CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 9 ottobre 2013, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che con memoria trasmessa tramite PEC in data 16 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e due i motivi di ricorso - che contestano la correttezza in diritto nonché la completezza e la congruenza rispetto alle emergenze processuali della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per la bancarotta fraudolenta documentale ascrittagli (segnatamente in punto di dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità della bancarotta documentale per sottrazione o distruzione di tutte le scritture contabili della fallita) - sono affidati a doglianze generiche - perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pagg. 7, della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StefpF Palla Av1/4.A.4"AnAnktAlnju DEPOSITATO