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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16679/2026

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ato a SIDERNO il 17/10/1987; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale disposto dalla Cassazione, ha confermato la confisca diretta del profitto del reato a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quantificandola rispettivamente in euro 40.000, euro 28.000 ed euro

26.400. La vicenda processuale prende avvio dalla sentenza del Tribunale di Locri del 5 febbraio 2019, con cui i tre imputati venivano condannati per reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false), contestati in continuazione per gli anni dal 2006 al 2010.

Il giudice di primo grado diSponeva anche la confisca del profitto del reato, sia in forma diretta che, in su bordine, per equivalente.

L'appello proposto dagli imputati veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 14 novembre 2024.

La Terza Sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata con sentenza n. 719 del 6 maggio 2025, dichiarando l'estinzione dei reati per prescrizione.

Inoltre, ha revocato la confisca per equivalente e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] "relativamente alla confisca in via diretta", richiamando il consolidato principio secondo cui il giudice, pur dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, può disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1, cod.pen. e dell'art. 322 ter cod.pen., purché vi sia stata condanna in primo grado e l'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione del bene da confiscare rimanga inalterato.

In sede di rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto che il proprio compito fosse limitato al "mero ricalcolo della confisca diretta" sulla base delle statuizioni di primo grado, senza procedere ad alcuna nuova valutazione.

Dopo aver escluso l'applicabilità della confisca per equivalente per i reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod.proc.pen., in considerazione della sua natura sanziorratoria incompatibile con la prescrizione maturata anteriormente, i giudici hanno disposto la confisca diretta, individuando il profitto nel "risparmio fiscale" derivante dall'I.V.A. evasa per ciascuna fattura relativa ad operazioni inesistenti, e quantificato nella "somma aritmetica dell'I.V.A. evasa".

2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie doglianze a tre motivi. 22.1 Con la prima censura i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 240 cod.pen., 12 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 322 ter cod.pen., nonché vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, deducendo l'erronea applicazione dell'istituto della confisca diretta e la sostanziale imposizione di una confisca per equivalente "mascherata".

Evidenziano, innanzitutto, un palese errore materiale.

Invero, laddove il Tribunale ha disposto la confisca di euro 26.400 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di euro 40.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha modificato gli importi, stabilendo euro 28.000 per il primo, euro 26.400 per il secondo ed euro 40.000 per [OSCURATO:PERSONA].

La contraddittorietà dimostrerebbe l'assenza di ogni reale valutazione e renderebbe la motivazione inesistente.

Sul piano sostanziale, i ricorrenti censurano la decisione della Corte territoriale per non aver adeguatamente considerato la natura della confisca diretta.

Mentre questa ha per oggetto il bene materiale che costituisce il profitto, specificamente individuato e rintracciabile nel patrimonio del reo, la confisca per equivalente colpisce beni di valore corrispondente (il tantundem) quando il profitto originario non sia reperibile.

La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che la confisca diretta di denaro, bene fungibile, è possibile solo quando si dimostri che la somma liquida rinvenuta nella disponibilità del reo sia la stessa derivante dal reato, non essendo sufficiente la prova di un generico arricchimento patrimoniale.

La confisca diretta del prezzo o del profitto presuppone sempre la prova della derivazione causale del bene oggetto dell'ablazione.

La sentenza impugnata sarebbe totalmente silente su questo punto cruciale, non offrendo alcun elemento probatorio né argomentazione logica per dimostrare che le somme confiscate siano state effettivamente rinvenute nella disponibilità degli imputati e che corrispondano al denaro derivante dal risparmio d'imposta e non ad altro denaro legittimamente acquisito.

La motivazione risulterebbe meramente assertiva e, pertanto, apparente, in palese contrasto con i principi secondo cui non è possibile disporre una misura ablativa con motivazione ambigua o formulata in chiave alternativa.

La Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi accertamento sul nesso • di pertinenzialità tra le somme e i reati, trasformando la confisca diretta in una misura ablativa basata sul solo valore del profitto, ovvero in una confisca per equivalente in violazione del giudicato e del dictum della sentenza rescindente.

Viene richiamato il principio recentemente affermato dalle VI Sezioni Unite, le quali hanno statuito che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287756-02). 3La confisca diretta del denaro, pertanto, non può più fondarsi su una presunzione, ma richiede un accertamento rigoroso del nesso di pertinenzialità.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 627 cod.proc.pen. e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità, lamentando un'erronea interpretazione dei poteri e doveri del giudice del rinvio.

La Corte territoriale avrebbe errato nell'autolimitare la propria cognizione a un "mero ricalcolo della confisca diretta", violando l'art. 627 cod.proc.pen. e svuotando di significato il giudizio di rinvio.

La sentenza rescindente non ha rinviato per una mera operazione aritmetica, ma ha demandato al giudice di merito una nuova valutazione sulla "sussistenza e l'entità della confisca in via diretta", implicando il potere-dovere di riesaminare integralmente la questione alla luce dei principi enunciati.

La Corte territoriale ha invece abdicato alla propria funzione, ritenendosi vincolata acriticamente alla quantificazione operata in primo grado e giustificando l'approccio con un richiamo improprio a una sentenza relativa al mero ricalcolo della pena (Sez. 2, n. 27463 del 2025).

Quel precedente si riferirebbe al ricalcolo della pena a seguito di prescrizione parziale, un'operazione che, a differenza della decisione sulla confisca, può avere natura meramente detrattiva e non richiede una nuova valutazione sostanziale.

2.3. Con la terza censura i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 110 cod.pen. e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità, deducendo la violazione del principio di ripartizione pro quota del profitto in caso di concorso di persone.

Anche a voler ammettere la possibilità di disporre la confisca diretta, la sentenza è viziata per violazione del principio di ripartizione del profitto tra i concorrenti nel reato.

La Corte territoriale, recependo acriticamente la statuizione di primo grado, ha disposto la confisca per importi diversi e specifici a carico di ciascun imputato.

La ripartizione è del tutto immotivata e arbitraria.

La sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione sul percorso logico-giuridico idoneo a dimostrare l'arricchimento di ogni singolo imputato nella misura specifica a lui addebitata. • I ricorrenti chiedono l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

1.1. I primi due motivi, connessi sul piano logico-giuridico, possono essere esaminati congiuntamente, poiché investono, sotto angolazioni complementari, il medesimo nodo problematico.

Il primo motivo censura la sentenza impugnata per aver applicato una confisca formalmente qualificata come diretta, ma priva dell'accertamento del nesso di derivazione causale tra le somme ablate e il reato; il secondo motivo denuncia l'erronea autolimitazione della cognizione del giudice del rinvio a un "mero ricalcolo" aritmetico, in violazione dell'art. 627 cod.proc.pen. 1.2.

Per delibare adeguatamente le censure devolute all'esame di questa Corte, occorre muovere da una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di confisca senza condanna nel giudizio di impugnazione, alla luce delle complesse vicende che ne hanno connotato l'evoluzione nell'ultimo decennio.

La sentenza rescindente ha già tracciato le coordinate ermeneutiche entro cui si colloca la presente vicenda processuale.

In quella sede, questa Corte, dopo aver dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione, ha revocato la confisca per equivalente e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello "relativamente alla confisca in via diretta", richiamando i principi consolidati in materia.

Giova rammentare, sia pur sinteticamente, l'evoluzione nell'elaborazione giurisprudenziale che ha segnato il discrimine tra confisca diretta e confisca per equivalente del denaro.

Per un lungo arco temporale, questa Corte ha qualificato l'ablazione di somme di denaro a titolo di profitto o di prezzo del reato quale confisca diretta — e non per equivalente — in ragione della natura fungibile del bene.

Il fondamento di tale impostazione ermeneutica riposa nella considerazione che il denaro, in quanto bene fungibile per eccellenza, non consente di distinguere materialmente tra la specifica somma derivante dal reato e altra somma legittimamente acquisita: una volta confuso nel patrimonio del reo, il denaro di provenienza illecita perde la propria individuabilità e si fonde con il restante patrimonio, sicché la confisca di una qualsiasi somma corrispondente al profitto, comunque rinvenuta nella disponibilità dell'autore del reato, sarebbe sempre una confisca diretta.

Entro tale prospettiva, le Sezioni Unite Gubert hanno statuito che la confisca del profitto, quando si tratta di ' denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta (Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646-01).

L'orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite Lucci, le quali hanno precisato che la confisca delle somme depositate su conto corrente 5bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto dell'ablazione e il reato (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437-01). [OSCURATO:PERSONA] hanno ulteriormente confermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e rappresentante l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta in considerazione della natura fungibile del bene, senza che l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma oggetto di apprensione possa ostare alla sua adozione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01).

1.3. Questo consolidato assetto giurisprudenziale è stato recentemente superato dalle Sezioni Unite nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].

In questa pronuncia, le Sezioni Unite hanno profondamente innovato i criteri discretivi tra confisca diretta e confisca per equivalente, abbandonando il parametro fondato sulla natura del bene in favore di quello incentrato sul nesso di derivazione causale.

Si è statuito che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, deo. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287756-02).

Il mutamento di paradigma è di rilevante portata.

La confisca di una somma di denaro non è più indefettibilmente una confisca diretta per il solo fatto che il denaro è bene fungibile.

Essa sarà diretta o per equivalente a seconda che sussista o meno un nesso di derivazione causale tra il bene e il reato.

In altri termini, il criterio di qualificazione non è più ontologico — legato alla natura intrinseca del bene — ma eziologico, ancorato alla dimostrazione del collegamento tra la specifica ricchezza ablata e l'illecito. [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì precisato — e il rilievo assume particolare importanza nel caso in esame — che l'utilità economica, ancorché mediata e indiretta, acquisita successivamente al reato mediante surrogazione o reimpiego, può essere considerata profitto diretto soltanto ove sia collegata eziologicamente all'illecito e, soprattutto, all'uso del profitto o del prezzo derivante dal reato.

Occorre, in concreto, la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato; occorre, cioè, la dimostrazione — sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo — che il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato, versato sul conto, sia stato poi prelevato e utilizzato 6per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, cit, in motivazione, par. 18).

2. Sulla base di tali coordinate interpretative, deve rilevarsi come la sentenza impugnata sia incorsa nei vizi denunciati dai ricorrenti con entrambi i motivi.

2.1. Va innanzitutto rilevato che la decisione si è limitata a individuare genericamente il profitto nel "risparmio fiscale" derivante dall'I.V.A. evasa per ciascuna fattura relativa ad operazioni inesistenti, quantificato nella "somma aritmetica dell'I.V.A. evasa".

Al riguardo, occorre precisare quale sia, in concreto, il profitto confiscabile in via diretta nei reati tributari oggetto del presente giudizio.

Non è sufficiente, a tal fine, affermare in modo generico che il profitto coincida con l'IVA evasa" o con la sola emissione/registrazione delle fatture; nei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti il vantaggio patrimoniale è dato dal risparmio d'imposta ottenuto attraverso l'indebita detrazione o deduzione di componenti negativi fittizi, e si concreta nell'omesso versamento delle somme corrispondenti all'imposta effettivamente dovuta.

Questa impostazione si ricava dalla giurisprudenza di legittimità che individua il profitto del reato tributario nel risparmio di imposta conseguente all'omesso versamento del quantum dovuto.

In particolare, è stato chiarito che il profitto del reato tributario è rappresentato dal risparmio di imposta, ossia dall'omesso versamento dell'importo corrispondente all'imposta dovuta (Sez. 3, sent. n. 6163 del 20/10/2020, dep. 17/02/2021, Rv. 281048-01; Sez. 3, n. 6348 del 07/11/2018, dep. 11/02/2019, Torelli, Rv. 274859; Sez. 3, n. 8995 del 21/11/2017, dep. 26/02/2018, P.M. in proc.

Barletta, Rv. 272353; Sez. 3, n. 274307 del 2018, Vincenzini).

2.2. Conseguentemente, la decisione della Corte d'appello risulta viziata anche per aver disposto una confisca qualificata come diretta, senza offrire alcun elemento probatorio né argomentazione logica idonei a dimostrare la sussistenza del nesso di derivazione causale tra le somme confiscate e i reati contestati. • Si tratta di un'omissione che, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], rende la motivazione apparente.

L'accertamento del nesso di pertinenzialità tra le somme e i reati non può essere eluso attraverso il semplice richiamo alla entità dell'I.V.A. evasa, poiché non dimostra affatto che le somme oggetto di confisca siano causalmente riconducibili all'illecito.

Ove si consideri che il profitto dei reati tributari ascritti ai ricorrenti è rappresentato dal risparmio di imposta, ossia da un esborso non eseguito, la necessità di un accertamento puntuale del collegamento eziologico si fa ancor più 7• 1g1stringente.

Occorre verificare se e in qual misura il vantaggio patrimoniale derivante dall'evasione si sia tradotto in una specifica disponibilità liquida, concretamente individuata e appresa.

Una simile operazione contrasta sia con i principi enunciati dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], sia con il dictum della sentenza rescindente, che ha espressamente revocato la confisca per equivalente e rinviato alla Corte d'appello affinché procedesse a una verifica sulla confisca diretta.

2.3. A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata è viziata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che il proprio compito fosse circoscritto a un "mero ricalcolo della confisca diretta" in forma aritmetica.

La decisione sulla confisca diretta — segnatamente dopo la revoca di quella per equivalente e alla luce del mutamento di paradigma introdotto dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] — implica un apprezzamento delle risultanze processuali e l'esercizio di poteri di valutazione di merito.

Questa Corte non ha rinviato per una mera operazione aritmetica — che avrebbe potuto compiere direttamente in sede di legittimità — bensì ha demandato al giudice di merito una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti e sull'entità della confisca diretta, implicante il potere-dovere di riesaminare la questione alla luce dei principi enunciati.

In applicazione dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], la corretta qualificazione dell'ablazione disposta nei confronti dei ricorrenti esige dunque una verifica — preclusa in sede di legittimità — circa la sussistenza del nesso di derivazione causale tra le somme confiscate e i reati.

Si tratta di accertamenti di fatto che impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale dovrà procedere a un nuovo esame, alla stregua dei criteri sopra illustrati.

3. Il terzo motivo — con cui i ricorrenti lamentano la violazione del principio di ripartizione pro quota del profitto tra i concorrenti nel reato — resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a SIDERNO il 17/10/1987; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale disposto dalla Cassazione, ha confermato la confisca diretta del profitto del reato a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quantificandola rispettivamente in euro 40.000, euro 28.000 ed euro 26.400. La vicenda processuale prende avvio dalla sentenza del Tribunale di Locri del 5 febbraio 2019, con cui i tre imputati venivano condannati per reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false), contestati in continuazione per gli anni dal 2006 al 2010. Il giudice di primo grado diSponeva anche la confisca del profitto del reato, sia in forma diretta che, in su bordine, per equivalente. L'appello proposto dagli imputati veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 14 novembre 2024. La Terza Sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata con sentenza n. 719 del 6 maggio 2025, dichiarando l'estinzione dei reati per prescrizione. Inoltre, ha revocato la confisca per equivalente e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] "relativamente alla confisca in via diretta", richiamando il consolidato principio secondo cui il giudice, pur dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, può disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1, cod.pen. e dell'art. 322 ter cod.pen., purché vi sia stata condanna in primo grado e l'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione del bene da confiscare rimanga inalterato. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto che il proprio compito fosse limitato al "mero ricalcolo della confisca diretta" sulla base delle statuizioni di primo grado, senza procedere ad alcuna nuova valutazione. Dopo aver escluso l'applicabilità della confisca per equivalente per i reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod.proc.pen., in considerazione della sua natura sanziorratoria incompatibile con la prescrizione maturata anteriormente, i giudici hanno disposto la confisca diretta, individuando il profitto nel "risparmio fiscale" derivante dall'I.V.A. evasa per ciascuna fattura relativa ad operazioni inesistenti, e quantificato nella "somma aritmetica dell'I.V.A. evasa". 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie doglianze a tre motivi. 22.1 Con la prima censura i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 240 cod.pen., 12 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 322 ter cod.pen., nonché vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, deducendo l'erronea applicazione dell'istituto della confisca diretta e la sostanziale imposizione di una confisca per equivalente "mascherata". Evidenziano, innanzitutto, un palese errore materiale. Invero, laddove il Tribunale ha disposto la confisca di euro 26.400 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di euro 40.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha modificato gli importi, stabilendo euro 28.000 per il primo, euro 26.400 per il secondo ed euro 40.000 per [OSCURATO:PERSONA]. La contraddittorietà dimostrerebbe l'assenza di ogni reale valutazione e renderebbe la motivazione inesistente. Sul piano sostanziale, i ricorrenti censurano la decisione della Corte territoriale per non aver adeguatamente considerato la natura della confisca diretta. Mentre questa ha per oggetto il bene materiale che costituisce il profitto, specificamente individuato e rintracciabile nel patrimonio del reo, la confisca per equivalente colpisce beni di valore corrispondente (il tantundem) quando il profitto originario non sia reperibile. La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che la confisca diretta di denaro, bene fungibile, è possibile solo quando si dimostri che la somma liquida rinvenuta nella disponibilità del reo sia la stessa derivante dal reato, non essendo sufficiente la prova di un generico arricchimento patrimoniale. La confisca diretta del prezzo o del profitto presuppone sempre la prova della derivazione causale del bene oggetto dell'ablazione. La sentenza impugnata sarebbe totalmente silente su questo punto cruciale, non offrendo alcun elemento probatorio né argomentazione logica per dimostrare che le somme confiscate siano state effettivamente rinvenute nella disponibilità degli imputati e che corrispondano al denaro derivante dal risparmio d'imposta e non ad altro denaro legittimamente acquisito. La motivazione risulterebbe meramente assertiva e, pertanto, apparente, in palese contrasto con i principi secondo cui non è possibile disporre una misura ablativa con motivazione ambigua o formulata in chiave alternativa. La Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi accertamento sul nesso • di pertinenzialità tra le somme e i reati, trasformando la confisca diretta in una misura ablativa basata sul solo valore del profitto, ovvero in una confisca per equivalente in violazione del giudicato e del dictum della sentenza rescindente. Viene richiamato il principio recentemente affermato dalle VI Sezioni Unite, le quali hanno statuito che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287756-02). 3La confisca diretta del denaro, pertanto, non può più fondarsi su una presunzione, ma richiede un accertamento rigoroso del nesso di pertinenzialità. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 627 cod.proc.pen. e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità, lamentando un'erronea interpretazione dei poteri e doveri del giudice del rinvio. La Corte territoriale avrebbe errato nell'autolimitare la propria cognizione a un "mero ricalcolo della confisca diretta", violando l'art. 627 cod.proc.pen. e svuotando di significato il giudizio di rinvio. La sentenza rescindente non ha rinviato per una mera operazione aritmetica, ma ha demandato al giudice di merito una nuova valutazione sulla "sussistenza e l'entità della confisca in via diretta", implicando il potere-dovere di riesaminare integralmente la questione alla luce dei principi enunciati. La Corte territoriale ha invece abdicato alla propria funzione, ritenendosi vincolata acriticamente alla quantificazione operata in primo grado e giustificando l'approccio con un richiamo improprio a una sentenza relativa al mero ricalcolo della pena (Sez. 2, n. 27463 del 2025). Quel precedente si riferirebbe al ricalcolo della pena a seguito di prescrizione parziale, un'operazione che, a differenza della decisione sulla confisca, può avere natura meramente detrattiva e non richiede una nuova valutazione sostanziale. 2.3. Con la terza censura i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 110 cod.pen. e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità, deducendo la violazione del principio di ripartizione pro quota del profitto in caso di concorso di persone. Anche a voler ammettere la possibilità di disporre la confisca diretta, la sentenza è viziata per violazione del principio di ripartizione del profitto tra i concorrenti nel reato. La Corte territoriale, recependo acriticamente la statuizione di primo grado, ha disposto la confisca per importi diversi e specifici a carico di ciascun imputato. La ripartizione è del tutto immotivata e arbitraria. La sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione sul percorso logico-giuridico idoneo a dimostrare l'arricchimento di ogni singolo imputato nella misura specifica a lui addebitata. • I ricorrenti chiedono l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio per un nuovo esame. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 1.1. I primi due motivi, connessi sul piano logico-giuridico, possono essere esaminati congiuntamente, poiché investono, sotto angolazioni complementari, il medesimo nodo problematico. Il primo motivo censura la sentenza impugnata per aver applicato una confisca formalmente qualificata come diretta, ma priva dell'accertamento del nesso di derivazione causale tra le somme ablate e il reato; il secondo motivo denuncia l'erronea autolimitazione della cognizione del giudice del rinvio a un "mero ricalcolo" aritmetico, in violazione dell'art. 627 cod.proc.pen. 1.2. Per delibare adeguatamente le censure devolute all'esame di questa Corte, occorre muovere da una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di confisca senza condanna nel giudizio di impugnazione, alla luce delle complesse vicende che ne hanno connotato l'evoluzione nell'ultimo decennio. La sentenza rescindente ha già tracciato le coordinate ermeneutiche entro cui si colloca la presente vicenda processuale. In quella sede, questa Corte, dopo aver dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione, ha revocato la confisca per equivalente e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello "relativamente alla confisca in via diretta", richiamando i principi consolidati in materia. Giova rammentare, sia pur sinteticamente, l'evoluzione nell'elaborazione giurisprudenziale che ha segnato il discrimine tra confisca diretta e confisca per equivalente del denaro. Per un lungo arco temporale, questa Corte ha qualificato l'ablazione di somme di denaro a titolo di profitto o di prezzo del reato quale confisca diretta — e non per equivalente — in ragione della natura fungibile del bene. Il fondamento di tale impostazione ermeneutica riposa nella considerazione che il denaro, in quanto bene fungibile per eccellenza, non consente di distinguere materialmente tra la specifica somma derivante dal reato e altra somma legittimamente acquisita: una volta confuso nel patrimonio del reo, il denaro di provenienza illecita perde la propria individuabilità e si fonde con il restante patrimonio, sicché la confisca di una qualsiasi somma corrispondente al profitto, comunque rinvenuta nella disponibilità dell'autore del reato, sarebbe sempre una confisca diretta. Entro tale prospettiva, le Sezioni Unite Gubert hanno statuito che la confisca del profitto, quando si tratta di ' denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646-01). L'orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite Lucci, le quali hanno precisato che la confisca delle somme depositate su conto corrente 5bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto dell'ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437-01). [OSCURATO:PERSONA] hanno ulteriormente confermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e rappresentante l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta in considerazione della natura fungibile del bene, senza che l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma oggetto di apprensione possa ostare alla sua adozione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01). 1.3. Questo consolidato assetto giurisprudenziale è stato recentemente superato dalle Sezioni Unite nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. In questa pronuncia, le Sezioni Unite hanno profondamente innovato i criteri discretivi tra confisca diretta e confisca per equivalente, abbandonando il parametro fondato sulla natura del bene in favore di quello incentrato sul nesso di derivazione causale. Si è statuito che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, deo. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287756-02). Il mutamento di paradigma è di rilevante portata. La confisca di una somma di denaro non è più indefettibilmente una confisca diretta per il solo fatto che il denaro è bene fungibile. Essa sarà diretta o per equivalente a seconda che sussista o meno un nesso di derivazione causale tra il bene e il reato. In altri termini, il criterio di qualificazione non è più ontologico — legato alla natura intrinseca del bene — ma eziologico, ancorato alla dimostrazione del collegamento tra la specifica ricchezza ablata e l'illecito. [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì precisato — e il rilievo assume particolare importanza nel caso in esame — che l'utilità economica, ancorché mediata e indiretta, acquisita successivamente al reato mediante surrogazione o reimpiego, può essere considerata profitto diretto soltanto ove sia collegata eziologicamente all'illecito e, soprattutto, all'uso del profitto o del prezzo derivante dal reato. Occorre, in concreto, la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato; occorre, cioè, la dimostrazione — sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo — che il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato, versato sul conto, sia stato poi prelevato e utilizzato 6per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, cit, in motivazione, par. 18). 2. Sulla base di tali coordinate interpretative, deve rilevarsi come la sentenza impugnata sia incorsa nei vizi denunciati dai ricorrenti con entrambi i motivi. 2.1. Va innanzitutto rilevato che la decisione si è limitata a individuare genericamente il profitto nel "risparmio fiscale" derivante dall'I.V.A. evasa per ciascuna fattura relativa ad operazioni inesistenti, quantificato nella "somma aritmetica dell'I.V.A. evasa". Al riguardo, occorre precisare quale sia, in concreto, il profitto confiscabile in via diretta nei reati tributari oggetto del presente giudizio. Non è sufficiente, a tal fine, affermare in modo generico che il profitto coincida con l'IVA evasa" o con la sola emissione/registrazione delle fatture; nei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti il vantaggio patrimoniale è dato dal risparmio d'imposta ottenuto attraverso l'indebita detrazione o deduzione di componenti negativi fittizi, e si concreta nell'omesso versamento delle somme corrispondenti all'imposta effettivamente dovuta. Questa impostazione si ricava dalla giurisprudenza di legittimità che individua il profitto del reato tributario nel risparmio di imposta conseguente all'omesso versamento del quantum dovuto. In particolare, è stato chiarito che il profitto del reato tributario è rappresentato dal risparmio di imposta, ossia dall'omesso versamento dell'importo corrispondente all'imposta dovuta (Sez. 3, sent. n. 6163 del 20/10/2020, dep. 17/02/2021, Rv. 281048-01; Sez. 3, n. 6348 del 07/11/2018, dep. 11/02/2019, Torelli, Rv. 274859; Sez. 3, n. 8995 del 21/11/2017, dep. 26/02/2018, P.M. in proc. Barletta, Rv. 272353; Sez. 3, n. 274307 del 2018, Vincenzini). 2.2. Conseguentemente, la decisione della Corte d'appello risulta viziata anche per aver disposto una confisca qualificata come diretta, senza offrire alcun elemento probatorio né argomentazione logica idonei a dimostrare la sussistenza del nesso di derivazione causale tra le somme confiscate e i reati contestati. • Si tratta di un'omissione che, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], rende la motivazione apparente. L'accertamento del nesso di pertinenzialità tra le somme e i reati non può essere eluso attraverso il semplice richiamo alla entità dell'I.V.A. evasa, poiché non dimostra affatto che le somme oggetto di confisca siano causalmente riconducibili all'illecito. Ove si consideri che il profitto dei reati tributari ascritti ai ricorrenti è rappresentato dal risparmio di imposta, ossia da un esborso non eseguito, la necessità di un accertamento puntuale del collegamento eziologico si fa ancor più 7• 1g1stringente. Occorre verificare se e in qual misura il vantaggio patrimoniale derivante dall'evasione si sia tradotto in una specifica disponibilità liquida, concretamente individuata e appresa. Una simile operazione contrasta sia con i principi enunciati dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], sia con il dictum della sentenza rescindente, che ha espressamente revocato la confisca per equivalente e rinviato alla Corte d'appello affinché procedesse a una verifica sulla confisca diretta. 2.3. A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata è viziata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che il proprio compito fosse circoscritto a un "mero ricalcolo della confisca diretta" in forma aritmetica. La decisione sulla confisca diretta — segnatamente dopo la revoca di quella per equivalente e alla luce del mutamento di paradigma introdotto dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] — implica un apprezzamento delle risultanze processuali e l'esercizio di poteri di valutazione di merito. Questa Corte non ha rinviato per una mera operazione aritmetica — che avrebbe potuto compiere direttamente in sede di legittimità — bensì ha demandato al giudice di merito una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti e sull'entità della confisca diretta, implicante il potere-dovere di riesaminare la questione alla luce dei principi enunciati. In applicazione dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], la corretta qualificazione dell'ablazione disposta nei confronti dei ricorrenti esige dunque una verifica — preclusa in sede di legittimità — circa la sussistenza del nesso di derivazione causale tra le somme confiscate e i reati. Si tratta di accertamenti di fatto che impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale dovrà procedere a un nuovo esame, alla stregua dei criteri sopra illustrati. 3. Il terzo motivo — con cui i ricorrenti lamentano la violazione del principio di ripartizione pro quota del profitto tra i concorrenti nel reato — resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16679/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris