Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1972
ECLI:EU:C:1972:15
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0036
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]'8 MARZO 1972 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] del procedimento di merito, tra l'aprile 1965 e il gennaio 1966, ha importato dal Belgio vari tipi di prodotti ottenuti dalla lavorazione dei cereali. L'ufficio doganale accettava la definizione data dall'importatore, e i prodotti venivano sdoganati come merci delle voci 23.03 e 23.04 della tariffa doganale, cioè: «Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili» (voce 23.03), nonché «panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie» (voce 23.04). Poiché i prodotti summenzionati al momento dell'importazione non erano soggetti ad alcuna disciplina di mercato, alle importazioni non venivano applicate altre imposte all'infuori della tassa di conguaglio gravante sui prodotti della voce 23.03.
In un secondo tempo, l'ufficio doganale di Emden ritenne errata tale classificazione delle merci, giacché si trattava in realtà di miscele di foraggi con percentuali variabili di amido, semolino di granoturco e farina di granoturco, con una determinata percentuale di grasso, che quindi dovevano venir classificate come prodotti delle voci 11.01, 11.02 e 23.07. Queste voci comprendono «farine di cereali» (11.01) «Semole, semolini, cereali mondati, periati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso periato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati» (11.02); «Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali» (23.07). Poiché questi prodotti erano soggetti all'ordinamento di mercato istituito con il regolamento 19/62 (GU n. 30, pag. 933) l'ufficio doganale applicava i relativi prelievi e le corrispondenti tasse di conguaglio.
L'opposizione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta, in quanto la classificazione si basava su dati comunicati al momento dell'esportazione in Belgio e sui risultati delle analisi effettuate da un ministero belga. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Finanzgericht di Amburgo.
In sede processuale essa ha affermato che i documenti redatti in esito alle analisi effettuate in Belgio non si riferivano a quei prodotti specifici; molto più attendibili erano invece i certificati di un laboratorio di Anversa. L'ufficio doganale ha però obiettato che i campioni consegnati per la analisi al laboratorio erano stati manipolati. La classificazione poteva esser fatta dall'ufficio doganale anche in base alle relazioni di lavorazione del produttore e ai risultati delle analisi effettuate da un cliente dell'attrice. Il tribunale investito della causa deve ancora accertare alcune caratteristiche della merce, desumendole dai dati analitici prodotti dalle parti. Ancor prima di conoscere questi dati però, il giudice di merito ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento con ordinanza 3 giugno 1971 per deferire in via pregiudiziale alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
1.
Se una merce, in base alle sole caratteristiche obiettive, e quindi indipendentemente dal modo in cui è stata prodotta — nel caso particolare, a prescindere dal fatto che si tratti di una miscela preparata appositamente o meno — possa essere classificata sotto la voce 23.07 della tariffa doganale comune, e sia perciò soggetta a prelievo, ai sensi dell'art. 1 del regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 19 (GU delle CC.EE. 1962, pag. 933) in relazione all'allegato dello stesso regolamento.
2.
Quale debba essere la composizione — e quali, in particolare, le percentuali degli ingredienti come l'amido, le proteine, i grassi, ecc. (cfr. tabella in allegato) — perché una merce possa essere classificata sotto le voci:
a)
11.01
b)
11.02
c)
23.07
3.
Se una miscela appositamente preparata rientri nella voce 23.07 della tariffa doganale comune, qualora la sua composizione sia la seguente:
a)
sorgo 78 %,
glutine di sorgo da foraggio 9 %, oltre a melassa, pula, e crusca di granoturco
oppure
b)
glutine di granoturco da foraggio 4,9 %,
glutine di sorgo da foraggio 80,08 %,
oltre a melassa, pula, e crusca di granoturco.
(Questi valori, come si desume dalla motivazione del provvedimento di rinvio, sono desunti dalle relazioni di lavorazione della ditta che ha prodotto i generi importati.)
Hanno presentato osservazioni scritte e orali le parti del procedimento di merito, la Commissione, il governo della Repubblica federale. Vediamo ora di trarre le conclusioni.
1.
Anzitutto alcune osservazioni in materia di ricevibilità: su questo punto l'attrice ha sollevato qualche eccezione.
a)
Tali eccezioni si riferiscono soprattutto alla questione n. 3, che secondo l'attrice mira a far classificare due determinati prodotti, il che equivale ad un'applicazione del diritto al caso singolo, applicazione sottratta alla competenza della Corte, in virtù dell'art. 177.
L'eccezione mi pare fondata, poiché la Corte, in via pregiudiziale, non può stabilire la classificazione di particolari prodotti. Essa ha solo la facoltà di fornire un'interpretazione generica per venir in aiuto al giudice nell'applicazione della tariffa doganale. Per quel che riguarda la voce 23.07, nel procedimento odierno l'interpretazione generica sarà fornita implicitamente con l'esame delle due prime questioni. Da questa interpretazione e dall'esame della seconda questione si desumerà fino a qual punto è possibile pronunciarsi sulla composizione dei prodotti in questione. Il resto della pronuncia rientra invece nelle competenze riservate al giudice nazionale, cui spetta il compito di accertare i fatti e di applicare il diritto. Quindi la terza questione, sotto questo profilo, non può venir accolta come questione interpretativa.
b)
Quanto alle questioni 2a) e 2b), l'attrice ha affermato che esse sono irrilevanti ai fini della pronuncia, ad eccezione dei punti relativi al granoturco e al sorgo.
Visto il tenore dell ordinanza di rinvio, l'osservazione si rivela fondata, giacché l'interpretazione delle voci in questione non è richiesta solo in linea generica, ma in relazione ai prodotti che formano oggetto della controversia di merito. Questo non implica che automaticamente le questioni debbano esser dichiarate parzialmente irricevibili, si tratta solo di contenere l'interpretazione entro certi limiti, desumendo cioè dalle domande quale sia stata la sostanziale intenzione del giudice a quo. Poiché è facile mettere a nudo la sostanza dei punti 2a) e 2b), mi pronuncerò solo sugli elementi che hanno rilevanza per il nostro esame.
2.
Terminato il preambolo, vediamo la sostanza. La prima questione riguarda l'interpretazione della voce 23.07 nei limiti in cui vi si richiama l'allegato del regolamento 19/62. Esso descrive come segue i prodotti in questione: «Foraggi me-lassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.) ex B: contenenti cereali o contenenti prodotti a cui è applicabile il presente regolamento».
Su questo punto non si richiede un'interpretazione globale che implicherebbe un esame troppo complesso in considerazione del numero di prodotti da prendersi in considerazione. Il giudice proponente desidera semplicemente sapere se un prodotto rientra in questa categoria solo in virtù delle sue
caratteristiche
oppure se la miscelatura
intenzionale
ha conseguenze sulla classificazione, cioè se sotto questo aspetto ha influenza anche il metodo di produzione.
Anzitutto si deve rilevare che, sotto il profilo della tariffa doganale, le caratteristiche del prodotto sono quelle che hanno maggior importanza. Ciò è evidente per ragioni tecnico-amministrative, poiché è sovente difficile provare che è stato seguito un determinato metodo produttivo e controllare che questo metodo sia sempre stato seguito.
Diversa sarebbe l'ipotesi se la voce doganale — in virtù degli elementi che essa cita — si riferisse chiaramente ad una determinata lavorazione.
Il tenore delle definizioni che compaiono alla voce 23.07 esclude praticamente che il metodo produttivo sia determinante ai fini della classificazione dei prodotti. Questa interpretazione è confermata dalle note esplicative della tariffa di Bruxelles, documento cui la Corte attribuisce una funzione primaria in assenza di norme più specifiche, sia per la classificazione delle merci che per l'interpretazione delle voci. Secondo le note, la voce n. 23.07 comprende quelle preparazioni foraggere «che sono destinate: 1) a fornire al bestiame un mangime quotidiano composto secondo criteri ben precisi, così da formare un alimento equilibrato (foraggio unico); oppure 2) il mangime prodotto nell'azienda agricola ed arricchito di determinati composti organici od inorganici; (integratore); oppure 3) che vengono impiegati nella produzione di foraggi unici o di integratori». Per le preparazioni di primo tipo, si può affermare che — in base alla definizione summenzionata — si deve trattare di una miscela studiata e programmata. Per gli altri due tipi questa asserzione non vale più. Quindi non si può logicamente affermare che per tutti prodotti della voce 23.07 si debba trattare di una miscela eseguita ad arte.
L'obiezione dell'attrice che la
crusca
— che costituisce un foraggio tipico risultante da miscela — è classificata in una voce speciale, non si rivela molto consistente. Non condivido comunque la convinzione che l'attrice ne trae, cioè che i foraggi che derivano automaticamente da un procedimento produttivo, che cioè non sono il risultato di una miscela ottenuta ad arte, non rientrano nella voce 23.07. Se l'argomento dell'attrice avesse effettivamente quella portata che essa intende attribuirgli, risulterebbe incomprensibile l'osservazione posta alla fine delle note esplicative di Bruxelles nella voce 23.07, che esclude da questa voce «le preparazioni che — tenuto conto specie della loro natura, del grado di purezza, delle dosi delle relative componenti — possono venir impiegate sia come foraggio che come derrate alimentari». Per questa classificazione sono determinanti solo le caratteristiche e l'obiettiva attitudine a questo impiego, ma non ha nessuna rilevanza il procedimento produttivo. L'argomento inoltre è controbattuto dalla dichiarazione del governo federale che il consiglio di cooperazione doganale, allorché si è pronunciato su un procedimento produttivo relativo alla lavorazione del pesce, ha incluso nella voce 23.07 i prodotti risultanti da detto procedimento. Questa classificazione sarebbe impossibile se l'unico parametro fosse la miscelatura operata ad arte. Il governo tedesco ha poi ricordato una circostanza che ha un certo peso, cioè la disciplina dei prelievi di cui al regolamento 19/62, che — come si nota dalla motivazione — ha anche la funzione di salvaguardare l'industria di trasformazione. Questa finalità può essere validamente perseguita solo se si tiene conto delle caratteristiche dei prodotti e non del sistema seguito nella lavorazione. La prima risposta quindi (conformandosi alle conclusioni cui è giunto il governo federale), dovrebbe essere orientata nel senso che l'inclusione di un prodotto nella voce 23.07 dipende dalle sue caratteristiche oggettive, mentre non ha alcuna importanza la miscelatura, volontaria o casuale.
3.
La seconda questione, che in sostanza raggruppa tre domande, mira a far stabilire secondo quali criteri si deve valutare la composizione dei prodotti per poterli includere nelle voci 11.01, 11.02 o 23.07. Il procedimento di merito circoscrive la domanda al granoturco e al milo, ed in particolare il giudice a quo desidera sapere come essi vanno contraddistinti dai residuati di cui alla voce 23.03 e 23.04. La Corte è stata a buon diritto investita del problema, anche se le due ultime voci nel periodo di cui trattasi non erano disciplinate da ordinamenti di mercato. La giurisprudenza conta già parecchi precedenti in merito.
a)
Anzitutto si deve affrontare un problema interpretativo, cioè se, dovendo stabilire una delimitazione, si debba tener conto delle esigenze dell'ordinamento di mercato. In varie sentenze la Corte ha già dato risposta affermativa, ma l'attrice non ritiene legittimo il metodo e insiste affinché esso venga abbandonato. Una ragione per cambiare indirizzo sarebbe il fatto che gli ordinamenti comunitari in campo agricolo fanno semplicemente richiamo alla tariffa doganale comune, che a sua volta si fonda sulla nomenclatura di Bruxelles. Gli ambienti economici interessati potrebbero cosi contare che le relative voci doganali verrebbero interpretate uniformemente in tutti gli Stati aderenti alla convenzione doganale di Bruxelles.
sarebbe comunque radicalmente escluso che — grazie all'interpretazione — si possano includere nella sfera degli ordinamenti comunitari di mercato prodotti che il legislatore non ha elencato in modo inequivocabile. Quanto alla decisione di mutare la giurisprudenza in ossequio ai motivi esposti dall'attrice, si deve ammettere che la tariffa doganale comune, su cui si fondano i regolamenti agricoli, poggia a sua volta sulla convenzione doganale di Bruxelles del 15 dicembre 1951. Inoltre è poco opportuno modificare con la nostra interpretazione la portata delle voci principali nell'ambito della Comunità. D'altro canto penso che il sistema approvato dalla giurisprudenza non abbia la funzione di ottenere questo risultato. Le sentenze in cui il metodo interpretativo è esaminato o ritenuto adeguato partono dal presupposto che le voci della tariffa, che inevitabilmente sono generiche, devono venir interpretate entro certi limiti. Per di più anche la nomenclatura di Bruxelles pone problemi interpretativi, poiché gli Stati che hanno aderito alla convenzione hanno consuetudini diverse e discipline economiche differenti, che si riflettono sul modo d'interpretare la nomenclatura. I prodotti nuovi, come quelli recentemente ottenuti con la lavorazione di cereali e quelli immessi sul mercato dopo l'istituzione degli ordinamenti comunitari, fanno sorgere molti problemi. Se però, tenuto conto di tale situazione, si richiede di classificare correttamente un prodotto tenendo conto del contesto giuridico in cui viene a situarsi una voce doganale, contesto che certo tiene conto anche degli interessi dell'ordinamento di mercato, si richiede in sostanza di seguire un metodo interpretativo del tutto comune ed ortodosso. In realtà si tratta soltanto, nei limiti di una certa discrezionalità e nell'interesse di determinate esigenze comunitarie, di delimitare le nozioni giungendo talvolta ai limiti estremi che si possono oggettivamente porre al contenuto di una voce doganale. Affermando questo principio, non si dimentica il principio della buona fede: tutti gli interessati sanno entro quale cornice devono collocarsi le voci doganali (cioè quali sono le finalità politiche che le hanno dettate); d'altro canto per i prodotti radicalmente nuovi non si può invocare una lunga prassi internazionale consolidata in materia di classificazione, che possa venir assunta come falsariga. Infine il giudice con la sua interpretazione non può sostituirsi al legislatore: in caso di dubbio o di rilevamento di una lacuna nella legge, si può tentare di risalire alle presumibili intenzioni del legislatore. In caso di controversia sulla classificazione, per giungere ad un determinato risultato, se l'intenzione del legislatore traspare con una certa evidenza, non è necessario aggiungere — come vorrebbe l'attrice — una clausola generale che specifichi che anche i prodotti
comparabili
rientrano in una determinata voce.
Non posso quindi dichiararmi d'accordo sulle critiche mosse dall'attrice al metodo interpretativo, al quale si può far ricorso — in caso di necessità — anche nella fattispecie.
b)
Circa la voce 11.01, come già in altri procedimenti, si può presumere che — così come essa si situa — comprenda prodotti ottenuti da un certo tipo di macinazione dei cereali. È certo che la classificazione non può modificarsi in virtù di particolari lavorazioni se al termine dell'operazione le componenti essenziali del prodotto lavorato sono presenti in percentuali contenute nei limiti ammessi per il prodotto allo stato naturale. Ciò implica che anche la sottrazione di piccole quantità di alcune componenti è irrilevante ai fini della classificazione (Causa
12-71 — Raccolta 1971, pag. 743
). Non ritengo opportuno indicare valori, giacchè le oscillazioni delle percentuali nei prodotti di base possono essere anche rilevanti. Tali accertamenti sono piuttosto di competenza del giudice proponente che ha facoltà di disporre ogni genere di perizia.
Se la sottrazione di una componente raggiunge invece valori
notevoli
, sorge il problema del se i residuati si possono considerare scarti o cascami veri e propri. La giurisprudenza ci soccorre in caso di sottrazione di amido e di conseguente delimitazione della voce 23.03. Scarti ai sensi della voce 23.03 sono quelli che rimangono dopo che al prodotto di base è stato sottratto tutto l'amido che i moderni procedimenti consentono di estrarre (Cause
72 e 74-69, 12 e 14-71 — Raccolta 1970, pagg. 427 e 451 — Raccolta 1971, pagg. 743 e 779
). Parametro essenziale è dunque la percentuale di amido, che serve a determinare anche il valore nutritivo del prodotto. Ancora una volta rifuggo dal citare cifre, poiché nemmeno le parti in causa concordano su questi dati. Il giudice di merito dovrà giungere ad una conclusione, tenendo però conto del fatto che nella produzione di amido si ottiene anche glutine altrettanto ricco di amido che i foraggi di valore più elevato.
Altrettanto poco convincente e l'asserzione dell'attrice, secondo cui la determinazione deve effettuarsi in base alla percentuale di
ceneri.
L'argomento non è consistente in quanto — trattandosi di un criterio preso a prestito dal sistema di determinazione dei prelievi sulla crusca rispetto ai prelievi sulla farina, in questo settore non può venir applicato e per di più la crusca è sempre soggetta a prelievo, anche molto elevato nel caso di crusche ricche di amido. È quindi escluso ogni squilibrio sul mercato comunitario dei foraggi. D'altro canto non si dimentichi che le percentuali di amido possono manipolarsi facilmente, il che impedisce di classificare con certezza il prodotto come residuato della produzioni di amido.
Quanto è stato detto per distinguere ì prodotti della macinazione di cui alla voce 11.01 dai residui della produzione di amido vale anche per la distinzione nei confronti dei residuati della produzione di olio di granoturco di cui alla voce 23.04. Ricorderò che le componenti dell'olio si trovano soprattutto nel germe del granoturco, mentre nel chicco — anche se l'attrice afferma che grazie ai moderni procedimenti anche questa parte può considerarsi utile per l'estrazione dell'olio — è presente una percentuale di olio molto ridotta. Dopo l'estrazione dell'olio dai chicchi del granoturco quindi, non si possono considerare veri residuati ai sensi della voce 23.04 i chicchi degermati ed i prodotti derivati macinando i detti chicchi. Come è già stato affermato in varie sentenze, si tratta invece di prodotti che, per la loro analogia strutturale, per le loro caratteristiche di impiego e per il loro valore commerciale, possono rientrare tra i prodotti della macinazione di cui alla voce 11.01 e 11.02. Sono veri residuati solo gli scarti risultanti dalla estrazione di olio operata secondo le tecniche più moderne. La natura della questione fa sì che il criterio fondamentale sia costituito dalla percentuale di olio, che naturalmente può variare a seconda dei metodi di lavorazione seguiti. Come ha giustamente osservato la Commissione, può essere indicativa anche un'alta percentuale di tessuti di germi per far definire residuati i prodotti. La percentuale di amido varia a seconda che i germi siano trattati a secco o estratti con il sistema dell'umidificazione, nel primo caso vengono asportati anche frammenti di chicchi con il loro contenuto di amido. Comunque il disaccordo dei partecipanti impedisce l'assunzione di dati matematicamente esatti ed attendibili. Il giudice a quo dovrà ricavarli svolgendo indagini più approfondite sui sistemi di estrazione dell'olio.
Se, ricorrendo ad altri sistemi, diversi da quelli suesposti, si riesce ad estrarre anche l'olio contenuto nel chicco, tenuto conto di quanto è stato esposto in precedenza, il residuo della lavorazione non può definirsi scarto ai sensi della voce 23.04. L'analogia strutturale, le possibilità di impiego ed il valore commerciale — secondo quanto prescrive l'ordinamento di mercato — indurrebbero piuttosto a far classificare i prodotti tra quelli derivanti dalla macinazione. Questo è quanto si può dire genericamente, conformemente all'art. 177 ad interpretazione della voce 11.01 e per stabilire i suoi limiti nei confronti delle voci comprendenti i residuati.
c)
Quanto è stato esposto finora può anche valere per determinare la portata della voce 11.02 rispetto alle voci comprendenti i residuati della produzione di amido e dell'estrazione dell'olio. Questo accostamento è possibile purché le note esplicative distinguano le voci 11.01 e 11.02 in base alla
struttura
dei prodotti e non in base alla loro
composizione.
Sono superflue ulteriori osservazioni sulla voce 11.02.
d)
Più difficile è la risposta al punto c), con cui il giudice proponente chiede lumi sulla composizione delle preparazioni a base di foraggi contemplate dalla voce 23.07, nel caso in cui tra le componenti vi siano anche prodotti disciplinati dal regolamento 19/62. Tra questi prodotti possono esserne inclusi parecchi, quindi non è possibile dare in questa sede una definizione esauriente, ma bisognerà limitarsi a sottolineare gli indizi, gli aspetti che consentono di risolvere la controversia di merito.
Anzitutto come «preparazioni» non si deve intendere necessariamente «miscele». Questa è la conclusione — convincente — che il governo federale trae da altre voci (16.04, 20.06), nelle quali la nozione di «preparazione» si richiama genericamente al procedimento produttivo. È quindi una preparazione un prodotto lavorato, purché comunque la trasformazione superi una determinata misura prevista da una voce, cioè raggiunga un certo grado. Se il procedimento di lavorazione è semplice, il prodotto rimane incluso nella voce in cui era primitivamente compreso. È interessante notare che le note di Bruxelles, relative alla voce 23.07, ne escludono espressamente i prodotti soltanto
pressati.
Inoltre il governo federale porta esempi tratti dalla prassi del consiglio per la cooperazione doganale di Bruxelles, dai quali risulta chiaramente che le preparazioni, ai sensi della voce 23.07 non comprendono solo le miscele, ma anche i prodotti lavorati (ad esempio resti di pane macinati non idonei all'alimentazione e cosiddetti «solubles» derivati dalla lavorazione dei pesci).
Tenuto conto delle caratteristiche delle voci 23.03 e 23.04, non deve però trattarsi di residuati e scarti di un procedimento di lavorazione, cui sono sottoposti prodotti inclusi in una sola voce doganale. In questo caso potrebbe essere presa in considerazione solo la voce 23.07 se agli scarti venissero fatte
aggiunte
di prodotti diversi, come melassa (come avviene sovente per meglio sfruttare questo prodotto). Nei limiti in cui la voce 23.07 contempla
miscele
, si deve poi rilevare che nulla si può desumere dalla definizione di questa voce, perché le miscele devono essere costituite da prodotti compresi in diverse voci. Il governo federale a questo proposito si richiama ai relativi pareri tariffari del consiglio per la cooperazione doganale di Bruxelles. Poiché questi chiarimenti — ha stabilito la giurisprudenza — costituiscono validi punti di riferimento per superare le difficoltà di classificazione nell'ambito del diritto comunitario, il giudice a quo dovrebbe accertare quale apporto essi possono fornire. È certo poco indicato includere una miscela di prodotti, che come tali non sono soggetti agli ordinamenti di mercato, nella voce 23.07 ed imporre loro il prelievo. Ritengo pure logico esaminare le miscele senza tener conto delle impurità e delle aggiunte in misura
minima
, comunque non se ne deve tener conto finché le dosi sono irrilevanti e non implicano particolari conseguenze (come ad esempio le vitamine). Ancora una volta non è possibile citare dati e percentuali. Perfino per quel che riguarda la melassa e il fatto che le note di Bruxelles stabiliscono solo che il foraggio melassato ai sensi della voce 23.07 contiene
generalmente
più del 10 % in peso di melassa, non si può escludere che anche percentuali minori sono sufficienti per far classificare il prodotto sotto la voce 23.07. Purtroppo però nel nostro caso non si può tener conto della melassa perché essa è usata solo come
legante
«in una percentuale non superiore al 3 % in peso», come specificano le note di Bruxelles relative alla voce 23.07.
Ho quindi esposto tutte le considerazioni che mi parevano necessarie per interpretare la voce 23.07 in relazione alla fattispecie. Si potrebbe ancora aggiungere che, secondo i principi finora elaborati dalla giurisprudenza, può avere rilevanza il fatto che un prodotto — per la sua composizione, per le sue possibilità d'impiego e per il suo valore commerciale — sia equiparabile alle altre preparazioni di foraggi reperibili in commercio e quindi debba venir adeguatamente classificato tra le voci tariffarie. Il giudice proponente dovrebbe quindi essere ora in grado di risolvere la questione che gli è stata deferita.
4.
Dopo le mie osservazioni sulla ricevibilità della quarta questione, non è più il caso di esporre altre considerazioni. Potrà forse essere interessante per il giudice proponente il fatto che la Commissione ritiene possibile l'inclusione nella voce 23.07 dei prodotti definiti nella terza questione. Anche il governo federale appoggia questa soluzione ed a questo proposito fa menzione di miscele ben proporzionate e di foraggi di prim'ordine. [OSCURATO:PERSONA] pare nutra dubbi circa la classificazione sotto la voce 23.07 solo per quel che riguarda i prodotti definiti nella questione 3 b). Essa afferma che sono prodotti che rientrano tutti sotto la stessa voce; la componente di melassa non ha importanza. Tuttavia questa componente, se non ha funzione esclusiva di legante, può avere gran peso nell'inclusione del prodotto nella voce 23.07. Non aggiungerò commenti: la questione è nota al giudice proponente, che ne può trarre le conclusioni che ritiene più opportune.
5.
Propongo quindi di fornire le seguenti risposte:
a)
la classificazione di un prodotto sotto la voce 23.07 della tariffa doganale comune dipende essenzialmente dalle caratteristiche del prodotto. Il metodo di produzione o di composizione, specie il fatto che la miscela sia stata fatta ad arte o meno non ha generalmente importanza.
b)
Per quel che riguarda la composizione dei prodotti da classificare sotto le voci 11.01, 11.02 e 23.07 della tariffa doganale comune, come pure per i criteri per contraddistinguere i prodotti di dette voci rispetto a quelli delle voci 23.03 e 23.04 le conclusioni non si possono schematizzare. È dunque necessario far richiamo a quanto detto in precedenza.
c)
Poiché la questione n. 3 mira a far applicare il diritto alla fattispecie, non è ricevibile. Il problema che essa solleva va risolto sulla scorta delle altre considerazioni fatte a proposito delle rimanenti questioni.
(
1
) Traduzione dal tedesco.