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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14202/2026

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rale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 25/06/2025 la Corte di appello, sez. per i minorenni, di Milanorespingeva l’istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il27/10/2020 dalla Corte di appello, sez. per i minorenni, di Torino, irrevocabile il 19/04/2022.2.

Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,con il quale denuncia difetto ed illogicità della motivazione per omessa valutazione delcontenuto della sentenza della Corte di appello di Torino dalla quale emerge il contrasto digiudicati da intendersi come un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici, nonché violazioneed erronea interpretazione dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Premette la difesa che il ricorrente, unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], entrambiminorenni all’epoca dei fatti, erano stati condannati con sentenza della Corte di appello, sez.per i minorenni, di Torino del 27/10/2020, irrevocabile il 19/04/2022, alla pena di anni uno emesi quattro di reclusione, oltre multa, con i doppi benefici, per il reato di cui agli artt. 73 e 80d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato perchémaggiorenne ed anch’esso condannato con sentenza della Corte di appello di Torino del17/12/2021, che tuttavia escludeva la circostanza aggravante dell’aver determinato allacommissione del delitto due soggetti minori ex art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del1990, ritenendo non dimostrata la partecipazione all’attività di coltivazione da parte deiminori arrivati da pochi giorni.Deduce, quindi, la difesa la sussistenza, tra i fatti storici delle due statuizioni, di unainconciliabilità sotto il profilo ontologico, poiché se ad [OSCURATO:PERSONA] non è stato imputatol’impiego dei minori nel reato, l’odierno ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile diun fatto a lui non attribuibile.Lamenta la difesa che la motivazione del provvedimento impugnato ha travisato ilcontenuto delle sentenze e contiene interpretazioni processuali non condivisibili, posto che:a) la divergenza di interpretazione non si fonda sulla diversità del rito di celebrazione deiprocessi fra i correi, in quanto le due sentenze sono state emesse all’esito di rito abbreviato;b) la scelta del rito abbreviato non può essere condizionata all’espunzione del materialeprobatorio contenuto nel fascicolo, nel quale è confluita anche la dichiarazione diXXXXXXXXXXX, arrestato insieme al ricorrente.Conclude la difesa che sussisteva un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui lesentenze si fondavano: se, infatti, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], era stata esclusa lacircostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 dell’aver costui impiegatonella coltivazione della droga il ricorrente minorenne (che era stato condannato), non visarebbe dubbio che tra le due statuizioni sussisterebbe un contrasto sotto il profiloontologico, risultando inconciliabile, sul piano storico naturalistico, affermare che l’imputatomaggiorenne [OSCURATO:PERSONA] non abbia impiegato il ricorrente nella coltivazione dellasostanza drogante e ritenere nel contempo il ricorrente responsabile di coltivazione disostanza stupefacente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.Ed invero, le situazioni di contrasto di giudicati che legittimano la revisione devonoessere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattualeirrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, con laconseguenza che non possono ravvisarsi sulla base di un contrasto di principio tra duesentenze, che incide direttamente o indirettamente sulla valutazione del materiale probatorioacquisito.In sostanza, l'art. 630, lett. a), cod. proc. pen., nel prevedere la richiesta di revisione perinconciliabilità di giudicati su «fatti», si riferisce agli elementi storici presi in considerazioneper la ricostruzione del fatto-reato posto a carico di chi formula la richiesta.La norma, quindi, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, la cuioggettività è fuori discussione, per via di una difforme interpretazione della norma penaleoperata in altra sentenza a carico dei correi, con riferimento alla utilizzabilità di unadeterminata fonte di prova.

Ciò che è emendabile in sede di revisione è l'errore di fatto e nonla valutazione del fatto o l'interpretazione della norma giuridica posta a presupposto di talevalutazione, considerato che queste due ultime evenienze costituiscono l'essenza stessadella giurisdizione.Proprio in applicazione di tali principi la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 25110del 09/01/2009, Cifariello, Rv. 244519) ha statuito che, in tema di revisione per contrasto digiudicati, l'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. non prevede la possibilità di rivalutare lostesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna attraverso la difformeinterpretazione di una norma processuale relativa alla utilizzabilità di una determinata fontedi prova operata in una sentenza di assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altroprocedimento (nello stesso senso Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018, Mancini, Rv. 274267,secondo cui il contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., chelegittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione delfatto-reato e non alla valutazione dei fatti, né all'interpretazione delle norme processuali inrelazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova; tra le non massimate Sez. 3, n.43813 del 04/10/2023, [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.).Nel caso in esame non si ravvisa affatto un'ipotesi di contrasto tra giudicati riconducibileall'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. poiché le sentenze richiamate dal ricorrenteaffrontano e risolvono in maniera diversa la questione processuale della utilizzabilità delledichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini.

E,precisamente, la Corte di appello, sezione per i minorenni, di Torino, nella sentenza del27/10/2020, che ha giudicato le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenutoche le dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che i due giovaniche si trovavano con lui – tra cui il ricorrente – li aveva portati con sé da poco tempo per farsiaiutare nella coltivazione e nella lavorazione dello stupefacente, poiché rese quale personasottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, erano utilizzabili, dal momento che l’art. 350,comma 7, cod. proc. pen. ne limita la inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento e poichétali dichiarazioni sono utilizzabili anche qualora l’imputato si rifiuti di sottoscrivere il verbale,come in quel caso.

Diversamente, la Corte di appello di Torino, nella sentenza del17/12/2021, che ha giudicato, in sede di rinvio, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha invececonfermato quanto già affermato dalla sentenza della Corte di appello di Torino del28/10/2020, poi annullata, vale a dire che le dichiarazioni rese dall’ imputatoXXXXXXXXXXX, nella immediatezza del fatto, provenendo da soggetto che aveva giàassunto la qualità di indagato, erano state assunte in violazione del dettato dell’art. 63 cod.proc. pen. e, quindi, affette da inutilizzabilità patologica e non utilizzabili nemmenonell’ipotesi di giudizio abbreviato.Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Milano ha evidenziato che, nellafattispecie in esame, difetta il presupposto dell'allegata inconciliabilità tra i giudicati, la qualeimplica una oggettiva incompatibilità tra diverse realtà fattuali e non già una diversavalutazione probatoria del medesimo fatto.

Non vi è stato un errore nella ricostruzione delfatto storico.

Questo, infatti, è stato ricostruito diversamente nei due giudicati sulla base diuna piattaforma probatoria compiutamente valutata, ma diversa, che comprendeva, nell'uno,le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da uno dei coimputati nellaimmediatezza dei fatti, elemento probatorio che è stato invece valutato inutilizzabilenell'altro.Peraltro, la sentenza di assoluzione pronunciata in un separato giudizio non puònemmeno essere considerata, di per sé, «nuova prova», come tale rilevante a norma dellalettera c) dell'art. 630 cod. proc. pen., considerato che deve escludersi la possibilità dirivalutare, nel giudizio di revisione, la questione relativa alla utilizzabilità o meno di una provase già presa in considerazione dai giudici della cognizione principale (Sez. 4, n. 43871 del15/05/2018, Mancini, cit.).2.

Alla stregua di quanto esposto, i l ricorso va dichiarato inammissibile.All’inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali né al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende,trattandosi di ricorso proposto da soggetto minorenne all’epoca in cui ha commesso il fatto etrovando, pertanto, applicazione la disciplina della dispensa dalle spese processuali,positivamente stabilita dall'art. 29 d.lgs. n. 272 del 1989 in relazione alle sentenze dicondanna.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 25/06/2025 la Corte di appello, sez. per i minorenni, di Milanorespingeva l’istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il27/10/2020 dalla Corte di appello, sez. per i minorenni, di Torino, irrevocabile il 19/04/2022.2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,con il quale denuncia difetto ed illogicità della motivazione per omessa valutazione delcontenuto della sentenza della Corte di appello di Torino dalla quale emerge il contrasto digiudicati da intendersi come un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici, nonché violazioneed erronea interpretazione dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Premette la difesa che il ricorrente, unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], entrambiminorenni all’epoca dei fatti, erano stati condannati con sentenza della Corte di appello, sez.per i minorenni, di Torino del 27/10/2020, irrevocabile il 19/04/2022, alla pena di anni uno emesi quattro di reclusione, oltre multa, con i doppi benefici, per il reato di cui agli artt. 73 e 80d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato perchémaggiorenne ed anch’esso condannato con sentenza della Corte di appello di Torino del17/12/2021, che tuttavia escludeva la circostanza aggravante dell’aver determinato allacommissione del delitto due soggetti minori ex art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del1990, ritenendo non dimostrata la partecipazione all’attività di coltivazione da parte deiminori arrivati da pochi giorni.Deduce, quindi, la difesa la sussistenza, tra i fatti storici delle due statuizioni, di unainconciliabilità sotto il profilo ontologico, poiché se ad [OSCURATO:PERSONA] non è stato imputatol’impiego dei minori nel reato, l’odierno ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile diun fatto a lui non attribuibile.Lamenta la difesa che la motivazione del provvedimento impugnato ha travisato ilcontenuto delle sentenze e contiene interpretazioni processuali non condivisibili, posto che:a) la divergenza di interpretazione non si fonda sulla diversità del rito di celebrazione deiprocessi fra i correi, in quanto le due sentenze sono state emesse all’esito di rito abbreviato;b) la scelta del rito abbreviato non può essere condizionata all’espunzione del materialeprobatorio contenuto nel fascicolo, nel quale è confluita anche la dichiarazione diXXXXXXXXXXX, arrestato insieme al ricorrente.Conclude la difesa che sussisteva un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui lesentenze si fondavano: se, infatti, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], era stata esclusa lacircostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 dell’aver costui impiegatonella coltivazione della droga il ricorrente minorenne (che era stato condannato), non visarebbe dubbio che tra le due statuizioni sussisterebbe un contrasto sotto il profiloontologico, risultando inconciliabile, sul piano storico naturalistico, affermare che l’imputatomaggiorenne [OSCURATO:PERSONA] non abbia impiegato il ricorrente nella coltivazione dellasostanza drogante e ritenere nel contempo il ricorrente responsabile di coltivazione disostanza stupefacente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Ed invero, le situazioni di contrasto di giudicati che legittimano la revisione devonoessere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattualeirrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, con laconseguenza che non possono ravvisarsi sulla base di un contrasto di principio tra duesentenze, che incide direttamente o indirettamente sulla valutazione del materiale probatorioacquisito.In sostanza, l'art. 630, lett. a), cod. proc. pen., nel prevedere la richiesta di revisione perinconciliabilità di giudicati su «fatti», si riferisce agli elementi storici presi in considerazioneper la ricostruzione del fatto-reato posto a carico di chi formula la richiesta.La norma, quindi, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, la cuioggettività è fuori discussione, per via di una difforme interpretazione della norma penaleoperata in altra sentenza a carico dei correi, con riferimento alla utilizzabilità di unadeterminata fonte di prova. Ciò che è emendabile in sede di revisione è l'errore di fatto e nonla valutazione del fatto o l'interpretazione della norma giuridica posta a presupposto di talevalutazione, considerato che queste due ultime evenienze costituiscono l'essenza stessadella giurisdizione.Proprio in applicazione di tali principi la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 25110del 09/01/2009, Cifariello, Rv. 244519) ha statuito che, in tema di revisione per contrasto digiudicati, l'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. non prevede la possibilità di rivalutare lostesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna attraverso la difformeinterpretazione di una norma processuale relativa alla utilizzabilità di una determinata fontedi prova operata in una sentenza di assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altroprocedimento (nello stesso senso Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018, Mancini, Rv. 274267,secondo cui il contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., chelegittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione delfatto-reato e non alla valutazione dei fatti, né all'interpretazione delle norme processuali inrelazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova; tra le non massimate Sez. 3, n.43813 del 04/10/2023, [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.).Nel caso in esame non si ravvisa affatto un'ipotesi di contrasto tra giudicati riconducibileall'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. poiché le sentenze richiamate dal ricorrenteaffrontano e risolvono in maniera diversa la questione processuale della utilizzabilità delledichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini. E,precisamente, la Corte di appello, sezione per i minorenni, di Torino, nella sentenza del27/10/2020, che ha giudicato le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenutoche le dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che i due giovaniche si trovavano con lui – tra cui il ricorrente – li aveva portati con sé da poco tempo per farsiaiutare nella coltivazione e nella lavorazione dello stupefacente, poiché rese quale personasottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, erano utilizzabili, dal momento che l’art. 350,comma 7, cod. proc. pen. ne limita la inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento e poichétali dichiarazioni sono utilizzabili anche qualora l’imputato si rifiuti di sottoscrivere il verbale,come in quel caso. Diversamente, la Corte di appello di Torino, nella sentenza del17/12/2021, che ha giudicato, in sede di rinvio, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha invececonfermato quanto già affermato dalla sentenza della Corte di appello di Torino del28/10/2020, poi annullata, vale a dire che le dichiarazioni rese dall’ imputatoXXXXXXXXXXX, nella immediatezza del fatto, provenendo da soggetto che aveva giàassunto la qualità di indagato, erano state assunte in violazione del dettato dell’art. 63 cod.proc. pen. e, quindi, affette da inutilizzabilità patologica e non utilizzabili nemmenonell’ipotesi di giudizio abbreviato.Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Milano ha evidenziato che, nellafattispecie in esame, difetta il presupposto dell'allegata inconciliabilità tra i giudicati, la qualeimplica una oggettiva incompatibilità tra diverse realtà fattuali e non già una diversavalutazione probatoria del medesimo fatto. Non vi è stato un errore nella ricostruzione delfatto storico. Questo, infatti, è stato ricostruito diversamente nei due giudicati sulla base diuna piattaforma probatoria compiutamente valutata, ma diversa, che comprendeva, nell'uno,le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da uno dei coimputati nellaimmediatezza dei fatti, elemento probatorio che è stato invece valutato inutilizzabilenell'altro.Peraltro, la sentenza di assoluzione pronunciata in un separato giudizio non puònemmeno essere considerata, di per sé, «nuova prova», come tale rilevante a norma dellalettera c) dell'art. 630 cod. proc. pen., considerato che deve escludersi la possibilità dirivalutare, nel giudizio di revisione, la questione relativa alla utilizzabilità o meno di una provase già presa in considerazione dai giudici della cognizione principale (Sez. 4, n. 43871 del15/05/2018, Mancini, cit.).2. Alla stregua di quanto esposto, i l ricorso va dichiarato inammissibile.All’inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali né al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende,trattandosi di ricorso proposto da soggetto minorenne all’epoca in cui ha commesso il fatto etrovando, pertanto, applicazione la disciplina della dispensa dalle spese processuali,positivamente stabilita dall'art. 29 d.lgs. n. 272 del 1989 in relazione alle sentenze dicondanna. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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