CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 32667/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31541-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio delVa.,. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 2125/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 7.11.2005 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1070/05, con il quale il Tribunale di Latina gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., della somma di C 5.675,67 a saldo di alcune forniture. L'opponente deduceva, in particolare, la mancata registrazione di alcuni pagamenti da egli eseguiti in acconto sul debito. Si costituiva il creditore opposto, eccependo che, anche considerando i pagamenti in acconto, l'esposizione debitoria rimaneva la stessa, in virtù di diverse ragioni creditorie, non indicate originariamente nel ricorso depositato in sede monitoria. Con sentenza n. 732/2012 il Tribunale, pur riconoscendo la parziale fondatezza dell'opposizione, condannava l'opponente al pagamento della somma -maggiore di quella indicata nel decreto opposto- di C 6.946,61. Interponeva appello avverso detta decisione lo Zucchi e si costituiva in seconde cure il [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 2125/2019, la Corte di Appello di Roma accoglieva in parte l'impugnazione, condannando l'appellante al pagamento della sola somma indicata nel decreto opposto, oltre accessori e spese di lite. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi Ric. 2019 n. 31541 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA', o comunque RIGETTO, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA], eccependo di aver saldato interamente il proprio debito. Il Tribunale di Latina, accogliendo l'opposizione, ha rideterminato la somma dovuta al Fallimento, peraltro in misura maggiore di quella portata nel decreto ingiuntivo opposto. A seguito di appello dello Zucchi, la Corte di Appello ha rigettato il primo motivo di gravame, relativo alla valutazione delle risultanze istruttorie, accogliendo invece il secondo e limitando la condanna dello Zucchi al pagamento del solo importo di C 5.675,67 oltre interessi legali dalle scadenze delle fatture al saldo. Il ricorso, proposto dallo Zucchi, è articolato in cinque motivi. I primi tre propongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e si risolvono in una inammissibile richiesta di revisione della valutazione di merito condotta dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (quanto all'apprezzamento delle prove, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; quanto al riesame del merito, cfr. invece Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dell'importo versato in esecuzione della sentenza di prime cure, è infondato perché la Corte di Appello ha statuito sul punto, dando atto del versamento sia in motivazione che nel dispositivo. Ric. 2019 n. 31541 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -3- Il quinto motivo, relativo al governo delle spese, è inammissibile avendo il giudice di merito applicato il criterio della soccombenza sostanziale". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore limitatamente all'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso. In relazione al quarto motivo, invece, il Collegio ritiene la censura fondata. Il ricorrente aveva infatti concluso, in appello, invocando espressamente la condanna del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. alla restituzione della somma di C 10.199,41 con interessi legali dal 23.5.2012, versata dallo Zucchi in esecuzione della decisione di primo grado. La Corte di Appello ha dato atto, nel dispositivo, del versamento di detta somma, ma non ha espressamente statuito sulla richiesta di condanna alla restituzione della stessa. Sotto questo profilo, sussiste l'omessa pronuncia denunciata dal ricorrente. Il quinto motivo, concernente il governo delle spese, è assorbito dall'accoglimento del quarto. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi di ricorso, va accolto il quarto e va dichiarato assorbito il quinto. La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, accoglie il quarto e dichiara assorbito il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 31541 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -4- 2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] 0 9 19m! 7021 og