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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48555/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità del ricorso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma dichiarava inammissibile l'appello presentato nell'interesse del ricorrente in quanto, nelle more della definizione dell'incidente cautelare,i1 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: la dichiarazione di inammissibilità sarebbe illegittima in quanto permaneva Ml'interesse alla valutazione del quadro indiziario ai fini della tutela del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; l'ordinanza sarebbe pertanto illegittima per la mancata valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 collegio ribadisce in via preliminare che in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep.2011, Testini, Rv. 249002 - 01).

Deve essere tuttavia ricordato che il collegio riafferma che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., ma non dal difensore munito di procura "ad litem", avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato (Sez. 4 - , Sentenza n. 25082 del 12/05/2021, Geoffrey, Rv. 281490; Sez. 6, Sentenza n. 48583 del 15/10/2019 Capristo, Rv. 277567 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep.2011, Testini, Rv. 249002 - 01).Nel caso in esame la deduzione in ordine alla sussistenza dell'interesse alla pronuncia in relazione alla riparazione per l'ingiusta detenzione veniva avanzata tardivamente, solo con il ricorso per cassazione, senza il rispetto delle forme prescritte (il difensore non era munito di procura speciale). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 21 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità del ricorso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma dichiarava inammissibile l'appello presentato nell'interesse del ricorrente in quanto, nelle more della definizione dell'incidente cautelare,i1 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la dichiarazione di inammissibilità sarebbe illegittima in quanto permaneva Ml'interesse alla valutazione del quadro indiziario ai fini della tutela del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; l'ordinanza sarebbe pertanto illegittima per la mancata valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 collegio ribadisce in via preliminare che in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep.2011, Testini, Rv. 249002 - 01). Deve essere tuttavia ricordato che il collegio riafferma che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., ma non dal difensore munito di procura "ad litem", avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato (Sez. 4 - , Sentenza n. 25082 del 12/05/2021, Geoffrey, Rv. 281490; Sez. 6, Sentenza n. 48583 del 15/10/2019 Capristo, Rv. 277567 - 01; Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep.2011, Testini, Rv. 249002 - 01).Nel caso in esame la deduzione in ordine alla sussistenza dell'interesse alla pronuncia in relazione alla riparazione per l'ingiusta detenzione veniva avanzata tardivamente, solo con il ricorso per cassazione, senza il rispetto delle forme prescritte (il difensore non era munito di procura speciale). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 21 otto
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