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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11262/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di Sorveglianza di Bari ha disposto la conversione della pena pecuniaria di ero 5.698,74 inflitta [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di Appello di Bari del 26 febbraio 2009

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Lorusso, deducendo, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che era stata esclusa la prescrizione della pena pecuniaria sul presupposto che il condannato fosse recidivo a mente dell'art.172 cod. pen., ritenendo all'uopo sufficiente l'esame del certificato penale e trascurando che la recidiva per acquistare rilevanza, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, deve essere stata dichiarata nel giudizio di merito e deve riguardare condanne anteriori a quella della cui estinzione si tratta.

3. Il ricorso avverso provvedimento in materia di conversione della pena pecuniaria (e quindi della eventuale dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria per prescrizione della stessa), deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

L'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede, tra l'altro, che il Magistrato di Sorveglianza, nella materia attinente alla rateizzazione o alla conversione della pena pecuniaria, deve procedere a norma dell'articolo 667, comma 4, dello stesso codice: di conseguenza, il giudice provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il P.M., l'interessato e il Difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso Giudice (il quale dovrà procedere con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza e con le garanzie del contraddittorio camerale) e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione.

Tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li ha enunciati in plurime decisioni richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice medesimo, che, al contrario di quello di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente - sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il Legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità - non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (ex multis, Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, dep. 25/01/2013, Tabbì, Rv. 254812).

Reputa il Collegio di attenersi all'indirizzo ormai del tutto prévalente - e senz'altro condivisibile, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito - che identifica nell'opposizione il gravame esperibile contro il provvedimento del giudice, persino se emesso nelle forme dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano (ex multis, Cass. 10 luglio 2007 n° 28045; Cass. 27 settembre 2007 n. 39919; Cass. 16 gennaio 2008 n. 4120; Cass. 29 gennaio 2008 n° 15149; Cass. 21 aprile 2008 n° 25615; Cass. 5 giugno 2008 n° 23606; Cass. 16 ottobre 2008 n° 41078; Cass. 23 novembre 2008 n° 1008; Cass. Sez. 1, n° 33007 del 09.07.2013; Cass. Sez. 6 n° 13445 del 12.02.2014).

4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all'indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate) la riqualificazione da parte del giudice dell'atto di impugnazione, prevista dall'art.568 cod. proc. pen., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato.

L'impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Bari perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4 e art. 666 cod. proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 678 comma 1-bis e 667 comma 4 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma 25 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di Sorveglianza di Bari ha disposto la conversione della pena pecuniaria di ero 5.698,74 inflitta [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di Appello di Bari del 26 febbraio 2009 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Lorusso, deducendo, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che era stata esclusa la prescrizione della pena pecuniaria sul presupposto che il condannato fosse recidivo a mente dell'art.172 cod. pen., ritenendo all'uopo sufficiente l'esame del certificato penale e trascurando che la recidiva per acquistare rilevanza, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, deve essere stata dichiarata nel giudizio di merito e deve riguardare condanne anteriori a quella della cui estinzione si tratta. 3. Il ricorso avverso provvedimento in materia di conversione della pena pecuniaria (e quindi della eventuale dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria per prescrizione della stessa), deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. L'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede, tra l'altro, che il Magistrato di Sorveglianza, nella materia attinente alla rateizzazione o alla conversione della pena pecuniaria, deve procedere a norma dell'articolo 667, comma 4, dello stesso codice: di conseguenza, il giudice provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il P.M., l'interessato e il Difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso Giudice (il quale dovrà procedere con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza e con le garanzie del contraddittorio camerale) e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione. Tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li ha enunciati in plurime decisioni richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice medesimo, che, al contrario di quello di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente - sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il Legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità - non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (ex multis, Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, dep. 25/01/2013, Tabbì, Rv. 254812). Reputa il Collegio di attenersi all'indirizzo ormai del tutto prévalente - e senz'altro condivisibile, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito - che identifica nell'opposizione il gravame esperibile contro il provvedimento del giudice, persino se emesso nelle forme dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano (ex multis, Cass. 10 luglio 2007 n° 28045; Cass. 27 settembre 2007 n. 39919; Cass. 16 gennaio 2008 n. 4120; Cass. 29 gennaio 2008 n° 15149; Cass. 21 aprile 2008 n° 25615; Cass. 5 giugno 2008 n° 23606; Cass. 16 ottobre 2008 n° 41078; Cass. 23 novembre 2008 n° 1008; Cass. Sez. 1, n° 33007 del 09.07.2013; Cass. Sez. 6 n° 13445 del 12.02.2014). 4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge. Infatti, conformemente all'indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate) la riqualificazione da parte del giudice dell'atto di impugnazione, prevista dall'art.568 cod. proc. pen., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato. L'impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Bari perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4 e art. 666 cod. proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 678 comma 1-bis e 667 comma 4 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma 25 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11262/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris