Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33288/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto assoggettato al regime ex art. 41-bis Ord. pen., avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari che aveva rigettato l'istanza-reclamo del detenuto in merito alla collocazione, quanto all'attività lavorativa all'interno del carcere, nella cucina del reparto; - Osservato che - a fronte dell'adeguata motivazione data dal Tribunale in merito alla concreta impraticabilità della chiesta collocazione lavorativa, poiché l'attività in cucina implica necessariamente la comunicazione costante con detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità o con detenuti comuni, situazione inibita dalla disciplina del regime differenziato, essendo per il resto risultata in concreto impraticabile la prospettiva di introdurre in cucina soltanto detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità del reclamante, sicché si rivela allo stato imprescindibile la conseguenza che Amato utilizzi la possibilità di lavorare in altri settori dell'attività a cui possono essere ammessi i detenuti soggetti al regime differenziato - il ricorrente, con i due motivi articolati, in cui lamenta rispettivamente I'messa motivazione e la violazione di legge, ha svolto, nella sostanza, considerazioni di carattere astratto, che peraltro si rivelano generiche in riferimento alla questione proposta, siccome riferite a un'indimostrata mancanza di istruttoria e non contrastanti in modo specifico le valutazioni precisamente estrinsecate dai giudici del merito circa la concreta carenza delle condizioni legittimanti l'attuale espletamento del lavoro in cucina dai detenuti assoggettati, come Amato, al regime differenziato; - Rilevato che - essendo risultati generici i richiamati motivi - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto assoggettato al regime ex art. 41-bis Ord. pen., avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari che aveva rigettato l'istanza-reclamo del detenuto in merito alla collocazione, quanto all'attività lavorativa all'interno del carcere, nella cucina del reparto; - Osservato che - a fronte dell'adeguata motivazione data dal Tribunale in merito alla concreta impraticabilità della chiesta collocazione lavorativa, poiché l'attività in cucina implica necessariamente la comunicazione costante con detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità o con detenuti comuni, situazione inibita dalla disciplina del regime differenziato, essendo per il resto risultata in concreto impraticabile la prospettiva di introdurre in cucina soltanto detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità del reclamante, sicché si rivela allo stato imprescindibile la conseguenza che Amato utilizzi la possibilità di lavorare in altri settori dell'attività a cui possono essere ammessi i detenuti soggetti al regime differenziato - il ricorrente, con i due motivi articolati, in cui lamenta rispettivamente I'messa motivazione e la violazione di legge, ha svolto, nella sostanza, considerazioni di carattere astratto, che peraltro si rivelano generiche in riferimento alla questione proposta, siccome riferite a un'indimostrata mancanza di istruttoria e non contrastanti in modo specifico le valutazioni precisamente estrinsecate dai giudici del merito circa la concreta carenza delle condizioni legittimanti l'attuale espletamento del lavoro in cucina dai detenuti assoggettati, come Amato, al regime differenziato; - Rilevato che - essendo risultati generici i richiamati motivi - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 33288/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris