Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2023
ECLI:EU:T:2023:16
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0351_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 gennaio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Koch-Glitsch (SCHEIBEL)
(causa T‑351/22) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SCHEIBEL – Motivo di nullità assoluta – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 18)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Determinazione del pubblico di riferimento
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 22)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione contraria all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 – Marchio denominativo SCHEIBEL
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 23‑26)
4.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punto 27)
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1
o
aprile 2022 (procedimento R 1107/2021‑1) è annullata.
2)
L’EUIPO è condannato alle spese.
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1
)
GU C 294 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
.