CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 ottobre 2019
Cassazione n. 01381/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17737/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ambedue elettivamente 1.4.,oct e.4...L fiik • GeAt.t•ue (domiciliate a Roma, nellà Cancelleria della Corte di cassazione, difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Errico in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso - ricorrenti - contro -) AMCO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore ([OSCURATO:EMAIL]), difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - con troricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; SIDAC s.r.l. in liquidazione; - intimati - avverso la sentenza n. 5005/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del dì 11/10/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2e2,2_ [OSCURATO:PERSONA] te 13 1. L'esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.R.G.N. 17737/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 2. Nel 1994 la società Banco di Napoli s.p.a. chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fideiussore della società SIDAS s.r.I., debitrice del Banco di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo, che venne rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 31. luglio 1998. 3. Il credito nel frattempo venne ceduto dalla Banco di Napoli s.p.a. alla società SGA s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in AMCO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; d'ora innanzi„ per brevità, "la AMCO"), la quale conferì mandato per l'esazione di esso alla società [OSCURATO:PERSONA] IMI s.p.a., poi incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 4. Nel 2008 la SGA s.p.a., avvalendosi del decreto ingiuntivo di cui sopra, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pignorando un immobile. Avverso tale procedura esecutiva propose opposizione di terzo ex art. 619 PY- c.p.c. la società SIDAC s.r.l. (assumendo di essere promissaria acquirente dell'immobile pignorato e di avere proposto azione ex 2932 c.c.). Il ricorso oggi in esame non indica le ragioni della suddetta opposizione. Nel giudizio di opposizione proposto dal terzo SIDAC s.r.l. venne chiamato in causa, in quanto ritenuto litisconsorte necessario, il debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza 27 marzo 2017 n. 1154 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò inammissibile l'opposizione di terzo, ed assorbite le contestazioni di merito formulate dal debitore esecutato. Rilevò, poi, che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla SGA s.p.a., sollevata da [OSCURATO:PERSONA], era tardiva. La sentenza venne appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualificatesi eredi di [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 17737/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 6. Con sentenza 16 ottobre 2019 n. 5005 la Corte d'appello di Napoli dichiarò inammissibile il gravame. La Corte d'appello rilevò che le appellanti non avevano dimostrato la propria qualità di eredi del debitore esecutato. Ad abundantiam, la Corte aggiunse che correttamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società procedente, sollevata da [OSCURATO:PERSONA]. 7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. La AMCO (come s'è detto, nuova ragione sociale della SGA), ha resistito con controricorso. La SIDAC s.r.l. è rimasta intimata. Intimata è rimasta anche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui il ricorso è stato notificato anche "in proprio", oltre che nella qualità di mandataria della AMCO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile nella sua interezza, a causa della esposizione ora oscura, ora insufficiente, dei fatti di causa: e dunque per violazione dell'onere imposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, n. 3, c.p.c.. Il presente giudizio infatti ha ad oggetto una opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., nella quale il debitore esecutato, chiamato ad integrare il contraddittorio, nel costituirsi formulò ulteriori domande ed eccezioni. Tuttavia il ricorso per cassazione non indica:: -) né quali furono i motivi di opposizione proposti dal terzo opponente ex art.619 c.p.c.; -) né quali furono le difese svolte dal [OSCURATO:PERSONA], allorché si costituì nel primo grado di giudizio. Sul primo punto il ricorso tace; sul secondo punto si limita a riferire che il giudice di primo grado dichiarò "assorbite le eccezioni sollevate dal Gentile" (p. 3 del ricorso). R.G.N. 17737/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 Né maggiori informazioni si rinvengono nella illustrazione dei motivi di ricorso. Va da sé, infine, che la trascrizione delle conclusioni formulate nel giudizio d'appello non sana la mancata indicazione delle difese svolte in primo grado. 1.1. In tali casi, come stabilito sinanche dalle Sezioni Unite di questa Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c.. Un ricorso per cassazione dev'essere infatti chiaro e sintetico, e deve "offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa". Se quindi esso contenga "una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa (...), così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c.", va sanzionato con l'inammissibilità (ex plurimis, Sez. U - , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971 - 01). 2. L'inammissibilità del ricorso rende superfluo provvedere sulla richiesta di rinvio a nuovo ruolo, contenuta nella memoria depositata dalle ricorrenti. 3. Non è luogo a provvedere sulle spese. Infatti il controricorso della AMCO (unica delle controparti ad avere svolto attività difensiva) è stato notificato il 29.7.2020, ma depositato il 17.9.2020, e dunque oltre il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 370 c.p.c.. Ovviamente al presente giudizio, avente ad oggetto una opposizione esecutiva, non s'applica l'istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale, giusta la previsione di cui all'art. 3 della I. 7.10.1969 n. 742. P. q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello R.G.N. 17737/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio