accolta in sentenza, che il conducente, proprio per la ridotta velocità del veicolo, fosse convinto che il militare avrebbe avuto tutto il tempo per scansarsi e così sottrarsi all'impatto, come del resto avvenuto. Consegue, pertanto, ai rilievi che precedono, l'accoglimento del primo motivo di doglianza. 3. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. Dopo la modifica apportata con il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e, da ultimo, dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, il comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 contempla una autonoma fattispecie incriminatrice (Sez. n. 11110 del 25/2/2014, Kiogwu, Rv. 258354; Sez. 6, n. 5143 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258773; Sez. 6, n. 9892 del 28/01/2014, Bassetti, Rv. 259352; Sez. 4, n. 36078 del 6/7/2017, Dubini, Rv. 270806; Sez. 4, n. 30238 del 10/5/2017, Tontini, Rv. 270190), la quale rimane integrata qualora sia stata realizzata taluna delle condotte previste dal comma 1 del medesimo articolo e, tuttavia, il fatto, «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», sia «di lieve entità» ovvero si caratterizzi per una ridotta offensività tale da giustificare l'applicazione del più mite regime sanzionatorio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione della lieve entità del fatto gli indici qualificanti la lieve entità debbono essere «valutati globalmente» (Sez. U, n. 9148 del 31/5/1991, Parisi, Rv. 187931; Sez. U, n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216668), con «soluzione caso per caso (...) che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze» del fatto (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, Rico, Rv. 247911); ferma restando la possibilità che uno degli indici «assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri»; essendo in ogni caso «necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti (...) e non già il suo presupposto» (Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076-01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha giustificato la mancata qualificazione della detenzione illecita di stupefacente ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, da un lato con il riferimento all'elemento quali-quantitativo della droga sequestrata, cui è stato, peraltro, riconosciuto «rilievo dirimente»; e, dall'altro lato, con il richiamo ai «mezzi, modalità e circostanze dell'azione» e, in particolare, alla «violenza esercitata per conseguire l'impunità», ritenuta «indicativa di un intenso interesse economico in capo all'imputato in materia di stupefacenti».In questo modo, tuttavia, la sentenza impugnata ha valorizzato, per un verso, un dato, come quello ponderale, che la giurisprudenza di legittimità ritiene, pacificamente, non sufficiente a escludere il fatto di lieve entità (si vedano, tra le tante, oltre alla già citata Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, anche Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615 - 01); e, per altro verso, una circostanza del tutto estrinseca, quale la violenza esercitata per sottrarsi all'arresto, chiaramente non riconducibile al fatto tipico contestato (cfr. Sez. 3, n. 13120 del 6/2/2020, Ilardi, Rv. 279233 - 01, relativo a un caso di valorizzazione, non consentita, dei precedenti penali dell'imputato). Né può ritenersi conferente il richiamo a un «intenso interesse economico» riferibile alla condotta di detenzione illecita dello stupefacente, avuto riguardo al movente dell'azione lesiva contestata ai capi A) e B), che la stessa sentenza ha individuato, come testé ricordato, nella volontà di darsi alla fuga e non certo nel conseguimento di un vantaggio economico da parte dell'imputato. Mentre, per converso, le sentenze non si sono pronunciate sugli aspetti comunemente presi in considerazione dalla giurisprudenza di merito, quali la eventuale occasionalità della condotta e Ulle sue modalità intrinseche (confezionamento della sostanza, eventuale presenza di sostanze da taglio, di strumenti per lo spaccio, somme di denaro). Ne consegue, pertanto, che anche con riferimento al delitto contestato al capo D) deve ritenersi necessario un approfondimento motivazionale in grado di superare i rilievi ora evidenziati. 4. All'accoglimento dei primi due motivi consegue che il terzo deve ritenersi assorbito, anche se non precluso. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] Annulla la s