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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14622/2026

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sentante pro tem-pore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente , giusta procura spe-ciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Reggio d'Aci, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifi-22877287/2019che agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente do-miciliata presso il secondo in Roma, Via degli ScipioRn.iG, .nN. .2 16183. 68/2017- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in atti, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni ele comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di postaelettronica certificata indicato- controricorrente-ricorrente incidentale -1 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026PULA ANDREA e REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del legale rap-presentante pro tempore- intimati -avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 446/2024,depositata in data 29/2/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva stipulata una convenzione tra la societàSant'Andrea, società strumentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], laProvincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna, per la concessionedi un finanziamento per la realizzazione di un'Area produttiva ecolo-gicamente attrezzata (APEA).2.

Lo studio di fattibilità veniva approvato il 5/10/2012 e venivasuccessivamente stipulata, il 14/11/2014, la concessione tra SantoAndrea (quale concedente) e la [OSCURATO:PERSONA] (concessionaria) perla progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cogenera-zione di energia a servizio del parco.I lavori venivano ultimati il 31/12/2014; tuttavia non veniva rea-lizzato un unico impianto da 1000 Kw, ma quattro impianti cogene-ratori (750 Kw + 100 Kw +100 Kw + 50 Kw).In particolare, veniva realizzato un manufatto che conteneva lacentrale base, costituita dalla caldaia da 850 Kwh e cogeneratoreelettrico di 100 Kw e termico di 100 Kw, associati a tre impianti co-generatori solo depositati in loco in via provvisoria, in attesa delleutenze, non essendo stata realizzata la rete di trasmissione.Il 18/12/2015 veniva emesso il certificato del credito da parte diSant'Andrea e il 31/5/2016 si procedeva alla verifica funzionale.2 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/20263.

Con provvedimento del 28/4/2017 la Regione revocava il con-tributo, in quanto l'impianto della [OSCURATO:PERSONA]Andrea era difforme da quelloprevisto nella convenzione del 6/8/2012, integrata dall'atto aggiun-tivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla relazione tecnica preliminare; non c'era,infatti, una centrale unitaria, ma vi erano cogeneratori e sotto cen-trale, senza, peraltro, la realizzazione della rete di trasmissione.4.

Con atto di citazione del 26/9/2016 la [OSCURATO:PERSONA] eviden-ziava la sussistenza del diritto alla somma di euro 980.000,00, perinadempimento della convenuta [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in ragione del con-tratto di concessione che prevedeva, a carico della concedente, ilpagamento di un prezzo, idoneo ad assicurare al concessionario ilperseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.Inoltre, in via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il pagamento dellasomma di euro 980.000,00, per la promessa del fatto del terzo, atitolo di indennizzo e di risarcimento.[OSCURATO:PERSONA]Andrea avrebbe assunto una precisa obbligazione di «fa-cere» consistente nell'adoperarsi affinché la Regione tenesse il com-portamento promesso, ossia versasse il corrispettivo alla [OSCURATO:PERSONA]An-drea che lo avrebbe dovuto immediatamente trasferire a [OSCURATO:PERSONA].Sempre in via principale l'attrice deduceva anche la violazionedei principi di correttezza e buona fede da parte di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, conrichiesta di risarcimento danni.5.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]Andrea chiedendo, da un lato,la risoluzione del contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e,dall'altro, eccependo l'inadempimento ex art. 1460 c.c., per nonavere l'attrice consegnato il progetto definitivo ed esecutivo delloschema progettuale.[OSCURATO:PERSONA]Andrea chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa laRegione e il responsabile unico del procedimento, Ing.

Pula.3 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/20266.

Il Tribunale, con sentenza n. 190 del 23/2/2021 rigettava ladomanda principale di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro980.000,00, in quanto la stessa era stata resa edotta che il contri-buto regionale poteva non essere riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA]Andrea.Il Tribunale riconosceva tre voci di danno: 1) [OSCURATO:PERSONA]Andrea non siera adoperata per il pagamento del contributo da parte della Re-gione, in violazione degli obblighi di facere su di essa gravanti, perun danno di euro 100.000,00, a titolo di omesso invio della rendi-contazione alla Regione; 2) era riconosciuto il danno per avere in-dotto [OSCURATO:PERSONA] a confidare nel contributo, a seguito dell'approvazionedel collaudo, per la somma di euro 135.000,00; 3) era riconosciutoil mancato incasso della redditività annua per la gestione dell'im-pianto, pari ad euro 350.000,00.Il danno complessivo era riconosciuto in euro 585.000,00.Veniva rigettata la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea dirisoluzione del contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA].7.

Avverso tale sentenza proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA]An-drea deducendo: 1) l'insussistenza del danno quantificato in euro100.000,00 per il mancato invio della rendicontazione, in quanto Be-rica non aveva realizzato l'impianto di collegamento alle reti; 2) Be-rica aveva presentato non un progetto, ma una relazione tecnicapreliminare, sicché non sussisteva un affidamento incolpevole di Be-rica, prevedendo già la relazione tecnica la realizzazione di una retedi riscaldamento, prima della indicazione delle utenze finali; 3) nonvi era perdita di chance, perché quanto realizzato da [OSCURATO:PERSONA] non erain grado di produrre calore ed energia; 4) la domanda riconvenzio-nale non era generica ma era stata delineata puntualmente; 5) eraerronea la decisione del Tribunale di pronunciare il difetto di giurisdi-zione in ordine alla richiesta di annullamento del provvedimento direvoca; 6) la chiamata in causa del RUP era fondata.4 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/20268.

Proponeva appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla de-terminazione del quantum; chiedeva i danni anche per la perdita dichance, per violazione dei canoni di correttezza, per la somma dieuro 1.100.000,00; chiedeva (lettera B), a titolo di indennizzo o dirisarcimento del danno ex art. 1381 c.c., la somma di euro980.000,00 oppure quella minore di euro 513.000,00 per spese ecosti da essa sostenuti.[OSCURATO:PERSONA] sosteneva anche, condizionatamente all'eventuale acco-glimento «del gravame dell'appellante», il diritto a ricevere la sommadi euro 980.000,00 in forza del contratto di concessione (Lettera C).9.

La Corte d'appello con sentenza n. 446/2024, depositata il 292024, reputava infondato il primo motivo di appello principale diSant'Andrea, in quanto l'art. 3 del contratto di concessione preve-deva che era obbligo della concedente [OSCURATO:PERSONA]Andrea provvedere allarendicontazione in favore della Regione.Accoglieva l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sub B.1 per euro325.000,00, di cui euro 175.000,00 per la centrale termica ed euro160.000,00 per il cogeneratore, escludendo la somma di euro178.000,00 per i costi di progettazione, non provati.Reputava assorbito l'appello incidentale con riferimento alla let-tera C.9.1.

Reputava fondati i motivi secondo e terzo di appello princi-pale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva realizzato la rete di teleriscalda-mento; non erano stati poi reperiti elaborati grafici, mentre l'im-pianto di [OSCURATO:PERSONA] era difforme dal progetto e non v'era stata richiestadi variazioni del progetto, che erano a carico della concessionaria.9.2.

La domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA]Andrea eragenerica.9.3.

Altrettanto generica era la domanda di chiamata in causadel RUP.5 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/202610.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneprincipale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anche memoria scritta.11.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pro-ponendo anche ricorso incidentale tardivo e depositando memoriascritta.12.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione principale si deduce la«illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c., in relazione alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] contenuta sublettera C delle conclusioni del suo appello incidentale».In particolare, per la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'ap-pello aveva erroneamente reputato assorbita la domanda contenutanell'appello incidentale, sub lettera C.Nell'appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto una prima do-manda sub A, in via principale, per il rigetto dell'appello promossodalla [OSCURATO:PERSONA]Andrea, con parziale riforma, però, del quantum risarcito-rio.In armonia con tale prima domanda [OSCURATO:PERSONA] aveva articolato nellesue conclusioni due specifiche domande proposte sotto forma di ap-pello incidentale, rispettivamente rubricate sub lettera B e sub let-tera C.Nella lettera B, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Andreaal risarcimento, per la violazione dei canoni di correttezza e buonafede, di una somma pari ad euro 1.100.000,00; a titolo di indennizzoe/o risarcimento ex art. 1381 c.c. (promessa del fatto del terzo) lasomma di euro 980.000,00 oppure, in subordine, una somma noninferiore ad euro 516.000,00.6 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Nella lettera C, poi, aveva chiesto di accogliere la domanda prin-cipale di pagamento del prezzo, «in via di appello incidentale even-tualmente condizionato all'accoglimento del gravame dell'Appellantesul capo della sentenza che ha accolto la domanda di risarcimentodel danno per lesione dell'obbligazione di facere ex art. 1381 c.c.».La domanda sub C aveva, dunque, ad oggetto la richiesta princi-pale di pagamento della somma di euro 980.000,00 a titolo di corri-spettivo contrattuale.Per la ricorrente principale, dunque, la Corte d'appello, nel rite-nere assorbita tale domanda, aveva violato l'art. 112 c.p.c.La Corte territoriale non si sarebbe avveduta del fatto che la for-mulazione testuale della domanda sub lettera C dell'appello inciden-tale «si riferiva non già all'accoglimento dell'appello principale diSant'Andrea, ma a quello dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] come sviluppato sublettera B) delle conclusioni del medesimo appello incidentale in rela-zione al medesimo capo della sentenza di primo grado impugnatoanche da [OSCURATO:PERSONA]Andrea».2.

Con il secondo motivo di impugnazione principale si duole «invia di subordine rispetto al primo motivo: illegittimità e/o nullità dellasentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazionealla domanda di [OSCURATO:PERSONA] contenuta sub lettera C) delle conclusioni delsuo appello incidentale».In sostanza, si deduce la mera apparenza della motivazione dellasentenza della Corte d'appello, che ha qualificato la domanda inci-dentale di [OSCURATO:PERSONA] sub lettera C), come domanda condizionata all'ac-coglimento dell'appello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea e non invece all'ac-coglimento pieno della domanda di appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] comededotta sub lettera B) delle relative conclusioni.7 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/20263.

I primi due motivi, che vanno affrontati congiuntamente perstrette ragioni di connessione, sono infondati.Si premette che l'individuazione e l'interpretazione del contenutodella domanda, pur essendo attività riservate al giudice del merito,sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., qualora l'inesatta rilevazione delcontenuto della domanda determini un vizio attinente all'individua-zione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di cor-rispondenza tra chiesto e pronunciato, per violazione dell'art. 112c.p.c. (Cass., sez. 5, 6/11/2023, n. 30770; Cass., sez. 3, 10/6/2020,n. 11103).Nella specie, la questione attiene al significato da attribuire alleespressioni lessicali utilizzate nel contenuto testuale dell'appello in-cidentale condizionato, venendo in rilievo dunque l'interpretazionedella domanda che è attività riservata al giudice di merito, il cui ri-sultato è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti al-terato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in rela-zione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. sez.

L, 5/2/2004, n. 2148).3.1.

Orbene, proprio la formulazione letterale dell'appello inci-dentale di [OSCURATO:PERSONA], come riportato nel ricorso per cassazione, con-sente di confermare l'affermazione della Corte d'appello, per cui taleappello incidentale, o meglio la domanda di cui alla lettera C dell'ap-pello incidentale, era condizionata all'accoglimento dell'appello prin-cipale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea.Si legge, infatti, alla lettera C dell'appello incidentale «in via diappello incidentale eventualmente condizionato all'accoglimento delgravame dell'Appellante sul capo della sentenza che ha accolto ladomanda di risarcimento del danno per lesione dell'obbligazione difacere ex art. 1381 c.c.: accogliere la domanda principale di paga-8 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026mento del prezzo riproposta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.e, pertanto, l'appello sulla domanda principale rigettata in primogrado e, per l'effetto, in riforma della sentenza di I grado: - in viaprincipale: accertarsi e dichiararsi, in relazione e per i motivi, titoli,causali, disposizioni di cui in atti, il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a rice-vere da [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma, certa, liquida ed esigibiledi euro 980.000,00, dovuta in forza del citato Contratto di Conces-sione in atti nonché del riconoscimento del debito come documentatoin causa».Il Tribunale aveva infatti riconosciuto tre voci di danno in favoredi [OSCURATO:PERSONA]: 1) euro 100.000,00 per omesso invio di rendicontazionealla Regione e, dunque, per violazione dell'obbligo di facere diSant'Andrea; 2) euro 135.000,00 per avere indotto [OSCURATO:PERSONA] a confi-dare nel contributo, attraverso l'approvazione del collaudo; 3) euro350.000,00 per il mancato incasso della redditività annua per la ge-stione dell'impianto.Pertanto, è evidente la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA]Andrea con riferi-mento alle tre voci di danno, tanto che quest'ultima ha proposto ap-pello principale sulla base di 6 motivi, il primo dei quali, in partico-lare, con riferimento al danno da euro 100.000,00 per mancato inviodella rendicontazione e, quindi, per violazione degli obblighi di fa-cere.La domanda subordinata contenuta nell'appello incidentale di Be-rica, sub lettera C, si collega, dunque, inevitabilmente al primo mo-tivo di appello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, relativo alla somma di euro100.000,00 per il mancato invio della rendicontazione alla Regione.Si legge, dunque, nella lettera C dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]«in via di appello incidentale eventualmente condizionato all'accogli-mento del gravame dell'Appellante sul capo della sentenza che ha9 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026accolto la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'obbli-gazione di facere ex art. 1381 c.c.».L'appello incidentale, di cui alla lettera C, articolato da [OSCURATO:PERSONA],era espressamente condizionato all'accoglimento del motivo di ap-pello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, proposto contro la sentenza del Tri-bunale, che aveva riconosciuto la somma di euro 100.000,00 per ilmancato invio della rendicontazione alla Regione e, dunque, per vio-lazione degli obblighi di facere.Una volta che la Corte d'appello ha respinto il primo motivo diappello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in quanto costituiva obbligazionein capo alla stessa, quale concedente, di provvedere alla rendiconta-zione alla Regione, ne derivava conseguentemente l'assorbimentodell'appello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA].Non si può equivocare sull'espressione «capo della sentenza cheha accolto la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'ob-bligazione di facere ex art. 1381 c.c.»: ciò sta a significare capo dellasentenza che ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento deldanno per mancata rendicontazione.

Tale capo di sentenza era a fa-vore di [OSCURATO:PERSONA], sicché l'appellante principale non poteva che essereSant'Andrea.Resta destituita di fondamento la tesi sostenuta da [OSCURATO:PERSONA], percui l'appello incidentale era condizionato, non all'accoglimento delloappello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, sotto il primo motivo di appelloprincipale (omessa rendicontazione), ma all'accoglimento solo par-ziale del proprio appello incidentale sub lettera B (poiché le domandeerano due: la prima di euro 980.000,00 e la seconda di euro513.000,00).Pertanto, la Corte d'appello ha esaurientemente motivato, dopoil rigetto del primo motivo di appello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, rite-nendo, da un lato, di accogliere l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sub10 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026B.1, per il riconoscimento di una somma maggiore rispetto a quellaliquidata in via equitativa di euro 100.000,00 per violazione da partedi [OSCURATO:PERSONA]Andrea dell'obbligo di facere, e quindi di euro 325.000,00 e,dall'altro, «l'assorbimento dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] di cui allalettera C dell'atto di parte, relativa al rigetto della domanda princi-pale di pagamento del contributo formulata in primo grado, in quantoproposto “anche condizionatamente all'eventuale accoglimento delloappello sul capo della sentenza che, accogliendo la domanda subor-dinata di risarcimento del danno ex art. 1381 c.c., ha condannatoSant'Andrea al risarcimento del danno».4.

Con il terzo motivo di impugnazione principale si deduce la«illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 61, 112, 115, 116 e 196 c.p.c., dell'art. 1226 c.c. e delprincipio di effettività della tutela risarcitoria».In sostanza, per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello avrebbeerroneamente riconosciuto solo in modo parziale la fondatezza delladomanda di cui all'appello incidentale, sub lettera B.Sono stati riconosciuti, infatti, solo il costo della centrale termicapari ad euro 175.000,00 ed il costo per il cogeneratore pari ad euro160.000,00, per un totale di euro 335.000,00, ma con esclusione delcosto di progettazione, ex art. 178.000,00.La Corte territoriale ha, dunque, espressamente riconosciuto cheBerica ha sopportato dei costi di progettazione, in ordine all'an, maha negato il risarcimento, non essendo raggiunta la prova della rela-tiva quantificazione.In particolare, il danno non è stato completamente riconosciutoin quanto la società concessionaria non ha chiesto la CTU e il relativoespletamento non era eseguibile per ragioni di economia proces-suale.11 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Sarebbe stato dunque violato l'art. 61 c.p.c., che prevede che laCTU è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti erimesso al potere discrezionale del giudice.Inoltre, ai sensi dell'art. 196 c.p.c. la CTU può essere dispostadal giudice, che può anche disporne la rinnovazione.La Corte di merito avrebbe poi potuto provvedere ai sensi delloart. 1226 c.c.4.1.

Il terzo motivo è infondato.Ed infatti, la Corte d'appello, in relazione all'appello incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA], sub lettera B, ha limitato il riconoscimento delrisarcimento esclusivamente alla somma di euro 335.000,00, te-nendo conto della centrale termica, del valore di euro 175.000,00, edel cogeneratore, del valore di euro 160.000,00, escludendo però ilcosto della progettazione, pari ad euro 178.000,00, in quanto non viera prova dei costi sostenuti al riguardo.Si è ritenuto che «[q]uanto ai costi della fase di progettazione,di contro, nulla può essere riconosciuto, posto che l'importo indicatonon coincide con quello risultante dal documento richiamato da Be-rica […], non vi è modo di circoscrivere le ore lavorate in relazione aquanto effettivamente realizzato e ritenuto finanziabile e, altresì,considerate le riscontrate anomalie e inadempienze reciproche rela-tive proprio alla fase di progettazione e al rapporto contrattuale in-tercorso», con la precisazione per cui «[u]na più precisa determina-zione dei costi sarebbe stata possibile per mezzo dell'espletamentodi una nuova CTU, invero, non richiesta dalla parte interessata».Non vi è stata dunque dimostrazione della sussistenza dei costistessi.Del resto, la CTU non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui-siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche cono-12 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026scenze.

Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può es-sere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova diquanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la partetenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni oofferte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa per laricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., sez. 6-1,15/12/2017, n. 30218; Cass., sez. 6-L, 8/2/2011, n. 3130; Cass.,sez. 1, 10/9/2013, n. 20695).La CTU, dunque, non può costituire un mezzo di soccorso volto asopperire all'inerzia delle parti (Cass., sez. 3, 19/4/2011, n. 8989;Cass., sez. 1, 15/9/2017, n. 21487).Del resto, qualora la c.t.u. sia richiesta per acquisire documen-tazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da partedel giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnatadal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiatodall'art. 111 Costituzione, sotto il profilo della posizione paritariadelle parti e della ragionevole durata (Cass., sez. 1, 15/9/2017, n.21487).5.

Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «illegitti-mità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 esegg. c.c., in relazione al contenuto del contratto di Concessione sti-pulato tra le Parti e dei principi di diritto sottesi agli artt. 2, punto 4,143 e 144 del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione all'obbligo di man-tenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione».La Corte d'appello avrebbe erroneamente accolto i motivi se-condo e terzo dell'appello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea.La Corte territoriale ha ritenuto non spettante il danno da perditadi chance, non avendo la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] realizzato la rete diteleriscaldamento.13 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Tuttavia, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della na-tura tipica della concessione oggetto della gara pubblica ex art. 143del d.lgs. n. 163 del 2006, ove si impone al concedente l'obbligo digarantire al concessionario le condizioni di equilibrio economico fi-nanziario tra investimento e gestione dell'opera.Inoltre, non si sarebbe tenuto conto del dato letterale della con-cessione, in particolare, del piano economico-finanziario.In realtà, sarebbe erronea l'affermazione della Corte d'appelloper cui «da nessuna disposizione contrattuale emergerebbe l'obbligodi [OSCURATO:PERSONA]Andrea di attivarsi per indicare a [OSCURATO:PERSONA] le utenze degli ope-ratori economici che avrebbero dovuto insediarsi nell'ambito del“parco delle attività economiche della Valconca”».In particolare, nel piano economico-finanziario si prevedeva chei ricavi derivanti dalla vendita di energia alle singole utenze, per ilprimo anno di gestione, sarebbero stati conteggiati in euro605.036,00, «pacificamente equivalenti alla richiesta di energia diun numero di utenze (46 utenze) pari al numero degli operatori eco-nomici pronosticati nel bando di gara come futuri insediamenti».6.

Con il quinto motivo si deduce la «illegittimità della sentenzaimpugnata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, costituito dalla assenza, nel periodo con-siderato, di operatori economici insediati e/o intenzionati ad inse-diarsi nell'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] della Valconca e dun-que di utenze da servire o attivabili a mezzo di rete di teleriscalda-mento».Per la ricorrente principale la convenzione del 2012 contenevaanche un allegato D, ove si prevedeva che l'impianto avrebbe dovutoessere dimensionato per servire ben 250 utenze domestiche e 70imprese produttive.14 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Solo in considerazione di tale prognosi favorevole, di progressivae imminente popolazione dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipatoalla procedura di evidenza pubblica.7.

Con il sesto motivo di impugnazione principale si lamenta la«illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione del princi-pio di buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c.c.)».La Corte d'appello avrebbe escluso erroneamente la responsabi-lità di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in relazione alla violazione del principio di buonafede oggettiva, con riferimento all'obbligo di indicare a [OSCURATO:PERSONA] leutenze da attivare, avendo invece ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] per lamancata realizzazione della rete di teleriscaldamento.8.

Con il settimo motivo di impugnazione principale si deduce la«illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dei principidi cui agli artt. 1218, 1223, 1225, 1226, 1227, 2043 e 2056 c.c., intema di risarcimento del danno da perdita di chance».L'errore commesso dalla Corte d'appello sarebbe quello relativoalla mancata considerazione della natura preliminare, essenziale edassorbente dell'obbligo gravante sulla [OSCURATO:PERSONA]Andrea di individuare leutenze da attivare con la rete di teleriscaldamento.9.

I motivi quarto, quinto, sesto e settimo, che vanno esaminaticongiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissi-bili.9.1.

In primo luogo, si tratta di motivi che peccano di autosuffi-cienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo riportato la ricorrente prin-cipale, almeno per stralcio, le parti principali dei documenti invocati.9.2.

Inoltre, si chiede in realtà a questa Corte una nuova e di-versa valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effet-tuata la Corte di merito, non consentita in questa sede.15 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/20269.3.

La Corte di merito ha accolto, con motivazione diffusa, i mo-tivi secondo e terzo dell'appello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, sia in or-dine alla assenza di un progetto ed alla presenza di una mera rela-zione tecnica preliminare, che non poteva certo determinare un affi-damento incolpevole di [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento alla mancata rea-lizzazione di una rete di riscaldamento, prima della indicazione delleutenze finali.Ha chiarito la Corte d'appello che, con riguardo all'individuazionedelle utenze finali, «da nessuna disposizione contrattuale emergel'assunzione di un siffatto obbligo da parte di [OSCURATO:PERSONA]Andrea», con laprecisazione per cui, a prescindere dall'attivazione di [OSCURATO:PERSONA]Andreanell'individuazione delle utenze, «[OSCURATO:PERSONA] non ha realizzato la rete diteleriscaldamento pure prevista dal progetto presentato da [OSCURATO:PERSONA],dal Piano economico finanziario e dallo Studio di fattibilità […] né èstato possibile per il CTU individuare come e dove si sarebbe dovutaconcretizzare in mancanza degli elaborati grafici del progetto».Si è ulteriormente chiarito che non v'è stata alcuna violazionedella buona fede oggettiva da parte della concedente [OSCURATO:PERSONA]Andrea«sotto il profilo della mancata individuazione delle utenze finali dainsediare nell'area produttiva in assenza della rete di teleriscalda-mento cui le stesse avrebbero dovuto successivamente connettersi».10.

Con l'ottavo motivo di impugnazione principale si deduce la«illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., in materia di regolazione delle spese dilite».La Corte d'appello ha ridotto il quantum risarcitorio dovuta allaSant'Andrea nella somma di euro 335.000,00, con accoglimento soloparziale dell'originaria domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA].16 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Ciononostante, la Corte d'appello avrebbe compensato intera-mente le spese di lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea, sul presupposto dellaesistenza di una soccombenza reciproca inerente alla fase di appello.Per la ricorrente principale, invece, a seguito dell'accoglimentoparziale della propria domanda, non poteva la Corte d'appello arri-vare a compensare integralmente le spese di lite.11.

Il motivo è infondato.È evidente, infatti, che, mentre il Tribunale aveva liquidato in fa-vore di [OSCURATO:PERSONA], la somma complessiva di euro 585.000,00, a frontedella somma richiesta di euro 980.000,00, la Corte d'appello, in ac-coglimento dei motivi secondo e terzo di appello principale diSant'Andrea, ha ridotto la somma ad euro 335.000,00.Pertanto, legittimamente la Corte territoriale ha compensato in-tegralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio, per soccom-benza reciproca, dovendosi tenere conto oltre che della domandainiziale di [OSCURATO:PERSONA] per euro 980.000,00, anche dell'esito dell'appelloprincipale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea e dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA].Non può trovare applicazione la pronuncia di questa Corte, a Se-zioni Unite, n. 32061 del 31/10/2022, che attiene alla diversa ipotesidi accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domandaarticolata in un unico capo, non dandosi luogo a reciproca soccom-benza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità didomande contrapposte formulate nel medesimo processo tra lestesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domandaarticolata in più capi.12.

Con il ricorso incidentale tardivo [OSCURATO:PERSONA]Andrea deduce «errorin giudicando in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perviolazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., inordine alla valutazione delle prove documentali versate in atti».17 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Per la ricorrente incidentale, in realtà, l'unica ragione della revocadel finanziamento da parte della Regione non era dovuta alla omessarendicontazione da parte della concedente, ma dell'inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA], consistito nell'avere realizzato, e solo parzialmente, un im-pianto non conforme a quanto finanziabile e comunque non idoneoalla erogazione di energia e calore.L'affermazione della Corte d'appello per cui vi era responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA]Andrea per omessa rendicontazione era frutto «di una par-ziale ed erronea lettura dei documenti in atti», dovendosi tenereconto della inoperatività dell'impianto alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA].13.

Con il secondo motivo di impugnazione incidentale ci si duole«error in giudicando in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e 1223-1227 c.c., inpunto di efficienza causale (rectius: nesso causale) tra l'inadempi-mento di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni contrattuali e la revoca dispostadalla Regione Emilia-Romagna del concesso contributo alla realizza-zione del cogeneratore».Sotto altro profilo, «ma ulteriormente articolando la censurasvolta con il precedente motivo», si sottolinea la violazione del rap-porto di causalità in relazione al riconoscimento del risarcimento deldanno per la mancata rendicontazione alla Regione da parte diSant'Andrea.In realtà, l'inadempimento posto a base della revoca del contri-buto era attribuibile esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'impiantoeffettivamente realizzato, sebbene in grado di funzionare, non risul-tava in esercizio, in quanto non collegato né alla rete del metano, néalla rete elettrica, né alla rete di teleriscaldamento, che peraltro nonera stata ancora realizzata.18 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/202614.

Con il terzo motivo di impugnazione incidentale tardiva silamenta «error in giudicando in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per erronea applicazione degli artt. 1455 e 1460 c.c.».La Corte d'appello avrebbe erroneamente confermato il rigettoda parte del Tribunale di Rimini della domanda riconvenzionale pro-posta da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, volta alla dichiarazione di risoluzione del con-tratto di concessione di gestione per grave inadempimento contrat-tuale della [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA]Andrea non avesse in-dicato i presupposti della richiesta di risoluzione, non avendo deter-minato i danni conseguenti.In realtà, però, la ricorrente incidentale rileva di avere dedottoche il contratto di concessione e gestione non era stato corretta-mente adempiuto da [OSCURATO:PERSONA], non essendo state svolte le attività diprogettazione imposte dalla convenzione, anche quale presuppostoper l'avvio delle lavorazioni.Il grave inadempimento sarebbe stato posto a fondamento delladomanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale.La gravità dell'inadempimento deriverebbe dalla mancata produ-zione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un progetto definitivo di un progetto ese-cutivo.[OSCURATO:PERSONA] si era limitata a consegnare uno studio di fattibilità, utilesolo per la partecipazione alla gara.15.

Con il quarto motivo di impugnazione incidentale si deduce«error in giudicando in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stataoggetto di discussione tra le parti in violazione dell'art. 116 c.p.c.».Si premette che il motivo viene svolto in via subordinata nell'i-potesi di rigetto del ricorso incidentale e/o di accoglimento del ricorsoprincipale.19 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, la do-manda di manleva sarebbe stata formulata in modo specifico neiconfronti del responsabile unico del procedimento, Ing.

Pula.In realtà, sin dalla chiamata in causa in prime cure [OSCURATO:PERSONA]Andreaha contestato al Pula, quale responsabile unico del procedimento, diaver violato gli obblighi su di lui gravanti, non avendo provveduto averificare le condizioni per dare corso all'esecuzione dell'opera e nonavendo chiesto a [OSCURATO:PERSONA] gli imprescindibili progetti definitivi ed ese-cutivi.16.

Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.In realtà, la ricorrente incidentale si limita a richiedere una nuovavalutazione degli elementi istruttori, già compiuta efficacementedalla Corte di merito, non consentita in sede di legittimità.È vero, infatti, che per la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] è stata inadem-piente alle proprie obbligazioni, non avendo realizzato la rete di te-leriscaldamento, pur in assenza dell'indicazione delle nuove utenze,ma è stato anche chiarito che [OSCURATO:PERSONA]Andrea aveva l'obbligo di conse-gnare tutta la documentazione necessaria per consentire l'eroga-zione del contributo, quantomeno per le opere realizzate.Ed invero, con riferimento al primo motivo di appello principaledi [OSCURATO:PERSONA]Andrea, ritenuto infondato, la Corte di merito ha sottolineatoche la rendicontazione alla Regione doveva essere fatta dalla conce-dente [OSCURATO:PERSONA]Andrea, con la documentazione messa a disposizioneproprio dal concessionario.

Ha chiarito la Corte d'appello che il nucleodi valutazione nominato dalla Regione, nella seduta del 5/5/2016, harappresentato che tra l'impianto previsto in convenzione, quello ag-giudicato in sede di gara e quello effettivamente realizzato, «vi erauna equivalenza solo con riguardo alle potenze e che l'unica partedell'impianto posta in opera finanziabile, in quanto coerente e assi-milabile al progetto inizialmente ammesso a contributo, era quella20 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026relativa al cogeneratore e alla caldaia istallati, alla condizione chefossero funzionanti alla data del 31 maggio 2016».Quanto alla assenza di rendicontazione, [OSCURATO:PERSONA]Andrea si era limi-tata a replicare il già avvenuto invio della rendicontazione analitica,senza però considerare «che la richiesta della Regione era, all'evi-denza, motivata dall'impossibilità di ricavare dalla documentazionegià acquisita le voci di spesa relative alla specifica parte dell'operaritenuta finanziabile dal nucleo di valutazione».17.

Il secondo motivo di ricorso incidentale tardivo è, del pari,inammissibile.La Corte d'appello ha ribadito che il riconoscimento di parte deldanno è derivato proprio dalla omessa rendicontazione, piuttosto cheda inadempimenti ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA].Si chiede, anche in questo caso, una nuova valutazione degli ele-menti istruttori.18.

Il terzo motivo di ricorso incidentale tardivo è inammissibile.La Corte d'appello ha ritenuto, conformemente al Tribunale, chela domanda di risoluzione del contratto di concessione per grave ina-dempimento di [OSCURATO:PERSONA] fosse generica.La Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Andrea, nella comparsadi costituzione risposta di primo grado, aveva sollevato l'eccezionedi inadempimento ex art. 1460 c.c., mentre, nelle conclusioni, avevachiesto accogliersi la domanda riconvenzionale e accertarsi il graveinadempimento di parte attrice agli obblighi assunti con la conven-zione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in sede di comparsa di costituzione, purarticolando la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempi-mento, non aveva indicato i presupposti della chiesta risoluzione,non avendo neppure indicato i danni conseguenti.21 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026A fronte di tale decisione, la ricorrente incidentale avrebbe do-vuto quanto meno riportare il contenuto della comparsa di costitu-zione e, soprattutto, la descrizione precisa della domanda riconven-zionale e dei suoi presupposti, comprensivi della gravità dell'inadem-pimento.Il motivo pecca, dunque, di autosufficienza, ex art. 366 n. 6c.p.c.19.

È inammissibile anche il quarto motivo di ricorso incidentale.Anche in questo caso, il motivo non risulta autosufficiente ex art.366, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente incidentale riportato il con-tenuto della domanda di manleva presentata nei confronti del re-sponsabile unico del procedimento.20.

Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio di le-gittimità vanno compensate integralmente tra le parti.21.

In assenza di attività processuale da parte di [OSCURATO:PERSONA] edella Regione Emilia-Romagna, non si provvede sulle spese di giudi-zio ad essi relativo.

P.Q.Mrigetta il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legitti-mità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre-visto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, sedovuto.22 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino23 RG n. 10935/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tem-pore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente , giusta procura spe-ciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Reggio d'Aci, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifi-22877287/2019che agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente do-miciliata presso il secondo in Roma, Via degli ScipioRn.iG, .nN. .2 16183. 68/2017- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in atti, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni ele comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di postaelettronica certificata indicato- controricorrente-ricorrente incidentale -1 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026PULA ANDREA e REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del legale rap-presentante pro tempore- intimati -avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 446/2024,depositata in data 29/2/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva stipulata una convenzione tra la societàSant'Andrea, società strumentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], laProvincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna, per la concessionedi un finanziamento per la realizzazione di un'Area produttiva ecolo-gicamente attrezzata (APEA).2. Lo studio di fattibilità veniva approvato il 5/10/2012 e venivasuccessivamente stipulata, il 14/11/2014, la concessione tra SantoAndrea (quale concedente) e la [OSCURATO:PERSONA] (concessionaria) perla progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cogenera-zione di energia a servizio del parco.I lavori venivano ultimati il 31/12/2014; tuttavia non veniva rea-lizzato un unico impianto da 1000 Kw, ma quattro impianti cogene-ratori (750 Kw + 100 Kw +100 Kw + 50 Kw).In particolare, veniva realizzato un manufatto che conteneva lacentrale base, costituita dalla caldaia da 850 Kwh e cogeneratoreelettrico di 100 Kw e termico di 100 Kw, associati a tre impianti co-generatori solo depositati in loco in via provvisoria, in attesa delleutenze, non essendo stata realizzata la rete di trasmissione.Il 18/12/2015 veniva emesso il certificato del credito da parte diSant'Andrea e il 31/5/2016 si procedeva alla verifica funzionale.2 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/20263. Con provvedimento del 28/4/2017 la Regione revocava il con-tributo, in quanto l'impianto della [OSCURATO:PERSONA]Andrea era difforme da quelloprevisto nella convenzione del 6/8/2012, integrata dall'atto aggiun-tivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla relazione tecnica preliminare; non c'era,infatti, una centrale unitaria, ma vi erano cogeneratori e sotto cen-trale, senza, peraltro, la realizzazione della rete di trasmissione.4. Con atto di citazione del 26/9/2016 la [OSCURATO:PERSONA] eviden-ziava la sussistenza del diritto alla somma di euro 980.000,00, perinadempimento della convenuta [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in ragione del con-tratto di concessione che prevedeva, a carico della concedente, ilpagamento di un prezzo, idoneo ad assicurare al concessionario ilperseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.Inoltre, in via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il pagamento dellasomma di euro 980.000,00, per la promessa del fatto del terzo, atitolo di indennizzo e di risarcimento.[OSCURATO:PERSONA]Andrea avrebbe assunto una precisa obbligazione di «fa-cere» consistente nell'adoperarsi affinché la Regione tenesse il com-portamento promesso, ossia versasse il corrispettivo alla [OSCURATO:PERSONA]An-drea che lo avrebbe dovuto immediatamente trasferire a [OSCURATO:PERSONA].Sempre in via principale l'attrice deduceva anche la violazionedei principi di correttezza e buona fede da parte di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, conrichiesta di risarcimento danni.5. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]Andrea chiedendo, da un lato,la risoluzione del contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e,dall'altro, eccependo l'inadempimento ex art. 1460 c.c., per nonavere l'attrice consegnato il progetto definitivo ed esecutivo delloschema progettuale.[OSCURATO:PERSONA]Andrea chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa laRegione e il responsabile unico del procedimento, Ing. Pula.3 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/20266. Il Tribunale, con sentenza n. 190 del 23/2/2021 rigettava ladomanda principale di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro980.000,00, in quanto la stessa era stata resa edotta che il contri-buto regionale poteva non essere riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA]Andrea.Il Tribunale riconosceva tre voci di danno: 1) [OSCURATO:PERSONA]Andrea non siera adoperata per il pagamento del contributo da parte della Re-gione, in violazione degli obblighi di facere su di essa gravanti, perun danno di euro 100.000,00, a titolo di omesso invio della rendi-contazione alla Regione; 2) era riconosciuto il danno per avere in-dotto [OSCURATO:PERSONA] a confidare nel contributo, a seguito dell'approvazionedel collaudo, per la somma di euro 135.000,00; 3) era riconosciutoil mancato incasso della redditività annua per la gestione dell'im-pianto, pari ad euro 350.000,00.Il danno complessivo era riconosciuto in euro 585.000,00.Veniva rigettata la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea dirisoluzione del contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA].7. Avverso tale sentenza proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA]An-drea deducendo: 1) l'insussistenza del danno quantificato in euro100.000,00 per il mancato invio della rendicontazione, in quanto Be-rica non aveva realizzato l'impianto di collegamento alle reti; 2) Be-rica aveva presentato non un progetto, ma una relazione tecnicapreliminare, sicché non sussisteva un affidamento incolpevole di Be-rica, prevedendo già la relazione tecnica la realizzazione di una retedi riscaldamento, prima della indicazione delle utenze finali; 3) nonvi era perdita di chance, perché quanto realizzato da [OSCURATO:PERSONA] non erain grado di produrre calore ed energia; 4) la domanda riconvenzio-nale non era generica ma era stata delineata puntualmente; 5) eraerronea la decisione del Tribunale di pronunciare il difetto di giurisdi-zione in ordine alla richiesta di annullamento del provvedimento direvoca; 6) la chiamata in causa del RUP era fondata.4 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/20268. Proponeva appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla de-terminazione del quantum; chiedeva i danni anche per la perdita dichance, per violazione dei canoni di correttezza, per la somma dieuro 1.100.000,00; chiedeva (lettera B), a titolo di indennizzo o dirisarcimento del danno ex art. 1381 c.c., la somma di euro980.000,00 oppure quella minore di euro 513.000,00 per spese ecosti da essa sostenuti.[OSCURATO:PERSONA] sosteneva anche, condizionatamente all'eventuale acco-glimento «del gravame dell'appellante», il diritto a ricevere la sommadi euro 980.000,00 in forza del contratto di concessione (Lettera C).9. La Corte d'appello con sentenza n. 446/2024, depositata il 292024, reputava infondato il primo motivo di appello principale diSant'Andrea, in quanto l'art. 3 del contratto di concessione preve-deva che era obbligo della concedente [OSCURATO:PERSONA]Andrea provvedere allarendicontazione in favore della Regione.Accoglieva l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sub B.1 per euro325.000,00, di cui euro 175.000,00 per la centrale termica ed euro160.000,00 per il cogeneratore, escludendo la somma di euro178.000,00 per i costi di progettazione, non provati.Reputava assorbito l'appello incidentale con riferimento alla let-tera C.9.1. Reputava fondati i motivi secondo e terzo di appello princi-pale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva realizzato la rete di teleriscalda-mento; non erano stati poi reperiti elaborati grafici, mentre l'im-pianto di [OSCURATO:PERSONA] era difforme dal progetto e non v'era stata richiestadi variazioni del progetto, che erano a carico della concessionaria.9.2. La domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA]Andrea eragenerica.9.3. Altrettanto generica era la domanda di chiamata in causadel RUP.5 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/202610. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneprincipale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anche memoria scritta.11. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pro-ponendo anche ricorso incidentale tardivo e depositando memoriascritta.12. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione principale si deduce la«illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c., in relazione alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] contenuta sublettera C delle conclusioni del suo appello incidentale».In particolare, per la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'ap-pello aveva erroneamente reputato assorbita la domanda contenutanell'appello incidentale, sub lettera C.Nell'appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto una prima do-manda sub A, in via principale, per il rigetto dell'appello promossodalla [OSCURATO:PERSONA]Andrea, con parziale riforma, però, del quantum risarcito-rio.In armonia con tale prima domanda [OSCURATO:PERSONA] aveva articolato nellesue conclusioni due specifiche domande proposte sotto forma di ap-pello incidentale, rispettivamente rubricate sub lettera B e sub let-tera C.Nella lettera B, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Andreaal risarcimento, per la violazione dei canoni di correttezza e buonafede, di una somma pari ad euro 1.100.000,00; a titolo di indennizzoe/o risarcimento ex art. 1381 c.c. (promessa del fatto del terzo) lasomma di euro 980.000,00 oppure, in subordine, una somma noninferiore ad euro 516.000,00.6 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Nella lettera C, poi, aveva chiesto di accogliere la domanda prin-cipale di pagamento del prezzo, «in via di appello incidentale even-tualmente condizionato all'accoglimento del gravame dell'Appellantesul capo della sentenza che ha accolto la domanda di risarcimentodel danno per lesione dell'obbligazione di facere ex art. 1381 c.c.».La domanda sub C aveva, dunque, ad oggetto la richiesta princi-pale di pagamento della somma di euro 980.000,00 a titolo di corri-spettivo contrattuale.Per la ricorrente principale, dunque, la Corte d'appello, nel rite-nere assorbita tale domanda, aveva violato l'art. 112 c.p.c.La Corte territoriale non si sarebbe avveduta del fatto che la for-mulazione testuale della domanda sub lettera C dell'appello inciden-tale «si riferiva non già all'accoglimento dell'appello principale diSant'Andrea, ma a quello dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] come sviluppato sublettera B) delle conclusioni del medesimo appello incidentale in rela-zione al medesimo capo della sentenza di primo grado impugnatoanche da [OSCURATO:PERSONA]Andrea».2. Con il secondo motivo di impugnazione principale si duole «invia di subordine rispetto al primo motivo: illegittimità e/o nullità dellasentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazionealla domanda di [OSCURATO:PERSONA] contenuta sub lettera C) delle conclusioni delsuo appello incidentale».In sostanza, si deduce la mera apparenza della motivazione dellasentenza della Corte d'appello, che ha qualificato la domanda inci-dentale di [OSCURATO:PERSONA] sub lettera C), come domanda condizionata all'ac-coglimento dell'appello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea e non invece all'ac-coglimento pieno della domanda di appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] comededotta sub lettera B) delle relative conclusioni.7 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/20263. I primi due motivi, che vanno affrontati congiuntamente perstrette ragioni di connessione, sono infondati.Si premette che l'individuazione e l'interpretazione del contenutodella domanda, pur essendo attività riservate al giudice del merito,sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., qualora l'inesatta rilevazione delcontenuto della domanda determini un vizio attinente all'individua-zione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di cor-rispondenza tra chiesto e pronunciato, per violazione dell'art. 112c.p.c. (Cass., sez. 5, 6/11/2023, n. 30770; Cass., sez. 3, 10/6/2020,n. 11103).Nella specie, la questione attiene al significato da attribuire alleespressioni lessicali utilizzate nel contenuto testuale dell'appello in-cidentale condizionato, venendo in rilievo dunque l'interpretazionedella domanda che è attività riservata al giudice di merito, il cui ri-sultato è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti al-terato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in rela-zione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. sez. L, 5/2/2004, n. 2148).3.1. Orbene, proprio la formulazione letterale dell'appello inci-dentale di [OSCURATO:PERSONA], come riportato nel ricorso per cassazione, con-sente di confermare l'affermazione della Corte d'appello, per cui taleappello incidentale, o meglio la domanda di cui alla lettera C dell'ap-pello incidentale, era condizionata all'accoglimento dell'appello prin-cipale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea.Si legge, infatti, alla lettera C dell'appello incidentale «in via diappello incidentale eventualmente condizionato all'accoglimento delgravame dell'Appellante sul capo della sentenza che ha accolto ladomanda di risarcimento del danno per lesione dell'obbligazione difacere ex art. 1381 c.c.: accogliere la domanda principale di paga-8 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026mento del prezzo riproposta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.e, pertanto, l'appello sulla domanda principale rigettata in primogrado e, per l'effetto, in riforma della sentenza di I grado: - in viaprincipale: accertarsi e dichiararsi, in relazione e per i motivi, titoli,causali, disposizioni di cui in atti, il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a rice-vere da [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma, certa, liquida ed esigibiledi euro 980.000,00, dovuta in forza del citato Contratto di Conces-sione in atti nonché del riconoscimento del debito come documentatoin causa».Il Tribunale aveva infatti riconosciuto tre voci di danno in favoredi [OSCURATO:PERSONA]: 1) euro 100.000,00 per omesso invio di rendicontazionealla Regione e, dunque, per violazione dell'obbligo di facere diSant'Andrea; 2) euro 135.000,00 per avere indotto [OSCURATO:PERSONA] a confi-dare nel contributo, attraverso l'approvazione del collaudo; 3) euro350.000,00 per il mancato incasso della redditività annua per la ge-stione dell'impianto.Pertanto, è evidente la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA]Andrea con riferi-mento alle tre voci di danno, tanto che quest'ultima ha proposto ap-pello principale sulla base di 6 motivi, il primo dei quali, in partico-lare, con riferimento al danno da euro 100.000,00 per mancato inviodella rendicontazione e, quindi, per violazione degli obblighi di fa-cere.La domanda subordinata contenuta nell'appello incidentale di Be-rica, sub lettera C, si collega, dunque, inevitabilmente al primo mo-tivo di appello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, relativo alla somma di euro100.000,00 per il mancato invio della rendicontazione alla Regione.Si legge, dunque, nella lettera C dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]«in via di appello incidentale eventualmente condizionato all'accogli-mento del gravame dell'Appellante sul capo della sentenza che ha9 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026accolto la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'obbli-gazione di facere ex art. 1381 c.c.».L'appello incidentale, di cui alla lettera C, articolato da [OSCURATO:PERSONA],era espressamente condizionato all'accoglimento del motivo di ap-pello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, proposto contro la sentenza del Tri-bunale, che aveva riconosciuto la somma di euro 100.000,00 per ilmancato invio della rendicontazione alla Regione e, dunque, per vio-lazione degli obblighi di facere.Una volta che la Corte d'appello ha respinto il primo motivo diappello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in quanto costituiva obbligazionein capo alla stessa, quale concedente, di provvedere alla rendiconta-zione alla Regione, ne derivava conseguentemente l'assorbimentodell'appello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA].Non si può equivocare sull'espressione «capo della sentenza cheha accolto la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'ob-bligazione di facere ex art. 1381 c.c.»: ciò sta a significare capo dellasentenza che ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento deldanno per mancata rendicontazione. Tale capo di sentenza era a fa-vore di [OSCURATO:PERSONA], sicché l'appellante principale non poteva che essereSant'Andrea.Resta destituita di fondamento la tesi sostenuta da [OSCURATO:PERSONA], percui l'appello incidentale era condizionato, non all'accoglimento delloappello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, sotto il primo motivo di appelloprincipale (omessa rendicontazione), ma all'accoglimento solo par-ziale del proprio appello incidentale sub lettera B (poiché le domandeerano due: la prima di euro 980.000,00 e la seconda di euro513.000,00).Pertanto, la Corte d'appello ha esaurientemente motivato, dopoil rigetto del primo motivo di appello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, rite-nendo, da un lato, di accogliere l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sub10 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026B.1, per il riconoscimento di una somma maggiore rispetto a quellaliquidata in via equitativa di euro 100.000,00 per violazione da partedi [OSCURATO:PERSONA]Andrea dell'obbligo di facere, e quindi di euro 325.000,00 e,dall'altro, «l'assorbimento dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] di cui allalettera C dell'atto di parte, relativa al rigetto della domanda princi-pale di pagamento del contributo formulata in primo grado, in quantoproposto “anche condizionatamente all'eventuale accoglimento delloappello sul capo della sentenza che, accogliendo la domanda subor-dinata di risarcimento del danno ex art. 1381 c.c., ha condannatoSant'Andrea al risarcimento del danno».4. Con il terzo motivo di impugnazione principale si deduce la«illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 61, 112, 115, 116 e 196 c.p.c., dell'art. 1226 c.c. e delprincipio di effettività della tutela risarcitoria».In sostanza, per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello avrebbeerroneamente riconosciuto solo in modo parziale la fondatezza delladomanda di cui all'appello incidentale, sub lettera B.Sono stati riconosciuti, infatti, solo il costo della centrale termicapari ad euro 175.000,00 ed il costo per il cogeneratore pari ad euro160.000,00, per un totale di euro 335.000,00, ma con esclusione delcosto di progettazione, ex art. 178.000,00.La Corte territoriale ha, dunque, espressamente riconosciuto cheBerica ha sopportato dei costi di progettazione, in ordine all'an, maha negato il risarcimento, non essendo raggiunta la prova della rela-tiva quantificazione.In particolare, il danno non è stato completamente riconosciutoin quanto la società concessionaria non ha chiesto la CTU e il relativoespletamento non era eseguibile per ragioni di economia proces-suale.11 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Sarebbe stato dunque violato l'art. 61 c.p.c., che prevede che laCTU è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti erimesso al potere discrezionale del giudice.Inoltre, ai sensi dell'art. 196 c.p.c. la CTU può essere dispostadal giudice, che può anche disporne la rinnovazione.La Corte di merito avrebbe poi potuto provvedere ai sensi delloart. 1226 c.c.4.1. Il terzo motivo è infondato.Ed infatti, la Corte d'appello, in relazione all'appello incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA], sub lettera B, ha limitato il riconoscimento delrisarcimento esclusivamente alla somma di euro 335.000,00, te-nendo conto della centrale termica, del valore di euro 175.000,00, edel cogeneratore, del valore di euro 160.000,00, escludendo però ilcosto della progettazione, pari ad euro 178.000,00, in quanto non viera prova dei costi sostenuti al riguardo.Si è ritenuto che «[q]uanto ai costi della fase di progettazione,di contro, nulla può essere riconosciuto, posto che l'importo indicatonon coincide con quello risultante dal documento richiamato da Be-rica […], non vi è modo di circoscrivere le ore lavorate in relazione aquanto effettivamente realizzato e ritenuto finanziabile e, altresì,considerate le riscontrate anomalie e inadempienze reciproche rela-tive proprio alla fase di progettazione e al rapporto contrattuale in-tercorso», con la precisazione per cui «[u]na più precisa determina-zione dei costi sarebbe stata possibile per mezzo dell'espletamentodi una nuova CTU, invero, non richiesta dalla parte interessata».Non vi è stata dunque dimostrazione della sussistenza dei costistessi.Del resto, la CTU non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui-siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche cono-12 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026scenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può es-sere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova diquanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la partetenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni oofferte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa per laricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., sez. 6-1,15/12/2017, n. 30218; Cass., sez. 6-L, 8/2/2011, n. 3130; Cass.,sez. 1, 10/9/2013, n. 20695).La CTU, dunque, non può costituire un mezzo di soccorso volto asopperire all'inerzia delle parti (Cass., sez. 3, 19/4/2011, n. 8989;Cass., sez. 1, 15/9/2017, n. 21487).Del resto, qualora la c.t.u. sia richiesta per acquisire documen-tazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da partedel giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnatadal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiatodall'art. 111 Costituzione, sotto il profilo della posizione paritariadelle parti e della ragionevole durata (Cass., sez. 1, 15/9/2017, n.21487).5. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «illegitti-mità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 esegg. c.c., in relazione al contenuto del contratto di Concessione sti-pulato tra le Parti e dei principi di diritto sottesi agli artt. 2, punto 4,143 e 144 del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione all'obbligo di man-tenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione».La Corte d'appello avrebbe erroneamente accolto i motivi se-condo e terzo dell'appello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea.La Corte territoriale ha ritenuto non spettante il danno da perditadi chance, non avendo la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] realizzato la rete diteleriscaldamento.13 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Tuttavia, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della na-tura tipica della concessione oggetto della gara pubblica ex art. 143del d.lgs. n. 163 del 2006, ove si impone al concedente l'obbligo digarantire al concessionario le condizioni di equilibrio economico fi-nanziario tra investimento e gestione dell'opera.Inoltre, non si sarebbe tenuto conto del dato letterale della con-cessione, in particolare, del piano economico-finanziario.In realtà, sarebbe erronea l'affermazione della Corte d'appelloper cui «da nessuna disposizione contrattuale emergerebbe l'obbligodi [OSCURATO:PERSONA]Andrea di attivarsi per indicare a [OSCURATO:PERSONA] le utenze degli ope-ratori economici che avrebbero dovuto insediarsi nell'ambito del“parco delle attività economiche della Valconca”».In particolare, nel piano economico-finanziario si prevedeva chei ricavi derivanti dalla vendita di energia alle singole utenze, per ilprimo anno di gestione, sarebbero stati conteggiati in euro605.036,00, «pacificamente equivalenti alla richiesta di energia diun numero di utenze (46 utenze) pari al numero degli operatori eco-nomici pronosticati nel bando di gara come futuri insediamenti».6. Con il quinto motivo si deduce la «illegittimità della sentenzaimpugnata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, costituito dalla assenza, nel periodo con-siderato, di operatori economici insediati e/o intenzionati ad inse-diarsi nell'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] della Valconca e dun-que di utenze da servire o attivabili a mezzo di rete di teleriscalda-mento».Per la ricorrente principale la convenzione del 2012 contenevaanche un allegato D, ove si prevedeva che l'impianto avrebbe dovutoessere dimensionato per servire ben 250 utenze domestiche e 70imprese produttive.14 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Solo in considerazione di tale prognosi favorevole, di progressivae imminente popolazione dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipatoalla procedura di evidenza pubblica.7. Con il sesto motivo di impugnazione principale si lamenta la«illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione del princi-pio di buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c.c.)».La Corte d'appello avrebbe escluso erroneamente la responsabi-lità di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in relazione alla violazione del principio di buonafede oggettiva, con riferimento all'obbligo di indicare a [OSCURATO:PERSONA] leutenze da attivare, avendo invece ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] per lamancata realizzazione della rete di teleriscaldamento.8. Con il settimo motivo di impugnazione principale si deduce la«illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dei principidi cui agli artt. 1218, 1223, 1225, 1226, 1227, 2043 e 2056 c.c., intema di risarcimento del danno da perdita di chance».L'errore commesso dalla Corte d'appello sarebbe quello relativoalla mancata considerazione della natura preliminare, essenziale edassorbente dell'obbligo gravante sulla [OSCURATO:PERSONA]Andrea di individuare leutenze da attivare con la rete di teleriscaldamento.9. I motivi quarto, quinto, sesto e settimo, che vanno esaminaticongiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissi-bili.9.1. In primo luogo, si tratta di motivi che peccano di autosuffi-cienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo riportato la ricorrente prin-cipale, almeno per stralcio, le parti principali dei documenti invocati.9.2. Inoltre, si chiede in realtà a questa Corte una nuova e di-versa valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effet-tuata la Corte di merito, non consentita in questa sede.15 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/20269.3. La Corte di merito ha accolto, con motivazione diffusa, i mo-tivi secondo e terzo dell'appello principale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, sia in or-dine alla assenza di un progetto ed alla presenza di una mera rela-zione tecnica preliminare, che non poteva certo determinare un affi-damento incolpevole di [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento alla mancata rea-lizzazione di una rete di riscaldamento, prima della indicazione delleutenze finali.Ha chiarito la Corte d'appello che, con riguardo all'individuazionedelle utenze finali, «da nessuna disposizione contrattuale emergel'assunzione di un siffatto obbligo da parte di [OSCURATO:PERSONA]Andrea», con laprecisazione per cui, a prescindere dall'attivazione di [OSCURATO:PERSONA]Andreanell'individuazione delle utenze, «[OSCURATO:PERSONA] non ha realizzato la rete diteleriscaldamento pure prevista dal progetto presentato da [OSCURATO:PERSONA],dal Piano economico finanziario e dallo Studio di fattibilità […] né èstato possibile per il CTU individuare come e dove si sarebbe dovutaconcretizzare in mancanza degli elaborati grafici del progetto».Si è ulteriormente chiarito che non v'è stata alcuna violazionedella buona fede oggettiva da parte della concedente [OSCURATO:PERSONA]Andrea«sotto il profilo della mancata individuazione delle utenze finali dainsediare nell'area produttiva in assenza della rete di teleriscalda-mento cui le stesse avrebbero dovuto successivamente connettersi».10. Con l'ottavo motivo di impugnazione principale si deduce la«illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., in materia di regolazione delle spese dilite».La Corte d'appello ha ridotto il quantum risarcitorio dovuta allaSant'Andrea nella somma di euro 335.000,00, con accoglimento soloparziale dell'originaria domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA].16 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Ciononostante, la Corte d'appello avrebbe compensato intera-mente le spese di lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea, sul presupposto dellaesistenza di una soccombenza reciproca inerente alla fase di appello.Per la ricorrente principale, invece, a seguito dell'accoglimentoparziale della propria domanda, non poteva la Corte d'appello arri-vare a compensare integralmente le spese di lite.11. Il motivo è infondato.È evidente, infatti, che, mentre il Tribunale aveva liquidato in fa-vore di [OSCURATO:PERSONA], la somma complessiva di euro 585.000,00, a frontedella somma richiesta di euro 980.000,00, la Corte d'appello, in ac-coglimento dei motivi secondo e terzo di appello principale diSant'Andrea, ha ridotto la somma ad euro 335.000,00.Pertanto, legittimamente la Corte territoriale ha compensato in-tegralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio, per soccom-benza reciproca, dovendosi tenere conto oltre che della domandainiziale di [OSCURATO:PERSONA] per euro 980.000,00, anche dell'esito dell'appelloprincipale di [OSCURATO:PERSONA]Andrea e dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA].Non può trovare applicazione la pronuncia di questa Corte, a Se-zioni Unite, n. 32061 del 31/10/2022, che attiene alla diversa ipotesidi accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domandaarticolata in un unico capo, non dandosi luogo a reciproca soccom-benza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità didomande contrapposte formulate nel medesimo processo tra lestesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domandaarticolata in più capi.12. Con il ricorso incidentale tardivo [OSCURATO:PERSONA]Andrea deduce «errorin giudicando in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perviolazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., inordine alla valutazione delle prove documentali versate in atti».17 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Per la ricorrente incidentale, in realtà, l'unica ragione della revocadel finanziamento da parte della Regione non era dovuta alla omessarendicontazione da parte della concedente, ma dell'inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA], consistito nell'avere realizzato, e solo parzialmente, un im-pianto non conforme a quanto finanziabile e comunque non idoneoalla erogazione di energia e calore.L'affermazione della Corte d'appello per cui vi era responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA]Andrea per omessa rendicontazione era frutto «di una par-ziale ed erronea lettura dei documenti in atti», dovendosi tenereconto della inoperatività dell'impianto alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA].13. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale ci si duole«error in giudicando in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e 1223-1227 c.c., inpunto di efficienza causale (rectius: nesso causale) tra l'inadempi-mento di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni contrattuali e la revoca dispostadalla Regione Emilia-Romagna del concesso contributo alla realizza-zione del cogeneratore».Sotto altro profilo, «ma ulteriormente articolando la censurasvolta con il precedente motivo», si sottolinea la violazione del rap-porto di causalità in relazione al riconoscimento del risarcimento deldanno per la mancata rendicontazione alla Regione da parte diSant'Andrea.In realtà, l'inadempimento posto a base della revoca del contri-buto era attribuibile esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'impiantoeffettivamente realizzato, sebbene in grado di funzionare, non risul-tava in esercizio, in quanto non collegato né alla rete del metano, néalla rete elettrica, né alla rete di teleriscaldamento, che peraltro nonera stata ancora realizzata.18 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/202614. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale tardiva silamenta «error in giudicando in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per erronea applicazione degli artt. 1455 e 1460 c.c.».La Corte d'appello avrebbe erroneamente confermato il rigettoda parte del Tribunale di Rimini della domanda riconvenzionale pro-posta da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, volta alla dichiarazione di risoluzione del con-tratto di concessione di gestione per grave inadempimento contrat-tuale della [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA]Andrea non avesse in-dicato i presupposti della richiesta di risoluzione, non avendo deter-minato i danni conseguenti.In realtà, però, la ricorrente incidentale rileva di avere dedottoche il contratto di concessione e gestione non era stato corretta-mente adempiuto da [OSCURATO:PERSONA], non essendo state svolte le attività diprogettazione imposte dalla convenzione, anche quale presuppostoper l'avvio delle lavorazioni.Il grave inadempimento sarebbe stato posto a fondamento delladomanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale.La gravità dell'inadempimento deriverebbe dalla mancata produ-zione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un progetto definitivo di un progetto ese-cutivo.[OSCURATO:PERSONA] si era limitata a consegnare uno studio di fattibilità, utilesolo per la partecipazione alla gara.15. Con il quarto motivo di impugnazione incidentale si deduce«error in giudicando in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stataoggetto di discussione tra le parti in violazione dell'art. 116 c.p.c.».Si premette che il motivo viene svolto in via subordinata nell'i-potesi di rigetto del ricorso incidentale e/o di accoglimento del ricorsoprincipale.19 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, la do-manda di manleva sarebbe stata formulata in modo specifico neiconfronti del responsabile unico del procedimento, Ing. Pula.In realtà, sin dalla chiamata in causa in prime cure [OSCURATO:PERSONA]Andreaha contestato al Pula, quale responsabile unico del procedimento, diaver violato gli obblighi su di lui gravanti, non avendo provveduto averificare le condizioni per dare corso all'esecuzione dell'opera e nonavendo chiesto a [OSCURATO:PERSONA] gli imprescindibili progetti definitivi ed ese-cutivi.16. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.In realtà, la ricorrente incidentale si limita a richiedere una nuovavalutazione degli elementi istruttori, già compiuta efficacementedalla Corte di merito, non consentita in sede di legittimità.È vero, infatti, che per la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] è stata inadem-piente alle proprie obbligazioni, non avendo realizzato la rete di te-leriscaldamento, pur in assenza dell'indicazione delle nuove utenze,ma è stato anche chiarito che [OSCURATO:PERSONA]Andrea aveva l'obbligo di conse-gnare tutta la documentazione necessaria per consentire l'eroga-zione del contributo, quantomeno per le opere realizzate.Ed invero, con riferimento al primo motivo di appello principaledi [OSCURATO:PERSONA]Andrea, ritenuto infondato, la Corte di merito ha sottolineatoche la rendicontazione alla Regione doveva essere fatta dalla conce-dente [OSCURATO:PERSONA]Andrea, con la documentazione messa a disposizioneproprio dal concessionario. Ha chiarito la Corte d'appello che il nucleodi valutazione nominato dalla Regione, nella seduta del 5/5/2016, harappresentato che tra l'impianto previsto in convenzione, quello ag-giudicato in sede di gara e quello effettivamente realizzato, «vi erauna equivalenza solo con riguardo alle potenze e che l'unica partedell'impianto posta in opera finanziabile, in quanto coerente e assi-milabile al progetto inizialmente ammesso a contributo, era quella20 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026relativa al cogeneratore e alla caldaia istallati, alla condizione chefossero funzionanti alla data del 31 maggio 2016».Quanto alla assenza di rendicontazione, [OSCURATO:PERSONA]Andrea si era limi-tata a replicare il già avvenuto invio della rendicontazione analitica,senza però considerare «che la richiesta della Regione era, all'evi-denza, motivata dall'impossibilità di ricavare dalla documentazionegià acquisita le voci di spesa relative alla specifica parte dell'operaritenuta finanziabile dal nucleo di valutazione».17. Il secondo motivo di ricorso incidentale tardivo è, del pari,inammissibile.La Corte d'appello ha ribadito che il riconoscimento di parte deldanno è derivato proprio dalla omessa rendicontazione, piuttosto cheda inadempimenti ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA].Si chiede, anche in questo caso, una nuova valutazione degli ele-menti istruttori.18. Il terzo motivo di ricorso incidentale tardivo è inammissibile.La Corte d'appello ha ritenuto, conformemente al Tribunale, chela domanda di risoluzione del contratto di concessione per grave ina-dempimento di [OSCURATO:PERSONA] fosse generica.La Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Andrea, nella comparsadi costituzione risposta di primo grado, aveva sollevato l'eccezionedi inadempimento ex art. 1460 c.c., mentre, nelle conclusioni, avevachiesto accogliersi la domanda riconvenzionale e accertarsi il graveinadempimento di parte attrice agli obblighi assunti con la conven-zione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andrea, in sede di comparsa di costituzione, purarticolando la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempi-mento, non aveva indicato i presupposti della chiesta risoluzione,non avendo neppure indicato i danni conseguenti.21 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026A fronte di tale decisione, la ricorrente incidentale avrebbe do-vuto quanto meno riportare il contenuto della comparsa di costitu-zione e, soprattutto, la descrizione precisa della domanda riconven-zionale e dei suoi presupposti, comprensivi della gravità dell'inadem-pimento.Il motivo pecca, dunque, di autosufficienza, ex art. 366 n. 6c.p.c.19. È inammissibile anche il quarto motivo di ricorso incidentale.Anche in questo caso, il motivo non risulta autosufficiente ex art.366, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente incidentale riportato il con-tenuto della domanda di manleva presentata nei confronti del re-sponsabile unico del procedimento.20. Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio di le-gittimità vanno compensate integralmente tra le parti.21. In assenza di attività processuale da parte di [OSCURATO:PERSONA] edella Regione Emilia-Romagna, non si provvede sulle spese di giudi-zio ad essi relativo. P.Q.Mrigetta il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legitti-mità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre-visto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, sedovuto.22 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10935/2024Numero sezionale 254/2026Numero di raccolta generale 14622/2026Data pubblicazione 17/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio2026Il PresidenteGuido Mercolino23 RG n. 10935/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 14622/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris