CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bologna , con sentenza del 22 aprile 2022, confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di cessione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, riducendo la pena inflitta al solo [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della declaratoria di prescrizione di alcuni dei reati contestati. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo, lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo, deduce violazione dell'art. 133 cod pen. I giudici di merito non avevano comminato una pena proporizionata all'entità del fatto e alla personalità dell'imputato, non commisurando la pena al mchnimo edittale. 4. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a tre motivi. 5. Con il primo, deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex 10-1, r} LI, 7 ( art. 606, comma 1, lett. c)icon riferimento La_lrr.178 e 179 cod proc pen e all'art. 23 bis della legge n. 176/2020, in quanto non erano state comunicate le conclusioni del pubblico ministero a mezzo pec al difensore, come previsto dal citato art. 23 bis della L.n.176/2020. 6. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e inosservanza di norma processuale prevista a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c)l cod proc pen., in riferimento agli artt. 161 e seguenti cod proc pen, t.ozt_ptoe--pen. Il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod proc pen, senza procedere allo svolgimento di alcuna ricerca circa la residenza o il domicilio. 7. Con il terzo motivo deduce vizio di travisamento della prova, in quanto i giudici di merito avevano considerato le prove assunte nel corso delle indagini come elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], mentre erano invece prove acquisite a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le medesime testimonianze (in particolare quella di [OSCURATO:PERSONA]) erano state ritenute in parte inattendibili e in parte invece idonee a fondare un giudizio di condanna. 8. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 9. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria insistendo sulle eccezioni di carattere processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2. In ordine alla lamentata mancata concessione delle attenuanti generiche, l'impugnata sentenza motiva adeguatamente con riferimento alla gravità delle condotte e alla capacità a delinquere dimostrata, richiamando espressamente il quantitativo non minimale e la natura delle sostanze cedute, riconducibili alle droghe cd pesanti e quindi più dannose per la salute, nonché l'apprezzabile durata della attività di spaccio, protrattasi per circa due anni. E' appena il caso di considerare che/ in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie, la pena inflitta all'imputato, pari a sei mesi e giorni 25 di reclusione ed C.1.535 di multa è di poco al di sopra del minimo edittale. 3. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono énanifestamente infondati. 4. Quanto alla comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale ai sensi dell'art. 23 bis della L.176/2020, nel ricorso si dà espressamente atto che per l'udienza fissata il 29 settembre 2021, poi rinviata per rinnovare la notifica all'imputato, le conclusioni del Pg erano state comunicate al difensore a mezzo Pec, dandosi anche atto che era stata richiesta la conferma della sentenza impugnata/ con succinta motivazione scritta (pag. 3 del ricorso Zakry). 5. Relativamente alla dedotta nullità della notificazione, va rilevato che nel caso in esame la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 161. comma 4,, cod proc pen presso il difensore, poiché l'imputato, a séguito _di vari tentativi, era risultato sconosciuto all'indirizzo presso il quale aveva eletto domicilio. Sul punto,va chiarito che si applica il testo di cui all'art. 161, comma 4, vigente al momento della notificazione del decreto di citazione a giudizio, secondo cui " se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore" . Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen..( Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772 - 01). La pronuncia citata, che ribadisce l'orientamento già espresso dalla sentenza a SU Pedicone n.28451 del 2011, chiarisce quindi che in nessun caso, a seguito della elezione di domicilio effettuata a seguito dell'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria, devono essere eseguite le ricerche dell'imputato, poiché in caso crgfil impossibilità di eseguire la notifica presso iI domicilio eletto (impossibilità certamente integrata anche dalle informazioni assunte che attestano che l'imputato non abita più presso quell'indirizzo) si procede comunque ai sensi dell'art. 161, comma 4. 6. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso. 7. Va ricordato che, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una " doppia conforme", per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico —giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181). 8. Orbene, se è vero che nella ricostruzione delle fasi che hanno condotto alla celebrazione del presente giudizio si fa riferimento all'arresto dello Zakry e non del [OSCURATO:PERSONA], detto passaggio non influenza la ricostruzione logica del percorso argomentativo che ha portato alla affermazione di colpevolezza del ricorrente/che si è basata sulle dichiarazioni degli acquirenti dello stupefacente ceduto ([OSCURATO:PERSONA] e Pompignoli) e nel riconoscimento fotografico da questi effettuato, nel rispetto delle fondamentali modalità previste a garanzia della genuinità e correttezza del procedimento ricognitivo, effettuato sia in fase di indagine che in fase dibattimentale. In definitiva, i motivi proposti tendono alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e propongono l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, non superando il vaglio di ammissibilità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 9. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, quantificata in euro tremila, a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese